N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 gennaio 1999

                                 N. 1
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7
 gennaio 1999 (della provincia autonoma di Trento)
 Ambiente - Serbatoi interrati, destinati allo stoccaggio di  sostanze
    liquide,  per  uso  commerciale  o  industriale  - Attribuzione al
    Ministero dell'ambiente di funzioni  di  indirizzo,  promozione  e
    coordinamento  delle  attivita'  connesse  nonche'  del compito di
    elaborazione e di proposta delle linee  guida  per  l'applicazione
    delle  relative  tecnologie  -  Procedure  per  il  rilascio delle
    concessioni e delle autorizzazioni - Installazione ed uso di nuovi
    serbatoi interrati - Condizioni per  la  conduzione  dei  serbatoi
    interrati  -  Registrazione,  controlli ed interventi sui serbatoi
    interrati gia' esistenti - Normativa di  riferimento,  applicabile
    in  materia  -  Asserita  natura  regolamentare  della  disciplina
    contenuta nel decreto  impugnato  -  Violazione  delle  competenze
    legislative  e amministrative spettanti alla provincia autonoma di
    Trento, in materia di urbanistica e piani regolatori,  tutela  del
    paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanita' -
    Mancato rispetto dei vincoli di contenuto e di procedura stabiliti
    per  gli  atti  di indirizzo e coordinamento (tecnico) - Incidenza
    sul principio di leale cooperazione tra Stato e regioni.
 (Decreto Ministro dell'Ambiente, 20 ottobre 1998, artt. 1, 11, 12, 8,
    10, 6, 5, commi 2, 3 e 4, 4, comma 1, 3, commi 1 e 2.
 (Statuto Trentino-Alto Adige artt. 8, nn. 5 e 6, 9, nn. 9, 10  e  16;
    d.lgs.  16 marzo 1992, n. 266, art. 3; legge 15 marzo 1997, n. 59,
    art. 8).
(GU n.13 del 31-3-1999 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di
 Trento,  in  persona  del   Presidente   della   Giunta   provinciale
 pro-tempore dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberzione della
 Giunta   provinciale   n.  14345  del  18  dicembre  1998  (all.  1),
 rappresentata e difesa - come da procura  speciale  del  22  dicembre
 1998 (rep. n.  22720) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita'
 di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati
 Giandomenico  Falcon  di  Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio
 eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;
   Contro  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   per   la
 dichiarazione  che  non  spetta  allo  Stato di emanare nei confronti
 della  provincia  autonoma  di  Trento  il   decreto   del   Ministro
 dell'ambiente  20  ottobre  1998,  recante  "Requisiti tecnici per la
 costruzione, l'installazione e l'esercizio  di  serbatoi  interrati",
 pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  260,  serie  generale, del 6
 novembre 1998, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1,
 2, 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2,  3,  4;  6;  8;  10;  11;  12;
 nonche'  per  il  conseguente  annullamento dello stesso decreto, con
 particolare riferimento alle specifiche disposizioni  impugnate,  per
 violazione:
     dell'art.  8, nn. 5) e 6) dello statuto, in quanto assegnato alla
 provincia autonoma di Trento potesta' legislativa primaria in materia
 di  "Urbanistica  e  piani  regolatori"  nonche'   di   "Tutela   del
 paesaggio";
     dell'art. 9, nn. 9) e 10) dello statuto, in quanto assegnato alla
 provincia  autonoma  di  Trento  potesta'  legislativa concorrente in
 materia di "Utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanita'";
     dell'art.   16   dello   statuto,   concernente    le    funzioni
 amministrative provinciali;
     del sistema delle norme di attuazione ed in particolare dell'art.
 3 del d.lsg. 16 marzo 1992, n. 266;
     dei principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione
 di indirizzo e coordinamento;
     dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
     del  principio  di  leale cooperazione tra Stato e regioni, per i
 profili e nei modi illustrati.
                            Fatto e diritto
   Il decreto  ministeriale  20  ottobre  1998,  qui  impugnato,  reca
 "Requisiti  tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio
 di serbatoi interrati". Esso interviene in una materia nella quale la
 provincia autonoma di Trento ha potesta' legislativa, ai sensi  delle
 disposizioni statutarie e di attuazione ricordate in premessa.
   Nell'esecizio  della propria, potesta' legislativa, la provincia ha
 tra l'altro approvato le  disposizioni  contenute  nel  "Testo  unico
 delle  leggi  provinciali  in  materia  di tutela dell'ambiente dagli
 inquinamenti" con decreto del Presidente della Giunta provinciale  26
 gennaio  1987,    n. 1-41/Legisl. In particolare, l'art. 26 del testo
 unico reca la disciplina  relativa  ai  "Serbatoi  o  contenitori  di
 materiale   inquinante",   in   cui  sono  disposte  le  prescrizioni
 necessarie per evitare effetti di inquinamento.
   Piu' precisamente, la normativa provinciale tra l'altro pone regole
 sulla alimentazione dei serbatoi e abilita la  Giunta  provinciale  a
 stabilire  le modalita' tecniche per la loro installazione (comma 1),
 prescrive che i serbatoi non possano collocarsi  a  diretto  contatto
 con  il suolo ma debbano essere sistemati entro un apposito involucro
 impermeabile (comma 2 e comma 3 per le  norme  transitorie),  prevede
 regole  cautelative  per  l'accumulo  o  accatastamento di sostanze e
 materiali solidi e semisolidi (comma 4), prevede i rimedi per il caso
 di inosservanza (comma 5). La normativa  provinciale  in  materia  e'
 completata  dalla deliberazioe della Giunta provinciale del 25 maggio
 1990, n. 6043, avente ad oggetto (ai sensi del comma 9 dell'art.   26
 sopra ricordato) la "Determinazione di soglie limite" (all. 3).
   Inoltre  la  provincia  autonoma  di  Trento  dispone  anche di una
 propria disciplina in  materia  di  distributori  di  carburanti,  in
 particolare disposta dall'art. 51 della legge provinciale 22 dicembre
 1983,  n.    46  (Disciplina del settore commerciale, con il relativo
 regolamento di attuazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13)
   Nelle  stesse materie interviene ora sul piano nazionale il decreto
 ministeriale  20  ottobre  1998,  qui  impugnato.  Esso  si  pone  la
 finalita', come espressamente detto all'art. 1, della "salvaguardia e
 prevenzione  dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e
 sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o
 preparati contenuti, nei citati serbatoi".
   A tale fine il decreto contiene una analitica disciplina  suddivisa
 in  "Disposizioni generali" (artt. da 1 a 5), "Disposizioni per nuovi
 serbatoi interrati" (artt. da 6  a  9),  "Disposizioni  per  serbatoi
 interrati  esistenti"  (artt. 10 e 11), "Disposizioni tecniche" (art.
 12).  Di  tali  disposizioni  converra'  in  primo  luogo   esaminare
 sistematicamente il contenuto.
   Le  "Disposizioni  generali",  dopo  avere  nei  primi tre articoli
 stabilito presunti principi generali (in realta' si  tratta  soltanto
 dell'oggetto  della  disciplina),  posto talune definizioni e fissato
 l'ambito di applicazione (serbatoi  destinati  a  contenere  sostanze
 inquinanti  con capacita' superiore ad un metro cubo e non rientranti
 nelle esclusioni espressamente stabilite), all'art. 3  (Fruizioni  di
 indirizzo)  abilitano  il Ministro dell'ambiente a svolgere "funzioni
 di indirizzo,  di  promozione  e  di  coordinamento  delle  attivita'
 connesse  con l'applicazione del presente decreto" (comma 1, lett. a)
 e ad elaborare e proporre (non e' chiaro a chi e con  quale  effetto)
 "le   linee  guida  relative  all'applicazione  delle  tecnologie  di
 contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati" (lett.
 b).
   Tali "linee guida", in particolare, hanno al di la' delle apparenze
 un netto carattere normativo, come risulta dal rinvio che ad esse  fa
 l'art.  12  in  relazione  alle  "norme  tecniche  di  riferimento da
 applicare alla progettazione, costruzione, installazione,  conduzione
 e  manutenzione,  nonche'  controlli ed interventi". Dunque, cio' che
 all'art. 4 appare come soffice "linea  guida"  all'art.  12  e'  gia'
 tradotto in una precisa normativa da osservare.
