UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.251 del 25-10-1999)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli
6 e 16;
  Visto il proprio decreto 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n 136  del 12 giugno 1996,  con il
quale e'  stato emanato  lo statuto  dell'Universita' degli  studi di
Milano;
  Visto  in particolare  l'art. 54  dello stesso,  che individua  nel
senato accademico l'organo preposto alle revisioni dello statuto;
  Viste le deliberazioni  in data 18 marzo 1998, 13  aprile 1999 e 15
giugno 1999  con le quali il  senato accademico ha approvato,  con la
maggioranza richiesta dal sopra citato art. 54, talune modifiche agli
articoli 17, 18,  22, 24, 25, 29,  35 e 58 dello  statuto, nonche' la
soppressione degli articoli 55, 56 e 57 dello stesso;
  Vista la  nota rettorale prot.  5714 in data  4 agosto 1999  con la
quale  le  modifiche  approvate  sono state  trasmesse  al  Ministero
dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e tecnologica  per il
prescritto controllo di legittimita' e di merito;
  Vista la nota prot. 1473 in data 20 settembre 1999, con la quale il
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
ha comunicato  di non aver  osservazioni particolari da  formulare in
ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato;
                              Decreta:
  Allo statuto dell'Universita' degli  studi di Milano sono apportate
le modifiche di seguito indicate.
                              Titolo III
                          Organi di governo
                              Art. 17.
                               Rettore
  Il punto 3. e' sostituito dal seguente:
  3. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto nella prima votazione. Nel  caso in cui questa non abbia dato
esito positivo, si procede ad una  seconda votazione, per la quale e'
richiesta la  maggioranza assoluta  dei votanti. Qualora  nessuno dei
candidati l'ottenga, si procede ad  una terza ed ultima votazione con
il sistema  del ballottaggio  tra i due  candidati che  nella seconda
votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
  Tra le votazioni  di cui sopra deve intercorrere  un intervallo non
inferiore a sette giorni.
  Dopo il punto 3. e'  inserito, con lo scorrimento della numerazione
dei punti successivi, il seguente nuovo punto:
  4.  L'elettorato passivo  e' riservato  a quanti,  trovandosi nelle
condizioni  di  cui  al  punto  2.,  abbiano  presentato  la  propria
candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima
votazione.
  Il punto 5., divenuto punto 6., e' cosi' riformulato:
  6.  Il rettore  designa un  prorettore scelto  tra i  professori di
ruolo  di prima  fascia, che  lo coadiuva  e lo  supplisce nelle  sue
funzioni in caso di impedimento o di assenza.
  Negli organi accademici il prorettore non  ha diritto di voto se e'
presente il rettore.
  Dopo  il punto  6.  e' inserito  il seguente  nuovo  punto, con  lo
scorrimento della numerazione di quelli successivi:
  7.  Il  rettore   puo'  affidare  ad  altri   professori  di  ruolo
l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente
riservate,   che   comportino   compiti   anche   di   rappresentanza
istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti
specifici  o   allo  svolgimento   di  attivita'   definite,  dandone
comunicazione   al    senato   accademico   ed   al    consiglio   di
amministrazione.
  Il rettore puo' designare uno o  piu' delegati alla verifica e alla
firma di atti di sua competenza.
                              Art. 18.
                          Senato accademico
  I commi 2 e 3 del punto 2. sono cassati.
                              Art. 22.
            Consulta Universita' degli studi - Enti locali
  Il testo dell'articolo e'  integralmente soppresso ed e' sostituito
dal seguente:
  Art.  22  (Conferenza  e   consulta  per  la  programmazione  delle
attivita' universitarie). - Ferme restando le competenze del comitato
regionale lombardo di coordinamento,  costituito ed operante ai sensi
della normativa in vigore,  l'Universita' promuove le opportune forme
di raccordo e  di consultazione sui problemi di  comune interesse con
gli  enti territoriali,  gli  organismi culturali  e scientifici,  le
fondazioni,  le  rappresentanze  professionali   e  di  categoria,  i
responsabili  del   sistema  scolastico  e  formativo   e  di  quello
sanitario, le organizzazioni sindacali  e ogni altro ente interessato
alle  attivita' universitarie  operante  nelle aree  ove l'Ateneo  e'
presente con proprie iniziative scientifiche e didattiche.
