MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.269 del 16-11-1999)

  Con decreto  ministeriale n.  27139 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicolini,
con sede in Storo (Trento) e unita' di Pieve di Bono, frazione Strada
(Trento), per  un massimo  di 35  dipendenti, per  il periodo  dal 21
giugno 1999 al 20 dicembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 22  luglio 1999 con  decorrenza 21
giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27140 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Lares Tecno,  con  sede in  L'Aquila,  localita' Boschetto  e
unita' di L'Aquila,  per un massimo di 35 dipendenti,  per il periodo
dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.
  Istanza aziendale  presentata il  30 luglio  1999 con  decorrenza 5
luglio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27141 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Conceria
F.lli Buongiorno, con sede in  Solofra (Avellino) e unita' di Solofra
(Avellino), per  un massimo di 22  dipendenti, per il periodo  dal 19
aprile 1999 al 18 ottobre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1999 con  decorrenza 19
aprile 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27142 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Sara Lee
Branded Apparel Italia  - Div. Playtex, con sede in  Pomezia (Roma) e
unita' di Pomezia - stabilimento  prod.vo div. Playtex (Roma), per un
massimo di  183 dipendenti, per  il periodo dal  29 marzo 1999  al 28
settembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  maggio 1999 con  decorrenza 29
marzo 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27143 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Vip
Italia,  con sede  in Martina  Franca (Taranto)  e unita'  di Martina
Franca (Taranto), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal
3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1998 con decorrenza 3
agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27144 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Fornace Tranquilla, con sede in San Calogero (Vibo Valentia) e
unita'  di  San  Calogero  (Vibo  Valentia), per  un  massimo  di  21
dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  13 luglio  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27145 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano, cantiere di  Lagonegro (Potenza), per un  massimo di
109 dipendenti, per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1998 con  decorrenza 6
maggio 1998.
  La corresponsione del trattamento  come disposta sopra e' prorogata
dal 6 novembre 1998 al 5 dicembre 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 21 dicembre 1998  con decorrenza 6
novembre 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
22 aprile 1999, n. 26135.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27146 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Cooperativa edile La Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo) e unita'
di  Bagheria (Palermo),  per  un massimo  di  38 dipendenti,  Caccamo
(Palermo), per un massimo di  11 dipendenti, Geraci Siculo (Palermo),
per un massimo di 21 dipendenti,  Leonforte (Enna), per un massimo di
3  dipendenti, Palermo,  per  un  massimo di  45  dipendenti, per  il
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.
  Istanza  aziendale presentata  il 9  marzo 1994  con decorrenza  21
febbraio 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27147 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  6 ottobre 1999, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. M.C.M.
Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con  sede in Salerno unita' di
Fratte (Salerno),  per un massimo  di 314 dipendenti, per  il periodo
dal 3 giugno 1999 al 2 dicembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  15 giugno  1999 con  decorrenza 3
giugno 1999.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9, della  legge n.  223/1991, relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite, con  particolare riferimento  alla fruizione  della
C.I.G.O.
  Con decreto  ministeriale n.  27148 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il   decreto  ministeriale   6  ottobre   1999,  e'   autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
Agricoltura  Spa  in  liquidazione,  con sede  in  Palermo  ora  Gela
(Caltanissetta), unita' di Manfredonia (Bari),  per un massimo di 305
dipendenti per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 20  febbraio 1997 con decorrenza 13
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27149 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il   decreto  ministeriale   6  ottobre   1999,  e'   autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. I.A.C.
