COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999 

  Legge  16  aprile 1987,  n.  183:  Rimodulazione finanziaria  degli
interventi relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP)
per  il periodo  1994-1999  e finanziamento  statale aggiuntivo  alla
quota nazionale. (Deliberazione n. 119/99).
(GU n.253 del 27-10-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  fondi  strutturali  e,  in
particolare,  il  regolamento  n. 2080/93  concernente  lo  strumento
finanziario di orientamento della pesca (SFOP);
  Viste  le decisioni  della  Commissione europea  C(94)  3346 del  6
dicembre 1994 e C(94) 3760/6 del 22 dicembre 1994, di approvazione di
programmi operativi per gli  interventi strutturali nel settore della
pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione
dei relativi prodotti nell'ambito  del quadro comunitario di sostegno
per l'obiettivo  1 e  dell'obiettivo 5a,  regioni fuori  obiettivo 1,
come  rispettivamente modificate,  da ultimo,  dalle decisioni  C(97)
2240/1 e C(97) 2240/2 del 24 luglio 1997;
  Considerato che le risorse  comunitarie dello SFOP rese disponibili
con le predette  decisioni ammontano a 373,298 Meuro,  di cui 238,898
Meuro per l'obiettivo 1 e 134,400 Meuro per l'obiettivo 5a;
  Rilevato  che  le  corrispondenti   risorse  pubbliche  statali  di
cofinanziamento, complessivamente pari a 512,449 miliardi di lire, di
cui 342,337 miliardi di lire per  l'obiettivo 1 e 170,112 miliardi di
lire  per  l'obiettivo 5a,  sono  state  assicurate, a  valere  sulle
risorse del Fondo di rotazione di  cui alla legge n. 183/1987, con le
proprie delibere  3 dicembre  1997, n.  229/97, e  6 maggio  1998, n.
49/98, a copertura dell'intero periodo di programmazione 1994-1999;
  Vista la  propria delibera 26  febbraio 1998, n.  7/98, concernente
disposizioni integrative in materia di programmazione finanziaria per
gli interventi cofinanziati dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista la  decisione del 10 marzo  1999 con la quale  il Comitato di
sorveglianza del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 (QCS
obiettivo  1),  nel  contesto   della  riprogrammazione  delle  forme
d'intervento  in ritardo  di  avanzamento finanziario,  ha deciso  il
ridimensionamento delle risorse  a valere sullo SFOP  nella misura di
19,5  Meuro  per il  programma  obiettivo  1 e  di  25  Meuro per  il
programma obiettivo 5a, regioni fuori obiettivo 1;
  Considerato  che   il  suddetto  ridimensionamento   determina  una
riduzione della quota di  cofinanziamento statale, di 28,035 miliardi
di lire per il programma obiettivo 1 e di 31,766 miliardi di lire per
il programma obiettivo 5a;
  Considerato  che nella  medesima  riunione del  10  marzo 1999,  il
Comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1, a fronte delle predette
riduzioni, ha  deciso di assicurare una  disponibilita' aggiuntiva di
risorse nazionali, ammontante  a 30 Meuro, pari a  58,088 miliardi di
lire,  al  fine di  garantire  il  finanziamento  di una  riserva  di
interventi  i cui  impegni  giuridicamente  vincolanti siano  assunti
entro il 31  dicembre 1999, ed i relativi  pagamenti effettuati entro
il 31 dicembre 2001, come per l'analoga scadenza comunitaria;
  Considerato che  gli interventi di riserva  cosi' promossi potranno
sostituire le  eventuali iniziative  sorte nell'ambito  dei programmi
nel settore della pesca  e dell'acquacoltura (SFOP) e successivamente
decadute  evitando in  tal  modo le  conseguenti  perdite di  risorse
comunitarie;
  Visto l'art. 17,  comma 6, della legge 17 maggio  1999, n. 144, che
autorizza  il  Fondo di  rotazione  ex  lege  n. 183/1987  a  rendere
disponibili,   compatibilmente   con    le   proprie   disponibilita'
finanziarie,  risorse aggiuntive  rispetto  alla  quota nazionale  di
cofinanziamento, allo scopo di assicurare il pieno utilizzo dei fondi
comunitari;
  Tenuto conto che il citato comma  6 del predetto art. 17 stabilisce
che  le eventuali  somme derivanti  dal mancato  o parziale  utilizzo
della  suddetta   dotazione  aggiuntiva  di   risorse,  costituiscono
anticipazione del  cofinanziamento statale per le  forme d'intervento
previste nella prossima fase di programmazione;
  Considerata l'opportunita' di rendere immediatamente disponibile la
suddetta quota statale  aggiuntiva di risorse anche  nelle more della
definizione  in   sede  comunitaria   della  effettiva   entita'  del
ridimensionamento  dei  programmi  cofinanziati,  stante  l'imminente
scadenza della  data limite per  la assunzione degli impegni  e fatti
salvi gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari;
  Considerato che  l'ampliamento della  dotazione di  risorse statali
risponde all'opportunita' di compensare il territorio e gli operatori
del settore ittico  del ridimensionamento di risorse  approvato il 10
marzo 1999 dal Comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1;
  Vista la nota  del Ministro per le politiche agricole  n. 60791 del
22 giugno 1999;
  Sulla  base  dei lavori  istruttori  svolti  dal Comitato  previsto
dall'art.  5 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24  marzo
1994, n. 284;
                              Delibera:
