N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 gennaio 1999
N. 3 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 gennaio 1999 (della provincia autonoma di Bolzano) Trasporto - Trasporto scolastico - Provincia autonoma di Bolzano - Procedimento penale a carico di conducente di scuolabus, imputato della morte di una bambina trasportata - Avviamento di una indagine "parallela", da parte del sostituto procuratore presso la pretura di Bolzano contro tre funzionari della provincia autonoma e il competente assessore - Emissione, nell'ambito di detta indagine, da parte dello stesso sostituto procuratore, di circolare, diretta a tutti i presidi delle scuole elementari e medie della provincia, avente ad oggetto la sicurezza del trasporto scolastico e finalizzata a valutare l'attuale stato di detto servizio in relazione agli standards di sicurezza applicabili, nonche' di decreto di esibizione di documentazione, inviato al presidente della giunta - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di comunicazioni, di trasporti e di istruzione elementare e secondaria - Violazione del principio di imparzialita' e buon andamento della p.a. e dei principi concernenti l'ordinamento degli uffici - Riferimento alla sent. n. 70/1985. (Decreto esibizione 1 dicembre 1998; circolare 10 novembre 1998 del sostituto procuratore pretura di Bolzano). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 18, 9, comma 1, n. 2 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; Cost., artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).(GU n.7 del 17-2-1999 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore, dr. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 6273 del 21 dicembre 1998 (all. 1), rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 22 dicembre 1998, autenticata dall'ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale, avv. Adolf Auckenthaler (rep. n. 18924, all. 2), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284, ricorrente; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione alla "circolare" 10 novembre 1998 (sicurezza nel trasporto scolastico) e al "decreto di esibizione" 1 dicembre 1998 del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, dott. Robert Schulmers. F a t t o 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (art. 8, n. 18) e di istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2). Secondo l'art. 16 statuto, nelle suddette materie, spettano alla provincia autonoma di Bolzano le relative potesta' amministrative. Secondo l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266: "Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo". In forza della competenza primaria e secondaria, la provincia autonoma di Bolzano ha emanato la l.p. 31 agosto 1974, n. 7 e successive modificazioni in tema di assistenza scolastica e provvidenze per assicurare il diritto allo studio che prevede all'art. 2 la realizzazione di numerosi servizi tra i quali trasporti e altre facilitazioni di viaggio art. 2 lett. d). L'art. 13 di tale legge, sostituito dall'art. 7, l.p. 22 maggio 1980, n. 13, prevede che: "La provincia promuove e organizza servizi di trasporto scolastico e concede rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio. I criteri e limiti per la realizzazione dei servizi di trasporto sono stabiliti annualmente dalla giunta provinciale ... omissis ...". L'art. 14 della l.p. n. 7/1974, prevede che: "L'assicurazione copre gli alunni da rischi da infortuni che possano verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attivita' scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonche' durante il percorso da casa a scuola e ritorno. L'assicurazione copre inoltre il rischio da responsabilita' civile sorgente a carico del personale della scuola per infortuni occorsi ad alunni e per danni arrecati a terzi dagli alunni stessi". La provincia autonoma ha, inoltre, emanato la l.p. 9 dicembre 1976, n. 60 e successive modificazioni in tema di Istituzione di servizi speciali di trasporto persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione di autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione. L'ambito del servizio di trasporto scolastico e' disciplinato dagli artt. 14, 15 e 16 di tale legge. Con la l.p. 30 giugno 1983, n. 20 la provincia autonoma ha istituito anche a favore delle persone portatrici di handicaps un trasporto che si attua sempre ai sensi della l.p. 9 dicembre 1976, n. 60 (art. 14). In base all'anzidetta normativa la provincia organizza il trasporto scolastico. 2. - In data 30 aprile 1998 in occasione di un trasporto scolastico ha purtroppo perso la vita la bambina Evelin Volgger di sei anni, la quale, all'atto di scendere dallo scuolabus, era rimasta impigliata nella portiera dell'automezzo che l'ha poi travolta. Per tale fatto la conducente dell'automezzo e' stata condannata con sentenza penale n. 294/1998 del 21 ottobre 1998 alla pena di 11 mesi di reclusione, oltre alla condanna alle spese di costituzione di parte civile (r.g.n.r. n. 4348/1998, pretura circondariale di Bolzano). 