PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 1999 

  Revoca  della somma  di  L.  1.247.153.585 di  cui  al decreto  del
Ministro  per il  coordinamento  della protezione  civile  n. 101  di
repertorio  del  27 gennaio  1988  recante:  "Attuazione primo  comma
dell'art. 7 della legge n. 470/1987". (Ordinanza n. 3018).
(GU n.274 del 22-11-1999)

                         IL SOTTOSEGRETARIO
                        DI STATO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Vista la legge 24 febbraio  1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998  recante la delega delle  funzioni del coordinamento
della protezione civile  di cui alla legge 24 febbraio  1992, n. 225,
al Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998
con  i quale  al prof.  Franco Barberi  viene attribuito  l'esercizio
delle funzioni di  cui alla predetta legge 24 febbraio  1992, n. 225,
nonche' quelle di cui all'art.  8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576, convertito, con modificazioni,  dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 677,  limitatamente alle  assegnazioni disposte con  ordinanze del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  in  data
antecedente all'entrata  in vigore della  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista la legge 19 novembre 1987, n. 470, art. 7, comma 1;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile n. 101 di repertorio del 27  gennaio 1988 con il quale e stata
impegnata a favore del Ministero del lavori pubblici la somma di lire
50  miliardi per  interventi  urgenti di  sistemazione idraulica  nei
comuni   dell'Italia   settentrionale   e  centrale   colpiti   dalle
eccezionali avversita' atmosferiche del mesi di luglio e agosto 1987;
  Vista  la  nota n.  1150/98  del  7 maggio  1999  con  la quale  il
Ministero   del   lavori  pubblici   ha   trasmesso   le  schede   di
rendicontazione  del finanziamento  suddetto  compilate dagli  uffici
decentrati  competenti  alla  gestione  delle  somme  rispettivamente
assegnate, da cui risulta un  importo disponibile di L. 1.247.153.585
a valere  sulla assegnazione  a favore del  magistrato alle  acque di
Venezia;
  Considerato che la somma di  lire 50 miliardi risulta completamente
erogata al Ministero dei lavori pubblici;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 1.247.153.585 impegnata a favore del Ministero dei lavori pubblici
con il  decreto del  Ministro per  il coordinamento  della protezione
civile  n. 101  di repertorio  del 27  gennaio 1988,  a valere  sulla
successiva  assegnazione  a  favore  del  magistrato  alle  acque  di
Venezia.
  2. La somma di  cui al comma 1 e' versata  dal Ministero dei lavori
pubblici  al cap.  XXX -  capitolo 3694/5  dell'entrata del  bilancio
dello Stato,  per essere  riassegnata, con  decreto del  Ministro del
tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilita' amministrativa
n. 6  "protezione civile"  di cui  alla tabella n.  2 dello  stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. La  somma di cui al  comma precedente sara' utilizzata  ai sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi