UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.257 del 2-11-1999)

                             IL RETTORE
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6,
comma 9 e 11;
  Visto l'art. 83, primo comma, dello statuto di questa Universita';
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato lo  statuto  di questa  Universita', pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
  Viste le sentenze del  Tribunale amministrativo regionale Umbria n.
343 del  3 novembre  1997 e  del Consiglio  di Stato  n. 1269  del 23
settembre 1998  con le  quali sono  stati dichiarati  illegittimi gli
articoli 23 "Consiglio di facolta'", 28 "Composizione dei consigli di
corso di studio", 38 "Direttore",  46 "Organi", 54 "Giunta di Ateneo"
dello statuto;
  Considerato che e'  stata data attuazione al  primo comma dell'art.
73 dello statuto;
  Visto  il  parere  favorevole   del  consiglio  di  amministrazione
espresso nella seduta  del 3 giugno 1999 alle  modifiche apportate ai
predetti articoli;
  Viste le delibere del senato  accademico nelle sedute del 22 giugno
1999 e  2 luglio  1999, con  cui sono  state approvate  a maggioranza
qualificata, le modifiche agli articoli citati;
  Vista la nota del Dipartimento autonomia universitaria e studenti -
Ufficio I del Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, prot. 1422 del 15  settembre 1999 pervenuta in data 24
settembre 1999, prot. n. 43788 con  la quale il predetto Ministero ha
comunicato  di non  avere osservazioni  da formulare  sulle modifiche
proposte;
                              Decreta:
  a)  di emanare,  ai  sensi dell'art.  6, comma  6,  della legge  n.
168/1989, le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:
  Art. 23, comma 1, lettera b), dopo la parola "da" togliere la frase
"i ricercatori  confermati appartenenti  alla facolta'"  e sostituire
con  "rappresentanti  elettivi  dei ricercatori  e  degli  assistenti
ordinari nella misura di un terzo  dei professori di cui alla lettera
a) con  arrotondamento all'unita' intera  per eccesso o  per difetto,
eletti  con  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  generale  di
Ateneo". (N.B.).
  Art. 23, comma  1 e' aggiunta la lettera d)  "da tutti i professori
ufficiali a contratto con voto consultivo".
  Art. 23,  dopo il  comma 4  aggiungere il  seguente: (N.B.)  - Tale
principio di arrotondamento  (oltre 0,5 = 1; 0,5 e  cifra inferiore =
0) varra' in via interpretativa (art. 50, comma 2, lett. r), statuto)
per tutti  gli organi collegiali  dell'Ateneo e delle  sue strutture,
qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime.
In  tale ultimo  caso non  sara' comunque  possibile l'arrotondamento
all'unita' superiore.
  Art. 28, comma 1, lettera a), dopo la parola "tutti" sono eliminate
le parole "docenti ufficiali" e  sostituite da "i professori di ruolo
e dai professori ufficiali del corso".
  Art. 28, comma 1, lettera b), e' eliminata la locuzione "da tutti i
ricercatori confermati"  ed e' sostituita con  "da una rappresentanza
di ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera a)".
  Art. 28, comma 2 (comma nuovo) "Al consiglio di corso di laurea gli
affidatari  e  i  supplenti  di  insegnamento  partecipano  con  voto
consultivo".
  Art. 28, il  comma 2 diventa comma 3 e  dopo la parola "professori"
togliere "di ruolo a tempo pieno"  e sostituire con "ordinari a tempo
pieno  o a  tempo  definito";  dopo la  parola  "anni" aggiungere  la
locuzione "per tutti gli altri  corsi di studio il relativo consiglio
elegge il presidente, di norma  tra i professori ordinari, altrimenti
tra i professori associati".
  Art.  28, comma  5 (comma  nuovo)  "nel caso  in cui  non si  possa
procedere all'elezione  del presidente ai sensi  del precedente comma
3, le funzioni  del consiglio di corso di studio  sono esercitate dal
consiglio di facolta' ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello statuto".
  Art. 38, comma 1 dopo la parola "professori" togliere la parola "di
ruolo" e sostituire con "ordinari e straordinari".
   Art. 46, il comma 3 e' abrogato.
  Art.  54, comma  2,  dopo la  parola "docenti"  e'  tolto "a  tempo
pieno".
  b) il  testo integrale  degli articoli  23, 28, 38,  46 e  54 dello
statuto  dell'Universita'  degli studi  di  Perugia  a seguito  delle
modifiche sopra indicate risulta essere il seguente:
                              Art. 23.
                        Consiglio di facolta'
  Il consiglio di facolta' e' composto:
  a) da tutti  i professori di ruolo e fuori  ruolo appartenenti alla
facolta';
  b) dai  rappresentanti elettivi dei ricercatori  e degli assistenti
ordinari nella misura di un terzo  dei professori di cui alla lettera
a) con  arrotondamento all'unita' intera  per eccesso o  per difetto,
eletti con le modalita' stabilite  dal regolamento generale di Ateneo
- (N.B.);
  c) da  una rappresentanza elettiva  degli studenti pari al  15% del
totale dei membri di cui alle lettere a) e b);
  d) da tutti i professori ufficiali a contratto con voto consultivo.
