Proroga del termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1999, recante: "Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la revoca d'ufficio di mutui ordinari non erogati".(GU n.255 del 29-10-1999)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1999, recante "Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la revoca d'ufficio di mutui ordinari non erogati"; Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di cui all'art. 3 del predetto decreto ministeriale in data 30 settembre 1999; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta: 1. Il termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 1999, recante "Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la revoca d'ufficio di mutui ordinari non erogati", e' prorogato al 31 luglio 2000. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 1999 Il Ministro: Amato