  A questo fine, d'intesa con il  senato accademico e il consiglio di
amministrazione, il  rettore convoca con cadenza  almeno biennale una
"Conferenza  per la  programmazione delle  attivita' dell'Universita'
degli   studi  di   Milano",   allargata  ai   responsabili  e   alle
rappresentanze degli  enti di  cui al  primo comma,  promuovendo ogni
altra iniziativa  atta a favorire l'adempimento  dell'obiettivo sopra
indicato anche in  vista della promozione di progetti  e di attivita'
da svolgersi in collaborazione.
  Nella medesima prospettiva, per  operare una valutazione preventiva
dei vari progetti di sviluppo e  per seguirne con continuita' le fasi
attuative,  con particolare  riguardo  alla loro  incidenza nei  vari
ambiti  territoriali l'Universita'  promuove  la  costituzione di  un
organo  denominato "Consulta  per la  programmazione delle  attivita'
dell'Universita' degli  studi di Milano",  del quale fanno  parte, in
prima  applicazione, il  rettore e  uno o  piu' rappresentanti  degli
organi di governo dell'Ateneo, designati  dallo stesso rettore; uno o
piu' rappresentanti della regione Lombardia, designati dal presidente
della  giunta regionale;  uno  o piu'  rappresentanti  del comune  di
Milano,  designati  dal  sindaco;  uno o  piu'  rappresentanti  della
provincia   di  Milano,   designati  dal   presidente  della   giunta
provinciale; uno o piu' rappresentanti di ciascuno degli altri comuni
e  delle altre  province ove  operino insediamenti  dell'Universita',
designati con le medesime modalita'.
  I rappresentanti  dei suddetti  enti non possono  essere dipendenti
dell'Universita'. La presidenza della consulta e' assunta dal rettore
o da un suo delegato.
  Le  modalita' di  funzionamento e  le eventuali  integrazioni della
consulta  sono  determinate dalla  consulta  stessa  con un  apposito
regolamento,  approvato,   per  quanto  di  competenza,   dal  senato
accademico e dal consiglio di amministrazione.
  I pareri  della consulta costituiscono elementi  imprescindibili di
considerazione da parte  degli organi di governo  dell'Ateneo ai fini
dell'elaborazione dei  piani di  sviluppo e della  dislocazione delle
risorse.
                              Titolo IV
           Strutture e attivita' didattiche e scientifiche
                              Art. 24.
                            F a c o l t a'
  La prima  frase del  primo comma  del punto  1 e'  riformulata come
segue:
  1.  La  facolta'  opera,   nella  sua  autonomia,  quale  struttura
fondamentale per lo svolgimento delle attivita' didattiche.
  Il comma 3 del punto 3. e' riformulato come sotto indicato:
  L'elezione del  preside avviene a scrutinio  segreto, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso
in  cui questa  non  abbia dato  esito positivo,  si  procede ad  una
seconda votazione, per la quale  e' richiesta la maggioranza assoluta
dei votanti. Qualora  nessuno dei candidati l'ottenga,  si procede ad
una terza ed  ultima votazione con il sistema del  ballottaggio tra i
due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior
numero di voti.  La seduta per l'elezione del preside  e' convocata e
presieduta  dal professore  di prima  fascia di  ruolo o  fuori ruolo
della facolta' con maggiore anzianita' accademica.
                              Art. 25.
                           Corsi di laurea
  Al  primo  comma del  punto  2.  la  frase  "... dai  professori  a
contratto ex art. 100 del  decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980, n.  382,  dai professori  a contratto  ex  art. 25  del
medesimo  decreto del  Presidente  della Repubblica  che abbiano,  ai
sensi  di quanto  stabilito al  comma 2  del successivo  art. 35,  la
responsabilita' di  un corso ufficiale,  ..." e' sostituita  con "...
dai docenti a contratto, ..."
