Riduzione del tasso di interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in ammortamento con tassi superiori all'8,50 per cento.(GU n.255 del 29-10-1999)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta: Art. 1. 1. Per i mutui in ammortamento con tassi superiori all'8,50 per cento in ragione di anno concessi a valere delle risorse di cui all'art. 3, lettere a), b) ed e), della legge 13 maggio 1983, n. 197, delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e delle risorse provenienti dal servizio dei conti correnti postali, la Cassa depositi e prestiti, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo, opera la riduzione del relativo tasso di interesse all'8,50 per cento in ragione di anno. Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1 gennaio 2000 con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 7 gennaio 1998. 2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma precedente i mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, i contributi statali e regionali di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti, i mutui concessi ai sensi della legge n. 891 del 18 dicembre 1986, nonche' i finanziamenti concessi dalla soppressa sezione autonoma per l'edilizia residenziale di cui al titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 1999 Il Ministro: Amato