MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata  in   vigore  degli   emendamenti  all'accordo   relativo  ai
  trasporti  internazionali  di  derrate deteriorabili  ed  ai  mezzi
  speciali da usare per tali  trasporti (ATP), con allegati, concluso
  a Ginevra il 1 settembre 1970.
(GU n.270 del 17-11-1999)

  Si riportano qui di seguito, in lingua francese, con traduzione non
ufficiale in  lingua italiana il testo  degli emendamenti all'accordo
relativo ai  trasporti internazionali di derrate  deteriorabili ed ai
mezzi  speciali da  usare  per tali  trasporti  (ATP), con  allegati,
concluso a Ginevra il 1 settembre 1970.
  I  sunnominati emendamenti,  di cui  si riporta  qui di  seguito il
testo, sono entrati in vigore il 30 aprile 1999, secondo le procedure
previste dall'art. 18 dell'accordo  sopra menzionato, la cui ratifica
e' stata autorizzata con legge 2  maggio 1977, n. 264, pubblicata nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  152 del  6 giugno
1977:
                          Article 5 de l'ATP
   Lire comme suit:
  "Les  dispositions  du  present  Accord  ne  s'appliquent  pas  aux
transports  terrestres effectues  au moyen  de conteneurs  classes en
tant   que    maritimes   a'   caracteristiques    thermiques,   sans
transbordement  de la  marchandise, a'  condition que  ces transports
soient precedes ou  suivis d'un transport maritime autre  que l'un de
ceux vises au paragraphe 2 de l'article 3 du present Accord".
 Paragraphe 1 de l'article 10
   Il s'agirait d'ajouter a' la fin de l'article 10:
  "Les  nouvelles  Parties contractantes  qui  adherent  a' l'ATP  a'
partir du ...  1/ et qui font application du  paragraphe 1 du present
article   ne   pourront   pas  emettre   d'objection   aux   projects
d'amendements  selon  la procedure  prevue  par  le paragraphe  2  de
l'article 10.
   1/ Date a' laquelle cet amendement entrera en vigueur".
 Appendice 2 de l'Annexe 1
  Aux modeles  de proces -  verbaux n.  2A, 2B, 4A,  4B, 4C, 5  et 6,
remplacer:
  "une duree maximale de 3 ans" par "une maximale de 6 ans".
                      Traduzione non ufficiale
                               Art. 5.
   Emendato come segue:
  Le disposizioni del presente accordo  non si applicano ai trasporti
terrestri  realizzati per  mezzo  di  contenitori marittimi  termici,
senza trasbordo della merce, a  condizione che questi trasporti siano
preceduti  o seguiti  da  un tragitto  marittimo,  diverso da  quelli
indicati nel paragrafo 2 dell'art. 3 del presente accordo.
 Paragrafo 1 dell'articolo 10.
   Aggiungere alla fine dell'articolo 10:
  Le  nuove  parti contraenti  che  aderiscono  all'accordo A.T.P.  a
partire dal 30  aprile 1999 e che applicano il  paragrafo 1 di questo
articolo  non  potranno presentare  alcuna  obiezione  a progetti  di
emendamenti secondo  la procedura prevista dal  paragrafo 2 dell'art.
18.
 Allegato 1, Appendice 2.
  Nei modelli  di verbale  di prova  n. 2A, 2B,  4A, 4B,  4C, 5  e 6,
sostituire: "un periodo massimo di 3 anni" con "un periodo massimo di
6 anni".