  1. Il cofinanziamento statale a valere sulle risorse della legge n.
183/1987  relativo   agli  interventi  nel  settore   della  pesca  e
dell'acquacoltura (SFOP), di  cui alle delibere n. 229/97  e n. 49/98
richiamate  in premessa,  e'  ridotto per  l'obiettivo  1 da  342,337
miliardi di  lire a 314,302  miliardi di  lire e per  l'obiettivo 5a,
regioni  fuori obiettivo  1, da  170,112 miliardi  di lire  a 138,346
miliardi di lire.
  2.  Al  fine   di  assicurare  il  pieno   utilizzo  delle  risorse
comunitarie  rese  disponibili  nell'ambito dei  programmi  operativi
specificati nelle  premesse, e' autorizzato, in  favore del Ministero
per le  politiche agricole, il  finanziamento di una quota  di 58,088
miliardi  di   lire  (30   Meuro),  aggiuntivo  rispetto   al  quadro
finanziario dei suddetti programmi, a  valere sulle risorse del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
  3. La predetta disponibilita'  aggiuntiva di risorse e' finalizzata
al finanziamento di una riserva di interventi ammissibili ai suddetti
programmi e  destinati a  sostituire le iniziative  sorte nell'ambito
degli stessi programmi e successivamente decadute.
  4.   A  valere   sulla  predetta   quota  aggiuntiva   gli  impegni
giuridicamente  vincolanti  dovranno  essere   assunti  entro  il  31
dicembre  1999 ed  i  relativi pagamenti  dovranno essere  effettuati
entro il 31 dicembre 2001, come per le analoghe scadenze comunitarie,
alle quali le predette date  limite si adeguano direttamente anche in
caso di eventuali proroghe.
  5.  Le risorse  non impegnate  entro il  31 dicembre  1999 potranno
essere  considerate quale  anticipazione del  cofinanziamento statale
per   le  forme   d'intervento  previste   nella  prossima   fase  di
programmazione.  Le somme  impegnate entro  la data  predetta ma  non
pagate entro il  31 dicembre 2001 saranno  automaticamente revocate e
pertanto  le  maggiori risorse  eventualmente  erogate  dal Fondo  di
rotazione dovranno  essere riversate al Fondo  medesimo, salvo quanto
disposto al punto precedente in caso di proroghe comunitarie.
  6.  Le quote  a  carico  del predetto  Fondo  di rotazione  vengono
erogate secondo le modalita'  previste dalla normativa vigente, sulla
base  delle  richieste  inoltrate  dal  Ministero  per  le  politiche
agricole - D.G. pesca.
  7.  Il Fondo  di rotazione  e'  autorizzato ad  erogare le  risorse
previste dalla presente delibera anche  negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  8.  Il  Ministero  per  le   politiche  agricole  adotta  tutte  le
iniziative  ed  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare entro  le
scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali accordati ed
effettua  i controlli  di competenza.  Il Fondo  di rotazione  potra'
procedere  ad  eventuali,   ulteriori  controlli,  avvalendosi  delle
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  9. I  dati relativi  all'attuazione degli interventi,  ivi compresi
quelli aggiuntivi,  vengono trasmessi,  a cura  del Ministero  per le
politiche  agricole, al  sistema informativo  del Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
  10. La presente  delibera annulla e sostituisce  i piani finanziari
di cui  alle delibere n. 229/97  e n. 49/98, fatti  salvi gli effetti
gia' prodotti.
   Roma, 30 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 276