MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 1999 

  Autorizzazione  all'aumento   del  titolo   alcolometrico  volumico
naturale  dei   prodotti  della  vendemmia  destinati   a  dare  vini
V.Q.P.R.D.  nella  campagna  vitivinicola 1999-2000  per  la  regione
Calabria.
(GU n.258 del 3-11-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             delle politiche agricole ed agroindustriali
                              nazionali
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una  delle zone viticole di cui all'art.
7  del  regolamento  medesimo, gli  Stati  membri  interessatipossono
autorizzare  l'aumento  del   titolo  alcolometricovolumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art 4  del regolamento CEE del Consiglio n.  2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti   definiti  al  punto  15   dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento   relativo  all'autorizzazionedell'aumento   del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura della
regione Calabria, con  il quale l'organo medesimo  ha certificato che
nel proprio  territorio si  sono verificate,  per la  vendemmia 1999,
condizioni  climatichesfavorevoli  ed  ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento che autorizza le  operazioni di arricchimento anzidette
per i  vini D.O.C.:  Ciro', Melissa,  Lamezia, Scavigna,  Verbicaro e
Pollino;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita'  di controllo previste dai regolamenti
CEE 2640/88,  2249/89 e 2238/93 nonche'  delle disposizioni impartite
dall'Ispettorato  centrale  repressione   frodi  e  dall'A.I.M.A.  in
materia;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1999-2000 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole della regione
Calabria.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 28 ottobre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo