N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 1999
N. 2 Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 1999 (della regione siciliana) Imposte e tasse in genere - Disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari - Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti - Modifiche a tali normative, apportate dal d.lgs. n. 422/1998 - Mantenimento dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimeno del territorio tra concessionari del servizio di riscossione ed uffici finanziari, aventi sede nella circoscrizione - Contestuale, mancata previsione dell'obbligo di riversamento, nelle casse regionali siciliane delle somme riscosse per fattispecie tributarie maturate nel territorio della regione stessa - Attribuzione al Ministero delle finanze della competenza a stabilire, mediante decreto, le modalita' per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse e ad approvare le convenzioni concernenti i compensi agli intermediari - Previsto versamento delle somme riscosse alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e non anche alle casse degli enti territoriali competenti - Facolta', per i contribuenti, di effettuare versamenti delle imposte sui redditi e delle ritenute alla fonte, presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Incidenza sulla potesta' di riscossione ad essa spettante - Disparita' di trattamento tra Stato e regione, in relazione agli stessi tributi - irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni - Lesione dei principi concernenti la disciplina del bilancio. (D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, artt. 1, comma 1, lettere d), e), g), e comma 1, lett. a), p. 2). (Cost., artt. 2, 3, 81, 116 e 119; statuto regione Sicilia, art. 36).(GU n.7 del 17-2-1999 )
Ricorso della regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore on. Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorsi con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 1999; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere d), e) e g), e dell'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 287, serie generale, del 9 dicembre 1998. F a t t o Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, dopo aver disposto la soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari, tra l'altro, individua (art. 4) i nuovi soggetti incaricati della riscossione dei tributi i cui pagamenti erano in precedenza effettuati presso i soppressi servizi, detta prescrizioni (art. 6) in ordine alla relativa riscossione e disciplina (art. 8) i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse dal concessionario alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territorialmente competenti. Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha semplificato per i contribuenti titolari di partita IVA gli adempimenti connessi alla dichiarazione ed al versamento di taluni tributi e contributi, individuando altresi' i soggetti deputati alla riscossione e disponendo in ordine al successivo riversamento ed alla suddivisione delle somme tra gli enti destinatari. Il d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, con il presente atto impugnato, reca modifiche tra l'altro ai richiamati decreti legislativi ed in particolare, con le disposizioni censurate, in ordine al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 statuisce che: (art. 1, comma 1, lettera d) "nell'art. 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: ''nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente'' sono soppresse;" (art. 1, comma 1, lettera e) "nell'art. 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: ''3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'art. 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, e' effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento. 3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'art. 4. 3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione"; (art. 1, comma 1, lettera g) "nell'art. 8 concernente i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole: ''o alle casse degli enti territoriali compententi'', ovunque ricorrano, sono soppresse". Inoltre, in relazione al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con l'art. 2, comma 1, lettera a) lo stesso d.lgs. n. 422/1998 dispone che, "all'art. 17 riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi: 1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "titolari di partita IVA" sono soppresse; 2) nel comma 2, lettera a), le parole: ", primo comma," sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;". Le disposizioni sopra riportate, apparentemente, mentre si appalesano invece costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia finanziaria della regione siciliana, nonche' dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione, per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione nonche' dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Ed invero va preliminarmente considerato che dalle previsioni recate dall'art. 36 dello statuto e dalle citate norme di attuazione in materia finanziaria, emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune circostanziate eccezioni, spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Le disposizioni impugnate, riguardanti tributi che secondo la regola generale di ripartizione sopra enunciata spettano, per quanto ricorre nell'ambito del proprio territorio, alla Regione, ne differenziano irragionevolmente disciplina e modalita' di riscossione, non in forza di una diversa tipizzazione dei tributi medesimi, ma esclusivamente in relazione alla percezione del conseguente gettito, e cioe' secondo che la relativa spettanza sia dello Stato o della regione. Va invero a tal punto chiarito, al fine di rendere evidenti le lesioni lamentate, la portata normativa delle modifiche recate dalle disposizioni impugnate alla previgente disciplina. Il d.lgs. n. 237 del 1997, individuando tra i soggetti incaricati della riscossione delle entrate riguardate dal decreto medesimo i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, ne specificava la relativa competenza, individuandola in buona sostanza in quella dei precedenti servizi autonomi di cassa, con cio' comportando l'obbligo per il contribuente, che doveva versare in una circoscrizione ricompresa nel territorio regionale, di accedere ad un concessionario degli ambiti provinciali della Sicilia e di riflesso, consentendo l'afflusso alle casse regionali dei relativi proventi. La modifica legislativa apportata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 del decreto censurato, elimina il collegamento territoriale