N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 gennaio 1999
N. 1 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 gennaio 1999 (della provincia autonoma di Trento) Ambiente - Serbatoi interrati, destinati allo stoccaggio di sostanze liquide, per uso commerciale o industriale - Attribuzione al Ministero dell'ambiente di funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' connesse nonche' del compito di elaborazione e di proposta delle linee guida per l'applicazione delle relative tecnologie - Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni - Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati - Condizioni per la conduzione dei serbatoi interrati - Registrazione, controlli ed interventi sui serbatoi interrati gia' esistenti - Normativa di riferimento, applicabile in materia - Asserita natura regolamentare della disciplina contenuta nel decreto impugnato - Violazione delle competenze legislative e amministrative spettanti alla provincia autonoma di Trento, in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanita' - Mancato rispetto dei vincoli di contenuto e di procedura stabiliti per gli atti di indirizzo e coordinamento (tecnico) - Incidenza sul principio di leale cooperazione tra Stato e regioni. (Decreto Ministro dell'Ambiente, 20 ottobre 1998, artt. 1, 11, 12, 8, 10, 6, 5, commi 2, 3 e 4, 4, comma 1, 3, commi 1 e 2. (Statuto Trentino-Alto Adige artt. 8, nn. 5 e 6, 9, nn. 9, 10 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8).(GU n.13 del 31-3-1999 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberzione della Giunta provinciale n. 14345 del 18 dicembre 1998 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 22 dicembre 1998 (rep. n. 22720) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di emanare nei confronti della provincia autonoma di Trento il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260, serie generale, del 6 novembre 1998, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12; nonche' per il conseguente annullamento dello stesso decreto, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni impugnate, per violazione: dell'art. 8, nn. 5) e 6) dello statuto, in quanto assegnato alla provincia autonoma di Trento potesta' legislativa primaria in materia di "Urbanistica e piani regolatori" nonche' di "Tutela del paesaggio"; dell'art. 9, nn. 9) e 10) dello statuto, in quanto assegnato alla provincia autonoma di Trento potesta' legislativa concorrente in materia di "Utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanita'"; dell'art. 16 dello statuto, concernente le funzioni amministrative provinciali; del sistema delle norme di attuazione ed in particolare dell'art. 3 del d.lsg. 16 marzo 1992, n. 266; dei principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, per i profili e nei modi illustrati. Fatto e diritto Il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, qui impugnato, reca "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati". Esso interviene in una materia nella quale la provincia autonoma di Trento ha potesta' legislativa, ai sensi delle disposizioni statutarie e di attuazione ricordate in premessa. Nell'esecizio della propria, potesta' legislativa, la provincia ha tra l'altro approvato le disposizioni contenute nel "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. In particolare, l'art. 26 del testo unico reca la disciplina relativa ai "Serbatoi o contenitori di materiale inquinante", in cui sono disposte le prescrizioni necessarie per evitare effetti di inquinamento. Piu' precisamente, la normativa provinciale tra l'altro pone regole sulla alimentazione dei serbatoi e abilita la Giunta provinciale a stabilire le modalita' tecniche per la loro installazione (comma 1), prescrive che i serbatoi non possano collocarsi a diretto contatto con il suolo ma debbano essere sistemati entro un apposito involucro impermeabile (comma 2 e comma 3 per le norme transitorie), prevede regole cautelative per l'accumulo o accatastamento di sostanze e materiali solidi e semisolidi (comma 4), prevede i rimedi per il caso di inosservanza (comma 5). La normativa provinciale in materia e' completata dalla deliberazioe della Giunta provinciale del 25 maggio 1990, n. 6043, avente ad oggetto (ai sensi del comma 9 dell'art. 26 sopra ricordato) la "Determinazione di soglie limite" (all. 3). Inoltre la provincia autonoma di Trento dispone anche di una propria disciplina in materia di distributori di carburanti, in particolare disposta dall'art. 51 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale, con il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13) Nelle