Bando di concorso previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione dei contributi di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.(GU n.271 del 18-11-1999)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448"; Decreta: Art. 1. 1. La domanda per ottenere i benefici previsti per l'anno 1999 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", di seguito indicato come "regolamento", deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita' dell'invio. 2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attuazione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere: a) l'indicazione della emittente cui essa si riferisce con gli estremi dell'atto concessorio, del numero di codice fiscale e di partita IVA; b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento che si intendono sottoporre a valutazione. c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi contabili cui essa e' tenuta ai sensi della normativa vigente; d) la dichiarazione di essere stata ammessa nell'anno 1998, con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali, di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare e di essere in regola con il pagamento del canone di concessione; f) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia gia' beneficiato; g) la dichiarazione che nei propri confronti, nel corso dell'anno 1999 e fino alla data di presentazione della domanda, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente, ed in particolare, dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223; h) la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio 1996-1998. 3. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento. 4. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente. 5. Entro contottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancorta costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo. Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1999 Il Ministro: Cardinale