   Inoltre,   all'art.   5  la  normativa  ministeriale  individua  le
 autorita' competenti e procedure autorizzative. Per vero, non risulta
 affatto chiaro in quale misura le disposizioni  dell'art.  5  abbiano
 contenuto  normativo  autonomo,  limitandosi  esse  in  gran  parte a
 richiamare le disposizoni delle leggi e degli  altri  atti  normativi
 vigenti.
   Cosi' il comma 1 dichiara che "per il rilascio delle concessioni ed
 autorizzazioni,  relative  ai  depositi  di  oli  minerali, ove siano
 presenti anche serbatoi interrati" le  competenze  (e  le  procedure)
 siano  prefettizie ai sensi della legge 7 maggio 1965, n. 460, ovvero
 del Ministero dell'industria, ai sensi della legge 8  febbraio  1934,
 n.  367 (e non 1984, come erroneamente indicato nel testo del decreto
 ministeriale|), e successivi provvedimenti,  e  le  procedure  quelle
 previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
 n. 420. Sicche' il comma 1 non pare abbia autonomo intento normativo.
   Il comma 2  appare  limitarsi,  in  relazione  al  "rilascio  delle
 concessioni   e  autorizzazioni  per  impianti  di  distribuzione  di
 carburanti sulla viabilita' ordinaria e sulla rete autostradale,  ove
 siano  installati  serbatoi  interrati",  a  ricordare  un riparto di
 competenze stabilito aliunde, in una invero complicata serie di fonti
 richiamate.
   Si notera' che le varie "concessioni e autorizzazioni"  di  cui  si
 tratta  non  riguardano  di  per  se'  i  serbatoi,  ma fenomeni piu'
 complessi quali i depositi di oli minerali da un lato e gli  impianti
 di distribuzione di carburanti dall'altro: ne' la relativa disciplina
 preesistente  appare   fare particolari distinzioni in relazione alla
 presenza, sottolineata invece nel decreto qui impugnato, dei serbatoi
 interrati.
   Il comma 3 dello stesso art. 5 si riferisce  agli  "altri  serbatoi
 interrati conformi al presente decreto" per precisare che determinati
 atti  di affermata competenza del sindaco (nulla-osta all'esercizio e
 licenza di agibilita') dovrebbero emanarsi su "parere delle ARPA o di
 altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente
 per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei  vigili
 del fuoco, se di pertinenza".
   In  connessione  con tali fattispecie il comma 4 infine dispone che
 "la procedura di rilascio di nulla-osta  o  licenza  prevista  per  i
 serbatoi  interrati  di cui al comma 3, e' fissata dall'art. 19 della
 legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma  10  dell'art.
 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione degli impianti
 e  dei  depositi  soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili
 del fuoco".
   Quanto alle "Disposizioni per nuovi serbatoi interrati", l'art.   6
 del  decreto  (Installazione  ed  uso  di  nuovi  serbatoi interrati)
 dispone che "il soggetto che intende installare  un  nuovo  serbatoio
 interrato  o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati" debba
 trasmettere all'amministrazione competente "i moduli di registrazione
 di cui all'allegato B del presente decreto" (comma  1),  che  "per  i
 serbatoi  interrati  installati  in  impianti soggetti ad obblighi di
 notifica o di dichiarazione di cui agli artt. 4 o 6 del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988, n. 175" il contenuto
 della "domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati,  di  cui
 al  comma  1"  debba  "essere  riportato  nel  relativo  rapporto  di
 sicurezza o nella dichiarazione" (comma 2), infine che  le  autorita'
 competenti,  come  individuate  all'art.  5,  provvedano  "a  fornire
 direttamente all'ARPA competente per  territorio  o  altro  organismo
 individuato  transitoriamente  dalla  regione,  ove  l'ARPA non fosse
 ancora costituita, i moduli di registrazione".
   L'art. 7 contiene norme tecniche sulla  costruzione  dei  serbatoi.
 Esso  non forma oggetto della presente impugnazione non tanto perche'
 lo si possa ritenere legittimo - apparendo  anche  tale  disposizione
 come in generale l'intero decreto priva di fondamento normativo -
  ma  per la ragione che la provincia autonoma di Trento non rivendica
 una competenza in tale ambito, e che dunque in tale ambito il decreto
 non risulta lesivo.
