Scioglimento di alcune societa' cooperative.(GU n.266 del 12-11-1999)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria; Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le societa' cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996; Decreta: Le seguenti societa' cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: societa' cooperativa edilizia "SILNII" a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe Carapelle in data 15 maggio 1965, repertorio n. 16108, registro societa' n. 24 tribunale di Reggio Calabria; societa' cooperativa edilizia "Scanace" a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 28 novembre 1977, repertorio n. 5225, registro societa' n. 7/78 tribunale di Reggio Calabria. Reggio Calabria, 27 ottobre 1999 Il direttore: Lagana'