  2. Il consiglio  di facolta' svolge le  funzioni previste dall'art.
21.  Le chiamate  e le  altre  questioni attinenti  alle persone  dei
professori  di  prima  e  seconda   fascia  e  dei  ricercatori  sono
deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla
fascia  corrispondente ed  a  quelle superiori.  Le altre  competenze
spettano  al  consiglio  di  facolta'  nella  sua  composizione  piu'
allargata.
  3. La durata in carica dei  membri eletti e le modalita' della loro
elezione  in seno  al  consiglio di  facolta'  sono disciplinate  dal
regolamento generale di Ateneo.
  4. Nelle facolta', che hanno un  solo consiglio di corso di laurea,
il consiglio di facolta',  per l'esercizio delle relative competenze,
viene integrato in modo da adeguare la composizione numerica a quella
stabilita per  i consigli di corso  di studio, fermo restando  che la
presidenza rimane attribuita al preside della facolta'.
  (N.B.) -  Tale principio di  arrotondamento (oltre  0,5 = 1;  0,5 e
cifra inferiore = 0) varra' in  via interpretativa (art. 50, comma 2,
lett. r statuto) per tutti  gli organi collegiali dell'Ateneo e delle
sue  strutture,  qualora  le   percentuali  non  siano  espressamente
previste  come  massime.  In  tale ultimo  caso  non  sara'  comunque
possibile l'arrotondamento all'unita' superiore.
                              Art. 28.
             Composizione dei consigli di corso di studio
  1. Il consiglio di corso di studio e' costituito:
  a) da  tutti i professori di  ruolo e dai professori  ufficiali del
corso;
  b) da  una rappresentanza di ricercatori  pari a 1/3 dei  membri di
cui alla lettera a);
  c) da una rappresentanza elettiva  degli studenti pari al 15% della
composizione complessiva dell'organo;
  d)  da una  rappresentanza  elettiva del  personale  che svolge  le
funzioni di  cui al  comma 3  del precedente  articolo in  misura non
superiore al 3% dei docenti ufficiali.
  2. Al consiglio di corso di  laurea gli affidatari e i supplenti di
insegnamento partecipano con voto consultivo.
  3.  Il consiglio  di corso  di laurea  elegge un  presidente fra  i
professori ordinari  a tempo pieno  o a  tempo definito, che  dura in
carica tre  anni; per  tutti gli  altri corsi  di studio  il relativo
consiglio elegge il  presidente, di norma tra  i professori ordinari,
altrimenti tra i professori associati.
  4. Le modalita' per le  elezioni delle rappresentanze nel consiglio
di  corso  di studio  e  quelle  del  presidente sono  stabilite  dal
regolamento generale d'Ateneo.
  5.  Nel  caso  in  cui  non si  possa  procedere  all'elezione  del
presidente ai sensi del precedente comma 3, le funzioni del consiglio
di corso di studio sono esercitate dal consiglio di facolta' ai sensi
dell'art. 23, comma 4, dello statuto.
                              Art. 38.
                              Direttore
  1. Il direttore e' eletto dal consiglio fra i professori ordinari e
straordinari,  in  regime  di   tempo  pieno,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento interno e dura in carica 3 anni.
  2. Il  direttore ha la  rappresentanza del dipartimento,  convoca e
presiede le riunioni del consiglio, da' esecuzione alle deliberazioni
consiliari e svolge tutte le  altre funzioni previste nel regolamento
interno.
                              Art. 46.
                             O r g a n i
  1. Sono organi necessari dell'Ateneo:
    a) il rettore;
    b) il senato accademico;
    c) la giunta di Ateneo;
    d) il consiglio di amministrazione;
    e) il consiglio degli studenti.
  Per gli organi dell'Ateneo vige il principio della incompatibilita'
tra le cariche salve le  titolarita' di diritto con l'unica eccezione
per  i rappresentanti  degli  studenti nel  senato  accademico e  nel
consiglio di amministrazione.
                              Art. 54.
                           Giunta di Ateneo
  1.  La giunta  di Ateneo  e'  l'organo collegiale  che coadiuva  il
rettore nello svolgimento delle  sue funzioni, esercitando le deleghe
individuali e collettive, conferite dal rettore stesso per la cura di
particolari settori.
  2. La  giunta di Ateneo  e' composta da un  minimo di cinque  ad un
massimo  di dieci  docenti nominati  dal rettore,  sentito il  senato
accademico.
  3.  Il  rettore  designa  tra  i membri  della  giunta,  che  siano
professori di ruolo di I fascia,  il prorettore che lo sostituisce in
caso  di  impedimento temporaneo  o  di  cessazione anticipata  dalla
carica.
  4.  La  giunta di  Ateneo  dura  in carica  tre  anni.  In caso  di
cessazione anticipata del  rettore rimane in carica  fino alla nomina
del nuovo rettore.
  5. I verbali  delle riunioni della giunta sono  trasmessi al senato
accademico e al consiglio di amministrazione.
  I  membri  della  giunta   partecipano  alle  riunioni  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione su invito del Rettore o
su richiesta degli organi stessi.
  Le presenti  modifiche entrano  in vigore  quindici giorni  dopo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Perugia, 5 ottobre 1999
                                                  Il rettore: Calzoni