   L'art. 8 riguarda la conduzione dei serbatoi interrati. Oltre  alle
 generiche previsioni del comma 1 (secondo il quale per "la conduzione
 dei  serbatoi  interrati debbono essere attuate tutte le procedure di
 buona  gestione  che  assicurino  la  prevenzione  dei  rilasci,  dei
 traboccamenti  e  degli  sversamenti  del  contenuto"), e' prescritto
 (comma 2) che il conduttore dei serbatoi debba  "tenere  un  libretto
 aggiornato  contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare
 della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari,
 i controlli periodici  di  funzionalita',  le  prove  di  tenuta,  le
 eventuali  modifiche apportate, nonche' la registrazione di eventuali
 anomalie o incidenti occorsi sui  serbatoi",  ed  inoltre  (comma  3)
 "provvedere   annualmente   ad  una  verifica  di  funzionalita'  dei
 dispositivi che assicurano il contenimento ed  il  rilevamento  delle
 perdite".
   L'art. 9 detta le regole per la dismissione dei serbatoi interrati.
 A  tale  fine  si crea un sistema di regole e di verifiche che inizia
 con la prescrizione dello svuotamento e  della  bonifica  (comma  1),
 prosegue   con  la  statuizione  di  un  obbligo  di  notifica  della
 dismissione e delle modalita' di  messa  in  sicurezza  dei  serbatoi
 interrati che cessano di essere operativi, notifica che dovra' essere
 effettuata   entro   60   giorni   dalla  data  di  dismissione  alla
 amministrazione competente e all'ARPA o altro  organismo  individuato
 transitoriamente   dalla   regione   ove   l'ARPA  non  fosse  ancora
 costituita.
   Seguono le "Disposizioni per serbatoi interrati esistenti".
   L'art. 10 dispone (comma 1) che ogni serbatoio interrato  esistente
 (ad  esclusione  dei  serbatoi fuori uso svuotati e bonificati) debba
 essere adeguato alle disposizioni del decreto entro  i  tempi  e  nei
 modi  indicati  nel  seguente art. 11, e che ogni serbatoio (compresi
 quelli fuori uso svuotati e bonificati) sia soggetto  ad  obbligo  di
 registrazione  presso  il  competente organismo (comma 2). Secondo la
 disposizione del comma 3 potrebbero essere stipulati accordi ai sensi
 dell'art.   15   della   legge   n.   241    del    1990,    definiti
 "infraprocedimentali",    tra    non    meglio   indicate   "societa'
 concessionarie" e diversi Ministeri,  aventi  ad  oggetto  la  tutela
 ambientale  e la programmazione e l'ottimizzazione delle attivita' di
 adeguamento dei serbatoi. Tale  disposizione  non  e'  chiara  e  non
 sembra  formulata  correttamente:  tra  l'altro,  gli  accordi di cui
 all'art.  15  della  legge  n.  241  sono  quelli   orizzontali   che
 intercorrono  tra  amministrazioni  (laddove  qui  intercorrerebbero,
 sembra di capire, tra privati e amministrazione), mentre gli  accordi
 "infraprocedimentali"  non  sono  quelli di cui all'art. 15 ma quelli
 verticali  di  cui  all'art.  11,  che   appunto   intercorrono   tra
 amministrazione e privati. In ogni modo, cio' che e' chiaro dal testo
 e'  che i predetti accordi dovrebbero intercorrere con i Ministeri, e
 non con le competenti istituzioni autonome,  quali  la  provincia  di
 Trento.
   L'art. 11 contiene una serie di disposizioni relative ai periodi di
 mantenimento  in  esercizio  dei  serbatoi esistenti, differenziate a
 seconda  dell'epoca  di  installazione  del  serbatoio,  ed   inoltre
 disposizioni relative agli adempimenti cui in ogni modo i proprietari
 dei serbatoi sono obbligati.