stesse materie interviene ora sul piano nazionale il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, qui impugnato. Esso si pone la finalita', come espressamente detto all'art. 1, della "salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti, nei citati serbatoi". A tale fine il decreto contiene una analitica disciplina suddivisa in "Disposizioni generali" (artt. da 1 a 5), "Disposizioni per nuovi serbatoi interrati" (artt. da 6 a 9), "Disposizioni per serbatoi interrati esistenti" (artt. 10 e 11), "Disposizioni tecniche" (art. 12). Di tali disposizioni converra' in primo luogo esaminare sistematicamente il contenuto. Le "Disposizioni generali", dopo avere nei primi tre articoli stabilito presunti principi generali (in realta' si tratta soltanto dell'oggetto della disciplina), posto talune definizioni e fissato l'ambito di applicazione (serbatoi destinati a contenere sostanze inquinanti con capacita' superiore ad un metro cubo e non rientranti nelle esclusioni espressamente stabilite), all'art. 3 (Fruizioni di indirizzo) abilitano il Ministro dell'ambiente a svolgere "funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto" (comma 1, lett. a) e ad elaborare e proporre (non e' chiaro a chi e con quale effetto) "le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati" (lett. b). Tali "linee guida", in particolare, hanno al di la' delle apparenze un netto carattere normativo, come risulta dal rinvio che ad esse fa l'art. 12 in relazione alle "norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione, nonche' controlli ed interventi". Dunque, cio' che all'art. 4 appare come soffice "linea guida" all'art. 12 e' gia' tradotto in una precisa normativa da osservare. Inoltre, all'art. 5 la normativa ministeriale individua le autorita' competenti e procedure autorizzative. Per vero, non risulta affatto chiaro in quale misura le disposizioni dell'art. 5 abbiano contenuto normativo autonomo, limitandosi esse in gran parte a richiamare le disposizoni delle leggi e degli altri atti normativi vigenti. Cosi' il comma 1 dichiara che "per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati" le competenze (e le procedure) siano prefettizie ai sensi della legge 7 maggio 1965, n. 460, ovvero del Ministero dell'industria, ai sensi della legge 8 febbraio 1934, n. 367 (e non 1984, come erroneamente indicato nel testo del decreto ministeriale|), e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420. Sicche' il comma 1 non pare abbia autonomo intento normativo. Il comma 2 appare limitarsi, in relazione al "rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilita' ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati", a ricordare un riparto di competenze stabilito aliunde, in una invero complicata serie di fonti richiamate. Si notera' che le varie "concessioni e autorizzazioni" di cui si tratta non riguardano di per se' i serbatoi, ma fenomeni piu' complessi quali i depositi di oli minerali da un lato e gli impianti di distribuzione di carburanti dall'altro: ne' la relativa disciplina preesistente appare fare particolari distinzioni in relazione alla presenza, sottolineata invece nel decreto qui impugnato, dei serbatoi interrati. Il comma 3 dello stesso art. 5 si riferisce agli "altri serbatoi interrati conformi al presente decreto" per precisare che determinati atti di affermata competenza del sindaco (nulla-osta all'esercizio e licenza di agibilita') dovrebbero emanarsi su "parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza". In connessione con tali fattispecie il comma 4 infine dispone che "la procedura di rilascio di nulla-osta o licenza prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3, e' fissata dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma 10 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Quanto alle "Disposizioni per nuovi serbatoi interrati", l'art. 6 del decreto (Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati) dispone che "il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati" debba trasmettere all'amministrazione competente "i moduli di registrazione di cui all'allegato B del presente decreto" (comma 1), che "per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175" il contenuto della "domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1" debba "essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione" (comma 2), infine che le autorita' competenti, come individuate all'art. 5, provvedano "a fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, i moduli di registrazione". L'art. 7 contiene norme tecniche sulla costruzione dei serbatoi. Esso non forma oggetto della presente impugnazione non tanto perche' lo si possa ritenere legittimo - apparendo anche tale disposizione come in generale l'intero decreto priva di fondamento normativo - ma per la ragione che la provincia autonoma di Trento non rivendica una competenza in tale ambito, e che dunque in tale ambito il decreto non risulta lesivo. L'art. 8 riguarda la conduzione dei serbatoi interrati. Oltre alle generiche previsioni del comma 1 (secondo il quale per "la conduzione dei serbatoi interrati debbono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto"), e' prescritto (comma 2) che il conduttore dei serbatoi debba "tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalita', le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonche' la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi", ed inoltre (comma 3) "provvedere annualmente ad una verifica di funzionalita' dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite". L'art. 9 detta le regole per la dismissione dei serbatoi interrati. A tale fine si crea un sistema di regole e di verifiche che inizia con la prescrizione dello svuotamento e della bonifica (comma 1), prosegue con la statuizione di un obbligo di notifica della dismissione e delle modalita' di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi, notifica che dovra' essere effettuata entro 60 giorni dalla data di dismissione alla amministrazione competente e all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione ove l'ARPA non fosse ancora costituita. Seguono le "Disposizioni per serbatoi interrati esistenti". L'art. 10 dispone (comma 1) che ogni serbatoio interrato esistente (ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati) debba essere adeguato alle disposizioni del decreto entro i tempi e nei modi indicati nel seguente art. 11, e che ogni serbatoio (compresi quelli fuori uso svuotati e bonificati) sia soggetto ad obbligo di registrazione presso il competente organismo (comma 2). Secondo la disposizione del comma 3 potrebbero essere stipulati accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, definiti "infraprocedimentali", tra non meglio indicate "societa' concessionarie" e diversi Ministeri, aventi ad oggetto la tutela ambientale e la programmazione e l'ottimizzazione delle attivita' di adeguamento dei serbatoi. Tale disposizione non e' chiara e non sembra formulata correttamente: tra l'altro, gli accordi di cui all'art. 15 della legge n. 241 sono quelli orizzontali che intercorrono tra amministrazioni (laddove qui intercorrerebbero, sembra di capire, tra privati e amministrazione), mentre gli accordi "infraprocedimentali" non sono quelli di cui all'art. 15 ma quelli verticali di cui all'art. 11, che appunto intercorrono tra amministrazione e privati. In ogni modo, cio' che e' chiaro dal testo e' che i predetti accordi dovrebbero intercorrere con i Ministeri, e non con le competenti istituzioni autonome, quali la provincia di Trento. L'art. 11 contiene una serie di disposizioni relative ai periodi di mantenimento in esercizio dei serbatoi esistenti, differenziate a seconda dell'epoca di installazione del serbatoio, ed inoltre disposizioni relative agli adempimenti cui in ogni modo i proprietari dei serbatoi sono obbligati. Piu' precisamente, sotto il primo profilo (mantenimento in esercizio) per i serbatoi installati prima del 1973 e' previsto un termine massimo di 5 anni per il compimento di determinate operazioni di risanamento, le quali consentono un ulteriore esercizio del serbatoio stesso per un massimo di ulteriori 10 anni (comma 1 e 2), mentre per serbatoi installati in epoca successiva e' direttamente previsto un periodo di ulteriore possibile esercizio di 30 anni dalla data di installazione, periodo che si espande per ulteriori altri 10 massimi in caso di risanamento (comma 3). Sotto il secondo profilo (adempimenti) sono previste prove, di tenuta diverse a seconda dell'epoca di installazione (comma 5, con gli ulteriori adempimenti di cui al comma 7). Tra gli adempimenti va poi ricordata (comma 6) l'apposizione di una targhetta contenente notizie varie (data interventi, ditta esecutrice, scadenza garanzia). Il comma 8 dell'art. 11 dispone ulteriori regole e adempimenti in generale per i serbatoi gia' risanati (lett. a) ed in particolare per i serbatoi a doppia parete (che devono essere dotati di sistema di monitoraggio dell'intercapedine entro 10 anni, e che a questa condizione possono permanere indefinitamente in esercizio). Il comma 9 dispone - con norma che appare sostanzialmente ripetitiva di quanto gia' disposto dall'art. 