Limite annuo complessivo previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportive dilettantistiche.(GU n.275 del 23-11-1999)
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; Visto l'art. 25, comma 1, della citata legge, il quale prevede che i proventi delle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, realizzati nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali, nonche' quelli realizzati per il tramite di raccolta di fondi effettuata con qualsiasi modalita', non concorrono alla formazione del reddito di dette associazioni sportive dilettantistiche se sono percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita' di Governo competente in materia di sport; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbica 22 dicembre 1986, n. 917; Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del limite annuo complessivo di cui al citato art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133; Decreta: Art. 1. 1. L'importo complessivo dei proventi realizzati, in via occasionale e saltuaria, nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali ed a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita' nell'ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo di imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito delle predette associazioni, e' stabilito nella misura massima di lire cento milioni per periodo di imposta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 1999 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Melandri