   Piu'   precisamente,   sotto  il  primo  profilo  (mantenimento  in
 esercizio) per i serbatoi installati prima del 1973  e'  previsto  un
 termine massimo di 5 anni per il compimento di determinate operazioni
 di  risanamento,  le  quali  consentono  un  ulteriore  esercizio del
 serbatoio stesso per un massimo di ulteriori 10 anni (comma 1  e  2),
 mentre  per  serbatoi  installati in epoca successiva e' direttamente
 previsto un periodo di ulteriore possibile esercizio di 30 anni dalla
 data di installazione, periodo che si espande per ulteriori altri  10
 massimi  in  caso  di risanamento (comma 3). Sotto il secondo profilo
 (adempimenti) sono  previste  prove,  di  tenuta  diverse  a  seconda
 dell'epoca  di  installazione (comma 5, con gli ulteriori adempimenti
 di cui al comma 7). Tra gli adempimenti va poi  ricordata  (comma  6)
 l'apposizione   di  una  targhetta  contenente  notizie  varie  (data
 interventi, ditta esecutrice, scadenza garanzia).
   Il comma 8 dell'art. 11 dispone ulteriori regole e  adempimenti  in
 generale per i serbatoi gia' risanati (lett. a) ed in particolare per
 i  serbatoi  a  doppia parete (che devono essere dotati di sistema di
 monitoraggio  dell'intercapedine  entro  10  anni,  e  che  a  questa
 condizione possono permanere indefinitamente in esercizio).
   Il   comma  9  dispone  -  con  norma  che  appare  sostanzialmente
 ripetitiva di quanto gia' disposto dall'art. 5, comma 4  -  che,  nel
 caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato in sostituzione
 di  un  serbatoio  interrato  esistente,  si  procede  secondo quanto
 previsto dall'art.  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con
 esclusione  degli  impianti  e  dei depositi soggetti a controllo del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   Il comma 10 sancisce l'applicabilita' ai serbatoi  esistenti  delle
 norme di gestione e di dismissione dei serbatoi stabilite per i nuovi
 serbatoi dagli artt. 8 e 9.
   Le   "Disposizioni  tecniche"  si  compendiano  nella  disposizione
 dell'art.    12  (Norme  tecniche  di  riferimento  da  applicare  ai
 serbatoi),  il  cui primo comma, come detto, richiama quale normativa
 tecnica le norme "emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera  b),
 del  presente  decreto"  (mentre  in  mancanza  si  osservano "quelle
 praticabili  di  riconosciuta   validita'   a   livello   europeo   o
 internazionale").  Il  comma  2  dispone  che  si osservi il comma 1,
 mentre i commi 3 e 4 riguardano requisiti dei sistemi di monitoraggio
 e dei sistemi di protezione catodica.
   Risulta dunque evidente che il decreto qui impugnato  contiene  una
 vera  e  propria  disciplina  di  tipo  regolamentare - solo in parte
 avente  contenuto  strettamente  tecnico  -  avente  ad  oggetto   la
 strumentazione  amministrativa  della  salvaguardia delle acque dagli
 inquinamenti che derivino dai serbatoi interrati.
   Tale disciplina - ove si eccettuino i requisiti tecnici costruttivi
 di cui all'art. 7 - si sovrappone alle  competenze  della  ricorrente
 provincia.  Essa  crea ulteriori poteri normativi (art. 4 e art. 12),
 stabilisce competenze di organi statali, regionali e  comunali  (art.
 5,  commi  1-3),  dispone l'applicabilita' di specifiche procedure in
 luogo  di  certe  altre  (art.  5,  comma  4),  stabilisce  procedure
 amministrative  per  l'installazione di nuovi serbatoi (art. 6) e per
 la dismissione dei serbatoi (art. 9), pone  regole  sulla  conduzione
 (art.  8),  stabilisce  i  tempi  limite  di  esercizio  dei serbatoi
 esistenti  e  le modalita' di adeguamento alla nuova disciplina (art.
 10 e 11).
   Sennonche' la nuova disciplina emanata del  Ministro  dell'ambiente
 risulta del tutto sprovvista di base normativa.
   Nelle   premesse  il  decreto  dichiara  "visti",  quali  punti  di
 riferimento della disciplina  della  materia,  vari  e  diversi  atti
 normativi,  nessuno  dei  quali  tuttavia  appare  fondare  il potere
 ministeriale di emanazione dell'atto  in  questione;  sicche'  questo
 appare  privo  di  fondamento  normativo  e piuttosto "giustificato",
 semmai, dall'avere -  sempre  in  premessa  al  decreto  -  "ritenuta
 necessaria  ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati
 da  serbatoi  interrati  destinati  allo  stoccaggio  di  sostanze  e
 preparati  liquidi  per  usi  commerciali  o ai fini della produzione
 industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo
 e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere  causato
 dal   rilascio  delle  sostanze  e  preparati  contenuti  nei  citati
 serbatoi".
