MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 1999 

  Limite  annuo complessivo  previsto  dall'art. 25,  comma 1,  della
legge  13  maggio   1999,  n.  133,  per   le  associazioni  sportive
dilettantistiche.
(GU n.275 del 23-11-1999)

                     IL MINISTRO DELLE  FINANZE
                           di concerto con
                IL  MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                       IL MINISTRO  PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista la legge 13 maggio  1999, n. 133, concernente disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
  Visto l'art. 25, comma 1, della  citata legge, il quale prevede che
i  proventi delle  associazioni  sportive dilettantistiche,  comprese
quelle  non  riconosciute  dal  CONI  o  dalle  federazioni  sportive
nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si
avvalgono  dell'opzione di  cui all'art.  1 della  legge 16  dicembre
1991, n.  398, realizzati nello svolgimento  di attivita' commerciali
connesse agli  scopi istituzionali, nonche' quelli  realizzati per il
tramite di raccolta di fondi  effettuata con qualsiasi modalita', non
concorrono alla formazione del reddito di dette associazioni sportive
dilettantistiche se sono percepiti in  via occasionale e saltuaria, e
comunque per  un numero  complessivo non superiore  a due  eventi per
anno  e per  un importo  non  superiore al  limite annuo  complessivo
fissato con  decreto del Ministro  delle finanze, di concerto  con il
Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica e
con l'Autorita' di Governo competente in materia di sport;
  Visto  il testo  unico  delle imposte  sui  redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubbica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Ritenuto  di  dover provvedere  alla  fissazione  del limite  annuo
complessivo di cui al citato art.  25, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'importo  complessivo   dei  proventi   realizzati,  in   via
occasionale e  saltuaria, nello svolgimento di  attivita' commerciali
connesse agli scopi  istituzionali ed a seguito di  raccolte di fondi
effettuate  con   qualsiasi  modalita'   nell'ambito  di   un  numero
complessivo  non superiore  a due  eventi organizzati  nel corso  del
periodo di  imposta dalle  associazioni sportive  dilettantistiche di
cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non
concorrono alla  formazione del reddito delle  predette associazioni,
e' stabilito nella  misura massima di lire cento  milioni per periodo
di imposta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 novembre 1999
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                              Melandri