  All'ultimo comma del punto 2.,  la frase "... di quelle concernenti
la destinazione a concorso dei  posti, le chiamate ..." e' sostituita
con "...  di quelle  concernenti i pareri  sulla copertura  dei posti
 ..".
                              Art. 29.
                         Dottorato di ricerca
  Il testo  dell'articolo e'  integralmente cassato ed  e' sostituito
dal seguente:
  Art. 29 (Dottorato di ricerca). -  I corsi di dottorato di ricerca,
istituiti in ottemperanza alla normativa in vigore, sono disciplinati
da  un apposito  regolamento,  che costituisce  parte integrante  del
regolamento didattico d'ateneo, deliberato dal senato accademico, con
il voto  favorevole della  maggioranza assoluta dei  suoi componenti,
acquisite  le proposte  della commissione  di ateneo  per la  ricerca
scientifica,  sentite   le  facolta'  e  i   dipartimenti,  e  previa
approvazione,  per   le  parti   di  competenza,  del   consiglio  di
amministrazione.
                               Art. 35.
                        Collaborazioni esterne
  Il primo comma e' riformulato come segue:
  Nel rispetto delle  normative vigenti, per esigenze  connesse con i
suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale
in servizio, l'Universita' puo'  ricorrere a collaboratori esterni di
adeguata   qualificazione,  nei   limiti  e   secondo  le   modalita'
determinate  dal  regolamento  generale d'ateneo  e  dal  regolamento
d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
  Il secondo comma e' soppresso.
                             Titolo VIII
                          Norme transitorie
  Gli articoli 55 (Esecutivita' di norme statutarie e costituzione di
nuovi  organi) ,  56  (Regolamenti)  e 57  (Scadenze  dei mandati  in
corso), sono soppressi.
  L'art.  58  (Ente  o  fondazione  di  sostegno)  -  nella  seguente
formulazione, e'  inserito al Titolo VII  (Disposizioni finali) quale
cinquantaquattresimo articolo:
  Art.   58   (Enti   e    fondazioni   a   sostegno   dell'attivita'
universitaria). - L'Universita' sollecita e favorisce la costituzione
da  parte di  soggetti esterni  all'Ateneo di  enti e  fondazioni che
abbiano come finalita' il sostegno delle due attivita' istituzionali,
con   particolare  riguardo   all'incremento  dei   finanziamenti  da
destinare  alla   ricerca  scientifica,  allo  sviluppo   di  settori
scientificodisciplinari   di  peculiare   risalto  o   che  risultino
sottodimensionati  rispetto alle  esigenze, all'incentivazione  della
formazione di giovani ricercatori  e specialisti, al funzionamento di
specifiche strutture e servizi.
  Le  condizioni della  collaborazione tra  gli enti  in questione  e
l'Universita' sono  definite da  apposite convenzioni  approvate, per
quanto  di  competenza  dell'Ateneo,  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio  di  amministrazione,  sentite le  strutture  didattiche  e
scientifiche eventualmente interessate.
  Nel caso  in cui si costituisca  un unico ente o  fondazione con la
specifica  finalita'  di  operare  nel  senso  indicato  a  vantaggio
dell'intero Ateneo e si verifichino le  condizioni di cui al punto 4,
secondo   comma,  dell'articolo   19,  e'   altresi'  assicurata   la
partecipazione di un altro  rappresentante dell'ente in questione, di
norma  il   Presidente,  alle  sedute  del   senato  accademico,  con
conseguente  integrazione  del  punto  2 dell'art.  18  del  presente
statuto.
  Conseguentemente  l'art.   54  (Revisioni   dello  statuto   e  del
regolamento generale d'Ateneo) - viene  ad assumere il numero 55, gli
articoli 59 (Verifica delle  strutture organizzative della ricerca) e
60 (Norme abrogative) - assumono,  rispettivamente, il numero 56 e il
numero 57.
  Le modifiche disposte  con il presente decreto entrano  in vigore a
decorrere dall'anno accademico 1999/2000.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Milano, 23 settembre 1999
                                               p. Il rettore: Decleva