   Ma  e'  ovvio  osservare  che  la   necessita'   ed   urgenza   non
 costituiscono   certo   autonoma  fonte  di  legittimazione  di  atti
 normativi  secondari  o  di  poteri  amministrativi,   e   che   tali
 circostanze   nel  sistema  costituzionale  legittimano,  invece,  il
 ricorso  a  poteri  costituiti  sia  nell'ordine  degli  atti   anche
 formalmente  equiparati  alla  legge  sia  nell'ordine  di  atti  non
 formalmente equiparati alla legge. Nel primo ordine il riferimento va
 ovviamente al decreto-legge, cui la Costituzione abilita  il  Governo
 ogni  volta  si  debbano fronteggiare situazioni di necessita', senza
 che sia costituito un diverso potere; ma spesso vi sono gia' previsti
 nell'ordinamento - venendo al secondo ordine di poteri - strumenti di
 intervento consistenti in poteri regolativi di ordinanza, collegati a
 situazioni di necessita'.
   E' ovvio che il presente atto non e' un decreto-legge, ne' un  atto
 corrispondente ad un potere di ordinanza.
   Il  suo  fondamento  si  trova  dunque  soltanto  in valutazioni di
 opportunita', che il Ministro ha ritenuto particolarmente cogenti: ma
 e' evidente che tali  valutazioni  non  fondano  comunque  un  potere
 normativo.
   Tra   tutti   i   riferimenti   normativi   citati  nelle  premesse
 dell'impugnato decreto il  solo  d.lgs.  27  gennaio  1992,  n.  132,
 assegna  (art.  4,  comma  3),  per quanto risulta alla provincia, al
 Ministro dell'ambiente "di concerto con  i  Ministri  della  sanita',
 dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, e dell'agricoltura
 e delle foreste" il compito di indicare  "le  misure  necessarie  per
 impedire scarichi indiretti delle sostanze dell'elenco dell'allegato,
 o  per  limitare  scarichi  indiretti  delle  sostanze dell'elenco II
 dell'allegato causati  da  operazioni  sul  suolo  o  nel  sottosuolo
 diverse  da  quelle  disciplinate  dal presente decreto" (cioe' dallo
 stesso decreto n. 132).
   Ora, pur trattandosi qui delle stesse sostanze (v. in questo  senso
 il   riferimento  contenuto  nell'art.  2,  lett.  b,  dell'impugnato
 decreto), non si tratta certo di un  atto  di  esercizio  del  potere
 cosi'  previsto.    Lo  escludono  da un lato il diverso oggetto (non
 essendo qui in questione "operazioni sul suolo  o  nel  sottosuolo"),
 dall'altro  la  diversa  procedura  e  le diverse autorita' coinvolte
 insieme al Ministro dell'ambiente:  nell'atto impugnato  il  Ministro
 dell'interno  e quello dell'industria, nelle misure di cui al decreto
 legislativo n. 132/92 i Ministri della  sanita'  e  dell'agricoltura,
 oltre a quello dell'industria.
   Dunque,  si  tratta  di  una  disciplina che in assenza di una base
 legislativa  interferisce  con   le   competenze   della   ricorrente
 provincia.
   Si  osservi che, se si trattasse di un atto di esercizio del potere
 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativon.  132,  potrebbe
 anche  dubitarsi  dell'applicabilita'  delle  disposizioni  impugnate
 nella provincia di Trento: tale decreto, infatti, all'art.  5,  comma
 4,   mantiene  espressamente  "ferme  le  competenze  delle  province
 autonome di Trento e di Bolzano" ai sensi dello statuto e delle norme
 di attuazione.   Potrebbe  allora  intendersi  che  per  le  province
 autonome  si applicano le sole disposizioni dell'art. 7 concernenti i
 requisiti tecnici costruttivi dei serbatoi: se cosi' fosse il decreto
 qui  impugnato  rimarrebbe  ad  avviso  della  ricorrente   provincia
 illegittimo  in  quanto  privo  di  base  normativa, ma cesserebbe di
 essere per essa lesivo.
