MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 ottobre 1999 

  Parametri da  applicarsi ai fini del  calcolo dell'intensita' lorda
di aiuto per  le operazioni previste dalla legge 18  ottobre 1955, n.
908, e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n.254 del 28-10-1999)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge  18 ottobre 1955, n. 908, e  successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per
iniziative economiche nel territorio di  Trieste e nella provincia di
Gorizia (FRIE);
  Visto l'art. 25 della legge 11  marzo 1988, n. 67, il quale prevede
che i tassi  di interesse agevolati per le  operazioni previste dalla
cennata  legge 18  ottobre 1955,  n. 908,  e successive  modifiche ed
integrazioni, sono  determinati con decreto del  Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in relazione all'andamento del mercato;
  Visto il decreto dei Ministro del  tesoro in data 20 febbraio 1992,
recante  la determinazione  dei tassi  di interesse  agevolati per  i
finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica  in data  29 luglio 1999  con il  quale sono
stati  fissati  i tassi  di  interesse  agevolati per  le  operazioni
suddette;
  Ritenuto  di adeguare  la normativa  di cui  all'art. 2  del citato
decreto ministeriale  del 1992, tenuto  conto dei tassi  indicati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in  attuazione  delle  comunicazioni  della  Commissione  europea  in
materia di tassi di riferimento e di attualizzazione;
                              Decreta:
  Ai  fini del  calcolo  dell'intensita' lorda  di aiuto,  l'ampiezza
della riduzione del  tasso di interesse sui mutui a  valere sul Fondo
di rotazione di  cui alla legge 18 ottobre 1955,  n. 908 e successive
modifiche ed integrazioni - F.R.I.E., e' pari alla differenza tra: a)
il  tasso  indicato  con  decreto del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato,  in  conformita'  con le  disposizioni
dell'Unione  europea  e b)  il  tasso  agevolato determinato  per  le
operazioni F.R.I.E.  dal Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica con decreto del  29 luglio 1999. Il tasso di
attualizzazione e' pari a quello di cui al precedente punto a).
  Il  calcolo  come  sopra  effettuato si  applica  alle  concessioni
deliberate a  far tempo dalla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
del  citato decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica.
  Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero  del tesoro, del bilancio  e della programmazione
economica  e   sara'  pubblicato   nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 ottobre 1999
                                                   Il Ministro: Amato