tra concessionari abilitati alla riscossione ed uffici finanziari ricadenti nella circoscrizione, o ambito, di competenza e non prevede, di contro, l'obbligo del riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse per il titolo di che trattasi in relazione a fattispecie tributarie maturate nell'ambito della Regione siciliana, violando cosi' l'art. 4 delle norme di attuazione dello Stauto della regione siciliana, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che il criterio della maturazione in Sicilia della fattispecie tributarie accoglie quale principio atto a determinare la spettanza regionale. Con il decreto legislativo n. 237 del 1997 all'art. 1 si prevedeva la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio. Con l'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo n. 422 si escludono invece dalla soppressione i servizi dipendenti dal Dipartimento del territorio. Correlativamente con la disposizione contenuta nella lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 422, con il presente atto censurato, si statuisce (comma 3-ter) che con decreto miniteriale "sono stabilite le modalita' per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3 (n.d.r. e cioe' delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali riscossi dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio) e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari". Tale previsione costituisce lesione delle prerogative regionali, in quanto, illegittimamente, sottrae alla Regione la potesta' di organizzare la riscossione dei riguardati tributi prevedendo soltanto una competenza ministeriale - e financo escludendo, in violazione del principio costituzionale della leale collaborazione, un cointeressamento della Regione nelle relative determinazioni - in ordine alle previste convenzioni ed alla determinazione dei relativi compensi. In ordine alla disposizione di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera g), si osserva poi che la soppressione delle parole "o alle casse degli enti territorialmente competenti" comporta l'esclusione della Regione siciliana dai destinatari del riversamento, da parte dei concessionari, delle entrate di che trattasi dagli stessi riscosse e dalle banche ai medesimi accreditate. Pur escludendo - alla luce di quanto statuito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 237 del 1997, quale risulta a seguito della sostituzione operata dalla lettera h) del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 422/1998 - che cio' comporti la sottrazione di detti proventi dell'imposizione indiretta, in contrasto con le sovraordinate disposizioni statutarie, con certezza consegue dalla normativa censurata un ritardo nell'acquisizione delle spettanze regionali che non trova alcuna giustificazione in relazione alla identita' dei tributi riguardati, e per il cui versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, vigono termini ben piu' brevi e modalita' puntualmente determinate. Infine, la previsione recata dall'art. 2, comma 1, lettera a) punto 2, si rileva anch'essa lesiva delle attribuzioni regionali poiche' non consente di eseguire il versamento di quanto dovuto e per quanto spettante presso la cassa regionale, con cio' ancora una volta, indebitamente ed illegittimamente, diversificando la posizione della Regione rispetto a quella dello Stato. Alla luce delle considerazioni svolte non si lamenta dunque alcuna lesione causata da una riforma di vasta portata, organica e generale, incidente nel sistema finanziario, quale ben puo' riconoscersi nelle statuizioni dei decreti legislativi n. 237 e n. 241 del 1997, bensi' lo squilibrio e la disparita' di trattamento che, a causa delle riportate modifiche recate dal decreto legislativo 422, si determina tra Stato e regione in ordine agli stessi, identici tributi; disparita' determinata in forza dell'unico ed esclusivo elemento differenziante della loro percezione, e cioe' in contrasto con le esigenze di carattere unitario dell'ordinamento ed avente l'effetto di una grave alterazione delle disponibilita' di cassa della regione, quantomeno sotto il profilo della ritardata acquisizione delle relative spettanze rispetto ai ben piu' brevi termini disposti per il versamento alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. In tal modo si determina una lesione del principio costituzionale di eguaglianza - che notoriamente trova applicazione non solo nei confronti delle persone fisiche ma, secondo un processo di astrazione, anche degli oggetti, dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici - quale puo' essere individuato nel divieto di discriminazioni arbitrarie e ingiuste, postulando di contro la ragionevolezza di qualsiasi parificazione o distinzione di situazioni (ex plurinvis, Corte costituzionale sent. n. 250 del 1993). Ancora e' da osservare che il sindacato di ragionevolezza non e' strettamente collegato al solo principio costituzionale di eguaglianza, venendo invero in rilievo anche altre necessita', imposte dall'ordinamento, di bilanciamento e di valutazione della legittimita' costituzionale di atti e comportamenti, ed in particolare per quanto qui rileva, i principi desumibili dagli articoli 116 e 119 della Costituzione in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni ad autonomia differenziate e quanto ai rapporti tra potere centrale e poteri locali. Va invero considerato che la specificita' dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla regione siciliana si riflette anche nel piano finanziario, vietando in concreto discriminazioni atte a incidere negativamente sulle relative spettanze o reformatio in peius di attribuzioni e situazioni consolidate. Non ci si esime infine dal considerare che anche il semplice ritardo nella acquisizione dei tributi spettanti configura una violazione dei principi desumibili dall'art. 81 della Costituzione nonche' un pregiudizio finanziario atto a ripercuotersi financo nell'assolvimento delle funzioni proprie.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere d), e) e g), e dell'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2 del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, in quanto lesivi delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa quali risultano dall'art. 36 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria, e posti in essere in violazione degli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita con il presente atto l'autorizzazione a ricorrere (copia conforme della deliberazione della Giunta regionale). Palermo, addi' 7 gennaio 1999 Avv. Francesco Torre - avv. Giovanni Carapezza Figlia 99C0019