Modificazione al decreto ministeriale 5 luglio 1995 relativo alla determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari.(GU n.248 del 21-10-1999)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1995 recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 3, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che sancisce le linee di applicazione del principio della separazione dei poteri tra organi di direzione politica e organi di gestione, specificando le rispettive sfere di responsabilita' e di competenza; Ravvisata l'esigenza di modifiare il citato decreto ministeriale 5 luglio 1995 nella parte che attribuisce all'organo di governo funzioni spettanti ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, quali disposte dall'art. 16 del citato decreto legislativo n. 29; Visto il parere n. 127792 del 16 novembre 1998 con il quale su richiesta di questa amministrazione l'Avvocatura generale dello Stato ha fornito alcune indicazioni sulle modalita' da seguire per garantire omogeneita' e congruita' di trattamento nella determinazione del compenso in questione; Ravvisata, inoltre, l'opportunita' di garantire una percentuale minima della maggiorazione spettante ai commissari liquidatori, ai quali sia stata autorizzata la continuazione dell'attivita' d'impresa; Ritenuto di provvedere in conformita'; Decreta: Art. 1. Per i motivi indicati in premessa al decreto ministeriale 5 luglio 1995, recante norme sui criteri e modalita' per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 5, comma 1, la frase "determinato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali" e "rivolta al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali" viene sostituita da "determinato dal Ministero delle politiche agricole e forestali" e "rivolto al Ministero delle politiche agricole e forestali"; b) nell'art. 2 viene aggiunta la frase: "con una percentuale minima garantita del 15%"; c) nell'art. 5, comma 1, viene aggiunta la frase "ed all'art. 2". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 1999 Il Ministro: De Castro