Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Rediser II, per il periodo 1996-1999. (Deliberazione n. 149/99).(GU n.260 del 5-11-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del C.I.P.E. in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/07 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C180 del 1 luglio 1994), ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Resider II; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(96) 859 del 16 aprile 1996, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il programma d'iniziativa comunitaria Resider II e successive modificazioni; Vista, in particolare, la decisione C(99) 1430, adottata dalla Commissione delle Comunita' europee in data 4 giugno 1999 a seguito dei tagli per il terremoto verificatosi nelle regioini Marche ed Umbria, di cui alle precedenti determinazioni del Comitato di sorveglianza del programma Resider II in data 16 giugno 1998; Considerate le determinazioni assunte dal Comitato medesimo nelle successive date 25 marzo e 16 luglio 1999, nonche' le procedure scritte, attivate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, amministrazione responsabile del coordinamento a livello nazionale, per effetto delle quali e' stato ulteriormente rimodulato il quadro finanziario dell'iniziativa in parole, gia' oggetto della predetta decisione comunitaria C(99) 1430; Considerato che, a seguito delle predetta determinazioni le risorse comunitarie ammontano a 76,557 Meuro per il periodo 1996-1999, a valere sul FESR le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano a circa 120,884 Meuro pari a 234,064 miliardi di lire; Considerato che a fronte della predetta quota nazionale pubblica, con propria delibera 12 luglio 1996, e' gia' stato assicurato un finanziamento per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Resider II pari a 226,972 miliardi di lire, di cui 158,361 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e 68,611 miliardi di lire con disponibilita' delle regioni e di altri soggetti interessati, nonche' la necessita' di anticipare i tempi di adozione della relativa decisione comunitaria alf ine di accelerare l'attuazione degli interventi; Considerato che le risorse statali ex lege n. 183/1987 gia' attribuite nel contesto suddetto, secondo quanto rappresentato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con sue note n. 773356 e n. 773379 rispettivamente in data 22 e 30 luglio 1999, a seguito delle rilevazioni effettuate dal Ministero medesimo, risultano inferiori rispetto alle effettive occorrenze per 6,430 miliardi di lire e che, pertanto, occorre incrementare per pari importo le assegnazioni gia' disposte con la richiamata delibera C.I.P.E. 12 luglio 1996; Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Delibera: 1. Il finanziamento nazionale pubblico dell'iniziativa comunitaria Resider II, per il periodo 1996-1999 e' rideterminato in 234,064 miliardi di lire (120,884 Meuro), di cui 164,791 miliardi di lire (85,108 Meuro) a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e 69,273 miliardi di lire (35,776 Meuro) a valere sulle disponibilita' delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati. La copertura finanziaria della complessiva quota nazionale pubblica del programma, come specificato in premessa e riportato nelle tabelle allegate, che formano parte integrante della presente delibera, viene cosi' assicurata: a) 158,361 miliardi di lire con risorse gia' assegnate, a valere sulle disponiblita' del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, con delibera 12 luglio 1996; b) 6,430 miliardi di lire con nuove assegnazioni, a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione, disposte con la presente delebera; c) 68,611 miliardi di lire con disponibilita' delle regioni e di altri soggetti pubblici interessati, gia' previsti con la citata delibera 12 luglio 1996; d) 0,662 miliardi di lire con nuove disponibilita' delle suddette regioni ed altri soggetti pubblici interessati. 2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base di motivate richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, secondo le modalita' vigenti. 6. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario della delibera 12 luglio 1996, fatti salvi gli effetti gia' prodotti. Roma, 6 agosto 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 332