   Considerato nel suo tipo giuridico,  il  decreto  ministeriale  qui
 impugnato  si presenta come un atto comunque insuscettibile di essere
 inquadrato tra gli  atti  che  legittimamente  pongono  vincoli  alla
 ricorrente provincia.
   Ai  sensi  delle  norme  di  attuazione  di cui al ben noto decreto
 legislativo n. 266 del 1992, infatti, gli atti statali  in  grado  di
 esercitare  un  condizionamento  verso  il  sistema  normativo  delle
 province autonome di Trento e di Bolzano sono da un lato gli atti con
 forza di legge - qui chiaramente fuori  questione  -  dall'altro  gli
 atti amministrativi di indirizzo e coordinamento.
   Se  l'atto  in  questione  dovesse  essere  inteso  quale  atto  di
 indirizzo e coordinamento - cosa che peraltro non corrisponde neppure
 alla prospettazione soggettiva dell'atto stesso - esso  dovrebbe  nei
 confronti  delle  province autonome rispettare i vincoli di contenuto
 (fissazione  di  obbiettivi)  e  di  procedura  (consultazione  delle
 province)  stabiliti  dall'art.  3, delle citate norme di attuazione.
 Inoltre,  trattandosi  di  materia  coperta  da  legge   provinciale,
 l'adeguamento  della  provincia  sarebbe  dovuto soltanto se un fonte
 idonea (cioe' una  fonte  legislativa)  ponesse  legittimi  oneri  di
 adeguamento  della legislazione provinciale, secondo quanto statuisce
 l'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992.
   Il  rispetto  di  tali  vincoli  si  imporrebbe,  ad  avviso  della
 provincia  autonoma  di Trento, anche se l'atto qui impugnato dovesse
 essere ricondotto al genus  delle  normative  tecniche.  Si  e'  gia'
 osservato  che a tale genus puo' in realta' essere ricondotto il solo
 art. 7, per il resto trattandosi di una disciplina  di  vari  aspetti
 sostanziali  e  procedimentali  di  carattere amministrativo. In ogni
 modo, in quanto si tratti di disposizioni che comunque si intrecciano
 con le competenze provinciali, necessariamente interferendo con esse,
 esse non potrebbero non essere considerate come  atto  amministrativo
 di indirizzo ai fini del decreto legislativo n. 266 del 1992.
   In  ogni modo, appare violato anche l'art. 8, della legge n. 59 del
 1997,  nella  parte  in  cui  questo  assoggetta  ad  intesa  con  la
 conferenza  Stato-regioni  gli  "atti di coordinamento tecnico" oltre
 che gli atti di indirizzo e coordinamento  e  le  direttive  relative
 alle funzioni delegate. Trattasi di disposizione di legge esplicativa
 del  principio  costituzionale  di  leale  cooperazione,  che risulta
 anch'esso contestualmente violato.
   Impressiona che nel coacervo di considerazioni ed  adempimenti  che
 emergono  dalle  premesse  dell'impugnato  non  abbia  trovato spazio
 alcuno neppure una consultazione previa ne' con le province  autonome
 di  Trento  e  di  Bolzano  in  particolare ne' con le istituzioni di
 raccordo tra Stato e autonomie regionali in generale.
                                P. Q. M.
   Chiede all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare  che  non  spetta
 allo  Stato  di  emanare  nei  confronti  della provincia autonoma di
 Trento, il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  ottobre  1998,
 recante  "Requisiti  tecnici  per la   costruzione, l'installazione e
 l'esercizio di serbatoi interrati", ed in particolare le disposizioni
 di cui agli artt. 1, 2, 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4;  6;
 8; 10; 11; 12;
   Nonche'   conseguentemente   annullare   lo   stesso  decreto,  con
 particolare riferimento alle specifiche disposizioni  impugnate,  per
 violazione  delle  disposizioni e principi statutari e costituzionali
 citati in epigrafe, nei termini illustrati nel ricorso.
     Padova-Roma, addi' 28 dicembre 1998
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi
 99C0002