5, comma 4 - che, nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato in sostituzione di un serbatoio interrato esistente, si procede secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 10 sancisce l'applicabilita' ai serbatoi esistenti delle norme di gestione e di dismissione dei serbatoi stabilite per i nuovi serbatoi dagli artt. 8 e 9. Le "Disposizioni tecniche" si compendiano nella disposizione dell'art. 12 (Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi), il cui primo comma, come detto, richiama quale normativa tecnica le norme "emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto" (mentre in mancanza si osservano "quelle praticabili di riconosciuta validita' a livello europeo o internazionale"). Il comma 2 dispone che si osservi il comma 1, mentre i commi 3 e 4 riguardano requisiti dei sistemi di monitoraggio e dei sistemi di protezione catodica. Risulta dunque evidente che il decreto qui impugnato contiene una vera e propria disciplina di tipo regolamentare - solo in parte avente contenuto strettamente tecnico - avente ad oggetto la strumentazione amministrativa della salvaguardia delle acque dagli inquinamenti che derivino dai serbatoi interrati. Tale disciplina - ove si eccettuino i requisiti tecnici costruttivi di cui all'art. 7 - si sovrappone alle competenze della ricorrente provincia. Essa crea ulteriori poteri normativi (art. 4 e art. 12), stabilisce competenze di organi statali, regionali e comunali (art. 5, commi 1-3), dispone l'applicabilita' di specifiche procedure in luogo di certe altre (art. 5, comma 4), stabilisce procedure amministrative per l'installazione di nuovi serbatoi (art. 6) e per la dismissione dei serbatoi (art. 9), pone regole sulla conduzione (art. 8), stabilisce i tempi limite di esercizio dei serbatoi esistenti e le modalita' di adeguamento alla nuova disciplina (art. 10 e 11). Sennonche' la nuova disciplina emanata del Ministro dell'ambiente risulta del tutto sprovvista di base normativa. Nelle premesse il decreto dichiara "visti", quali punti di riferimento della disciplina della materia, vari e diversi atti normativi, nessuno dei quali tuttavia appare fondare il potere ministeriale di emanazione dell'atto in questione; sicche' questo appare privo di fondamento normativo e piuttosto "giustificato", semmai, dall'avere - sempre in premessa al decreto - "ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati da serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze e preparati liquidi per usi commerciali o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze e preparati contenuti nei citati serbatoi". Ma e' ovvio osservare che la necessita' ed urgenza non costituiscono certo autonoma fonte di legittimazione di atti normativi secondari o di poteri amministrativi, e che tali circostanze nel sistema costituzionale legittimano, invece, il ricorso a poteri costituiti sia nell'ordine degli atti anche formalmente equiparati alla legge sia nell'ordine di atti non formalmente equiparati alla legge. Nel primo ordine il riferimento va ovviamente al decreto-legge, cui la Costituzione abilita il Governo ogni volta si debbano fronteggiare situazioni di necessita', senza che sia costituito un diverso potere; ma spesso vi sono gia' previsti nell'ordinamento - venendo al secondo ordine di poteri - strumenti di intervento consistenti in poteri regolativi di ordinanza, collegati a situazioni di necessita'. E' ovvio che il presente atto non e' un decreto-legge, ne' un atto corrispondente ad un potere di ordinanza. Il suo fondamento si trova dunque soltanto in valutazioni di opportunita', che il Ministro ha ritenuto particolarmente cogenti: ma e' evidente che tali valutazioni non fondano comunque un potere normativo. Tra tutti i riferimenti normativi citati nelle premesse dell'impugnato decreto il solo d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132, assegna (art. 4, comma 3), per quanto risulta alla provincia, al Ministro dell'ambiente "di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dell'agricoltura e delle foreste" il compito di indicare "le misure necessarie per impedire scarichi indiretti delle sostanze dell'elenco dell'allegato, o per limitare scarichi indiretti delle sostanze dell'elenco II dell'allegato causati da operazioni sul suolo o nel sottosuolo diverse da quelle disciplinate dal presente decreto" (cioe' dallo stesso decreto n. 132). Ora, pur trattandosi qui delle stesse sostanze (v. in questo senso il riferimento contenuto nell'art. 2, lett. b, dell'impugnato decreto), non si tratta certo di un atto di esercizio del potere cosi' previsto. Lo escludono da un lato il diverso oggetto (non essendo qui in questione "operazioni sul suolo o nel sottosuolo"), dall'altro la diversa procedura e le diverse autorita' coinvolte insieme al Ministro dell'ambiente: nell'atto impugnato il Ministro dell'interno e quello dell'industria, nelle misure di cui al decreto legislativo n. 132/92 i Ministri della sanita' e dell'agricoltura, oltre a quello dell'industria. Dunque, si tratta di una disciplina che in assenza di una base legislativa interferisce con le competenze della ricorrente provincia. Si osservi che, se si trattasse di un atto di esercizio del potere di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativon. 