Industria adriatica confezioni, con sede  in Chieti Scalo e unita' di
Chieti Scalo, per un massimo di 114 dipendenti, per il periodo dal 10
maggio 1999 al 9 novembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  9 giugno  1999 con  decorrenza 10
maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27150 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Unisys  Italia,  con  sede in  Milano,  unita'  di  Castenaso
(Bologna), per un  massimo di un dipendente; Firenze,  per un massimo
di un  dipendente; Genova, per  un massimo di un  dipendente; Milano,
per  un  massimo di  27  dipendenti;  Napoli,  per  un massimo  di  3
dipendenti; Padova, per  un massimo di 4 dipendenti;  Palermo, per un
massimo  di 2  dipendenti; Roma,  per  un massimo  di 20  dipendenti;
Torino,  per un  massimo  di  3 dipendenti,  per  il  periodo dal  25
novembre 1996 al 24 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 20  dicembre 1996 con decorrenza 25
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27151 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Nuova Cimimontubi  - Gruppo  Belleli,  con sede  in Milano  e
unita' di Levate (Bergamo), per un massimo di 9 dipendenti; Centro di
Milano  (Milano),  per  un   massimo  di  216  dipendenti;  Vimodrone
(Milano),  per un  massimo di  45 dipendenti,  per il  periodo dal  2
novembre 1996 al 1 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1996  con decorrenza 2
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27152 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale   del  10  marzo  1999,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con
sede in  Anagni (Frosinone) e  unita' di Roma,  per un massimo  di 24
dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1999  con decorrenza  3
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27153 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale del  21  settembre  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Hemmond,
con  sede  in  Bastia  Umbra  (Perugia)  e  unita'  di  Bastia  Umbra
(Perugia), per  un massimo di  40 dipendenti,  per il periodo  dal 17
febbraio 1999 al 16 agosto 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  25 marzo  1999 con  decorrenza 17
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  27154 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'approvazione   del  programma   di  ristrutturazione   aziendale
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  6 ottobre  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Acciai speciali  Terni, gia' Ilva S.p.a., con sede  in Terni e
unita' di Terni, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
  Istanza aziendale presentata  il 27 dicembre 1993  con decorrenza 1
gennaio 1994.
  Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra
e' prorogato fino al 31 dicembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il  28 luglio  1994 con  decorrenza 1
luglio 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 giugno 1995, n. 17905, punto 15  art. 2, punto 16 art. 2, punto 17
art. 2.
  Con decreto ministeriale n. 27155 del 7 ottobre 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture tessili abruzzesi, con
sede in Silvi  Marina (Teramo) e unita' in Teramo,  per un massimo di
27  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  13 aprile  1999 al  12
ottobre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 13
ottobre 1999 al 12 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27156 del 7 ottobre 1999, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla    S.p.a.   G.E.A.   Gruppo   europeo
abbigliamento, con sede  in Badia al Pino (Arezzo) e  unita' in Badia
al Pino (Arezzo), per un massimo  di 98 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 febbraio 1999 al 5 maggio 1999.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale del 27 aprile 1999, n. 26211.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n.  27157  del 7  ottobre  1999, per  le
motivazioni in  premessa riportate,  e' estesa la  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' concessa
con decreto direttoriale n. 26605 dell'8 luglio 1999, in favore dei 3
predetti   lavoratori  dipendenti   della  ditta   S.r.l.  Montebelli
costruzioni fallita in data 1 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale n. 27158 del 7 ottobre 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Keller meccanica,  con sede  in
Cagliari e  unita' in  Villacidro (Cagliari), per  un massimo  di 305
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  17 giugno  1999 al  16
dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale n. 27159 del 7 ottobre 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case  di cura riunite, con sede in
Bari  e  unita' in  Bari,  per  un  massimo  di 2331  dipendenti,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 14 febbraio 1999 al 13 febbraio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comm 8-bis, della legge
n. 160/1988.
  Con  decreto ministeriale  n.  27160  del 7  ottobre  1999, per  le
motivazioni in premessa esplicitate,  e' estesa la corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' concessa
con decreto  direttoriale n. 26351 del  25 maggio 1999 in  favore del
sig. Marco Masala dipendente della societa' S.r.l. La Discussione.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale al lavoratore interessato.
  Con decreto  ministeriale n.  27161 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, 3 comma, legge
n. 416/1981  intervenuto con  il decreto  ministeriale del  19 maggio
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento  di pensionamento  anticipato, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, con sede in Roma
e  unita'  di Roma,  per  un  massimo di  17  dipendenti  in CIGS  (2
prepensionabili) per  il periodo  dal 21 marzo  1999 al  20 settembre
1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  27162 del 7  ottobre 1999,  a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, 3 comma, legge
n. 416/1981,  intervenuto con il  decreto ministeriale del  19 maggio
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale, in  favore  dei giornalisti  professionisti,
dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, sede in Roma, unita' di Roma,
per un massimo di 18 dipendenti in  CIGS, per il periodo dal 21 marzo
1999 al 20 settembre 1999.
  L'Istituto nazionale  di previdenza per i  giornalisti italiani, e'
autorizzato  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n. 27172  dell'8 ottobre 1999,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.  OP  Computers,  sede  in
Scarmagno  (Torino),  unita'   in  Bologna,  per  un   massimo  di  4
dipendenti;  Milano,  per  un  massimo di  48  dipendenti;  Scarmagno
(Torino),  per  un massimo  di  1013  dipendenti, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 16 settembre 1999 al 15 marzo 2000.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 16
marzo 2000 al 15 settembre 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.