COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999 

  Modalita' dell'intervento  agevolato della Simest  relativamente al
credito all'esportazione. (Deliberazione n. 160/99).
(GU n.262 del 8-11-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16,
concernente l'istituzione  del CIPE - Comitato  interministeriale per
la  programmazione  economica,  nonche'  le  successive  disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
  Visto il decreto  legislativo 5 dicembre 1997, n.  430 che prevede,
fra l'altro, l'adeguamento del  regolamento interno del CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni in materia di commercio  estero ed in particolare l'art.
24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente
per  il   coordinamento  e  l'indirizzo  strategico   della  politica
commerciale  con  l'estero e  prevede  fra  l'altro che  le  delibere
adottate  da tale  Commissione siano  sottoposte all'esame  di questo
Comitato;
  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143  con  il   quale  e'  stato  previsto  che  la   tipologia  e  le
caratteristiche  delle   operazioni  di  finanziamento   dei  crediti
all'esportazione   ammissibili   al    contributo   agli   interessi,
corrisposto  dalla Simest  S.p.a.,  sono stabilite  con delibera  del
CIPE,  su proposta  del Ministro  del  tesoro, del  bilancio e  della
programmazione economica,  di concerto con il  Ministro del commercio
con  l'estero, demandando  ad apposito  decreto interministeriale  la
definizione  delle  condizioni,  delle   modalita'  e  dei  tempi  di
concessione dei contributi;
  Vista la  deliberazione n. 63  del 9 luglio  1998 con la  quale, il
CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1,
commi 1  e 2, del  predetto decreto  legislativo 5 dicembre  1997, n.
430,  ha  adeguato  il  suo  regolamento  interno  alle  disposizioni
contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a), b) e c);
  Visto  in  particolare  l'art.  2  di  tale  delibera  che  prevede
l'istituzione, in  seno al CIPE, di  Commissioni interministeriali di
livello politico, rinviando, per  quella concernente il coordinamento
e  l'indirizzo strategico  della politica  commerciale con  l'estero,
alle specifiche  disposizioni di cui  all'art. 24 del  citato decreto
legislativo n.143/1998;
  Vista la  successiva delibera CIPE n.  79 del 5 agosto  1998 che ha
istituito  e regolamentato,  in  seno al  CIPE,  le Commissioni  gia'
previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
  Vista  la delibera  adottata dalla  V Commissione  permanente il  9
luglio 1999, concernente le modalita' dell'intervento agevolato della
Simest S.p.a. relativamente al credito all'esportazione;
  Ritenuta l'opportunita'  di formulare  alcuni indirizzi  da seguire
nella predisposizione del citato decreto interministeriale;
  Riconosciuta l'opportunita' di  conferire maggiore flessibilita' ai
programmi agevolativi,  ampliando la gamma degli  strumenti creditizi
utilizzabili e degli operatori destinatari del contributo, nonche' la
necessita' di adeguare il  programma agevolativo sugli smobilizzi dei
crediti esteri alle mutate condizioni di mercato;
  Considerata  la  necessita' di  tenere  conto  dei recenti  accordi
conclusi in sede OCSE relativamente  ai premi minimi da corrispondere
a fronte dell'assicurazione dei rischi politici;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  di concerto con il  Ministro del commercio
con l'estero;
                              Delibera:
  Il contributo  agli interessi e'  riconosciuto, oltre che  nei casi
previsti  dalla precedente  normativa,  anche per  gli smobilizzi  di
crediti assistiti da  lettere di credito irrevocabili,  da lettere di
garanzia irrevocabili  e autonome e  da lettere di  credito "standby"
irrevocabili,  per i  quali  il tasso  congruo  dello smobilizzo  non
potra'  superare  quello  che,   nelle  stesse  circostanze,  sarebbe
riconosciuto congruo per uno smobilizzo di titoli di credito;
  Nelle  operazioni  per  le  quali   non  sia  previsto  il  ricorso
all'assicurazione  del  credito, dovra'  essere  posta  a carico  del
debitore   estero   o   dell'esportatore    una   quota   del   costo
dell'operazione finanziaria,  percentualizzata in termini  di margine
sul costo  della raccolta, non  inferiore al premio  minimo stabilito
dall'OCSE  per   la  copertura   assicurativa  dei   rischi  politici
corrispondenti al paese del debitore/garante;
  Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a
operazioni  di  credito fornitore  con  periodo  di rimborso  pari  o
superiore a  2 anni dal punto  di partenza del credito,  il margine a
carico dell'agevolazione non puo' essere superiore al 5%;
  Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a
operazioni  di credito  fornitore con  periodo di  rimborso anche  in
un'unica rata a 23 mesi dal punto di partenza del credito, il margine
a carico dell'agevolazione non puo' essere superiore al 4%;
  Per le  operazioni con  intervento basato su  raccolta dei  fondi a
tasso variabile il margine a carico dell'agevolazione non puo' essere
superiore al 2%;
  Gli interventi come sopra  indicati rivestono carattere di urgenza,
stante la  necessita' di  porre i nostri  operatori in  condizione di
fronteggiare  la  piu'   agguerrita  competitivita'  degli  operatori
esteri, che gia' si avvalgono di facilitazioni del genere.
   Roma, 6 agosto 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 364