132, potrebbe anche dubitarsi dell'applicabilita' delle disposizioni impugnate nella provincia di Trento: tale decreto, infatti, all'art. 5, comma 4, mantiene espressamente "ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano" ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione. Potrebbe allora intendersi che per le province autonome si applicano le sole disposizioni dell'art. 7 concernenti i requisiti tecnici costruttivi dei serbatoi: se cosi' fosse il decreto qui impugnato rimarrebbe ad avviso della ricorrente provincia illegittimo in quanto privo di base normativa, ma cesserebbe di essere per essa lesivo. Considerato nel suo tipo giuridico, il decreto ministeriale qui impugnato si presenta come un atto comunque insuscettibile di essere inquadrato tra gli atti che legittimamente pongono vincoli alla ricorrente provincia. Ai sensi delle norme di attuazione di cui al ben noto decreto legislativo n. 266 del 1992, infatti, gli atti statali in grado di esercitare un condizionamento verso il sistema normativo delle province autonome di Trento e di Bolzano sono da un lato gli atti con forza di legge - qui chiaramente fuori questione - dall'altro gli atti amministrativi di indirizzo e coordinamento. Se l'atto in questione dovesse essere inteso quale atto di indirizzo e coordinamento - cosa che peraltro non corrisponde neppure alla prospettazione soggettiva dell'atto stesso - esso dovrebbe nei confronti delle province autonome rispettare i vincoli di contenuto (fissazione di obbiettivi) e di procedura (consultazione delle province) stabiliti dall'art. 3, delle citate norme di attuazione. Inoltre, trattandosi di materia coperta da legge provinciale, l'adeguamento della provincia sarebbe dovuto soltanto se un fonte idonea (cioe' una fonte legislativa) ponesse legittimi oneri di adeguamento della legislazione provinciale, secondo quanto statuisce l'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992. Il rispetto di tali vincoli si imporrebbe, ad avviso della provincia autonoma di Trento, anche se l'atto qui impugnato dovesse essere ricondotto al genus delle normative tecniche. Si e' gia' osservato che a tale genus puo' in realta' essere ricondotto il solo art. 7, per il resto trattandosi di una disciplina di vari aspetti sostanziali e procedimentali di carattere amministrativo. In ogni modo, in quanto si tratti di disposizioni che comunque si intrecciano con le competenze provinciali, necessariamente interferendo con esse, esse non potrebbero non essere considerate come atto amministrativo di indirizzo ai fini del decreto legislativo n. 266 del 1992. In ogni modo, appare violato anche l'art. 8, della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui questo assoggetta ad intesa con la conferenza Stato-regioni gli "atti di coordinamento tecnico" oltre che gli atti di indirizzo e coordinamento e le direttive relative alle funzioni delegate. Trattasi di disposizione di legge esplicativa del principio costituzionale di leale cooperazione, che risulta anch'esso contestualmente violato. Impressiona che nel coacervo di considerazioni ed adempimenti che emergono dalle premesse dell'impugnato non abbia trovato spazio alcuno neppure una consultazione previa ne' con le province autonome di Trento e di Bolzano in particolare ne' con le istituzioni di raccordo tra Stato e autonomie regionali in generale.
P. Q. M. Chiede all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di emanare nei confronti della provincia autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati", ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12; Nonche' conseguentemente annullare lo stesso decreto, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni impugnate, per violazione delle disposizioni e principi statutari e costituzionali citati in epigrafe, nei termini illustrati nel ricorso. Padova-Roma, addi' 28 dicembre 1998 Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi 99C0002