3. - Per lo stesso fatto il sostituto procuratore della Repubblica, presso la pretura circondariale di Bolzano, dott. Robert Schulmers ha avviato anche un'indagine parallela (pendente sub r.g. n. 2621/1998) contro tre funzionari della provincia autonoma di Bolzano e contro il competente assessore. Nell'ambito di tale indagine il sostituto procuratore ha rivolto alla provincia autonoma di Bolzano diverse richieste e ordini di consegna di documenti, alle quali e' stato dato seguito per non incorrere in sanzioni. Per essere precisi il p.m. ha inviato al presidente della Giunta provinciale di Bolzano il decreto di esibizione 1 dicembre 1998 (all. 3) del seguente tenore: "Per ragioni di giustizia penale, vista l'allegata lista di compiti assegnati alla dott.ssa Maria Gabriella Mazzali nella sua veste di direttrice dell'ufficio 38.2. - Trasporto locale di persone -, ai sensi dell'art. 256 c.p.p., si richiede la cortese produzione: a) di copia autentica delle relazioni annuali relative all'attivita' dell'ufficio, redatte dal 1994 ad oggi (quarto punto dell'allegata lista); b) di copia autentica degli atti relativi all'individuazione degli obiettivi annuali e della relativa verifica, sempre in relazione al periodo di tempo che va dal 1994 ad oggi (terzo punto dell'allegata lista); c) di copia autentica tutte le relazioni eventualmente predisposte dal 1994 ad oggi (quinto punto dell'allegata lista)". Precedentemente in data 10 novembre 1998 il p.m. aveva inviato a tutti i presidi della scuole elementari e medie della provincia di Bolzano una circolare (all. 4) avente ad oggetto la sicurezza nel trasporto scolastico avente la finalita' di valutare l'attuale stato del trasporto scolastico in provincia autonoma di Bolzano, soprattutto in relazione agli standard di sicurezza che vengono o dovrebbero essere applicati. Di quest'ultima circolare la provincia autonoma di Bolzano e' venuta a conoscenza in data 17 novembre 1998. 4. - Sia il decreto di esibizione 1 dicembre 1998, sia la circolare 10 novembre 1998 costituiscono in larga parte un'indebita ingerenza del potere giudiziario nelle attribuzioni riservate alla provincia autonoma di Bolzano che impugna tali atti per i seguenti motivi: D i r i t t o Violazione delle attibuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, comma 1, cifra 18; 9, comma 1, cifra 2 e 16 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione in particolare art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonche' violazione degli artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112 della Costituzione. Piu' volte codesta ecc.ma Corte ha affermato (per tutte sent. n. 70/1985) che nel vigente sistema costituzionale "funzione amministrativa e funzione giurisdizionale sono concepite e devono svolgersi in posizione di reciproca separazione (artt. 97, commi 1 e 2, 102, comma 1, 104, comma 1, 113, u.c.)". Tale separazione rispetto alla funzione amministrativa, evidentemente, riguarda anche i poteri del pubblico ministero (art. 102 Cost.), che e' anch'esso "un magistrato appartenente all'ordine giudiziario" (sent. n. 190/1970), un "organo della giurisdizione" (sent. n. 96/1975 ed anche n. 136/1971). Cio' premesso, l'ordine di esibizione 1 dicembre 1998 e la circolare 10 novembre 1998 del sostituto procuratore dr. Schulmers costituiscono un atto del potere giudiziario invasivo e lesivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano. Certo, la provincia autonoma di Bolzano non contesta alla procura della Repubblica di Bolzano il diritto-dovere di promuovere l'azione penale quando dovessero sussistere fatti penalmente rilevanti, ma, dal tenore degli atti impugnati si evince chiaramente che il sostituto procuratore della Repubblica attribuisce a se' (cioe' al potere giurisdizionale) il controllo "dell'attivita' dell'ufficio" competente della provincia autonoma di Bolzano dal 1994 ad oggi, nonche' il controllo della "individuazione degli obiettivi annuali e della relativa verifica" e delle "relazioni interne dal 1994 ad oggi" (decreto all. 3). E' importante qui sottolineare, fra l'altro, che il sostituto procuratore della Repubblica ha richiesto alla provincia autonoma la trasmissione di tutti gli atti relativi all'ufficio trasporti locali di persone emessi fino "ad oggi": cioe' anche successivi all'evento che aveva causato la morte della bambina Evelin Volgger. La qual cosa conferma come l'attivita' di quel magistrato fuoriesca dai confini e dalle necessita' della indagine di cui al citato procedimento r.g. n. 2621/1998, e sia invece diretta ad esercitare un preteso (ancorche' inesistente) potere di controllo e di indirizzo sull'esercizio della funzione amministrativa provinciale, che certamente non spetta al p.m., ne' ad alcun altro organo giudiziario. In sostanza tali atti implicano una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla provincia autonoma di Bolzano, e determinano la violazione delle norme costituzionali, statutarie e di attuazione indicate in epigrafe. Nella circolare 10 novembre 1998, diretta a tutti i presidi delle scuole elementari e medie della provincia di Bolzano, il sostituto procuratore precisa lo scopo della sua indagine: "Al fine di meglio valutare l'attuale stato del trasporto scolastico in provincia di Bolzano, soprattutto in relazione agli standard di sicurezza che vengono o dovrebbero essere applicati con riguardo all'incolumita' dei minori trasportati, quest'ufficio gradirebbe venire a conoscenza di tutte le lamentele, segnalazioni, denuncie o suggerimenti che, da parte di chiunque, siano state fatte pervenire negli ultimi quattro anni alla provincia autonoma di Bolzano, ente organizzatore del servizio (ad esempio, su eventuali condotte scorrette da parte degli autisti, su deficit di sicurezza delle autovetture, e su quanto altro abbia attinenza con la sicurezza dei bambini)". L'accertamento che il sostituto procuratore compie con questo provvedimento, pur se effettuato nel corso di un'indagine penale, fuoriesce dalle attribuzioni che spettano al potere giurisdizionale ed invade invece il campo delle funzioni costituzionalmente riservate alla provincia autonoma di Bolzano, o piu' in generale alla sua funzione amministrativa, politico-esecutiva e in parte anche legislativa. Che si tratti di un'indebita ingerenza risulta anche dal decreto di esibizione dove il sostituto procuratore chiede: "Per ragioni di giustizia penale, vista l'allegata lista di compiti assegnati alla dott.ssa Maria Gabriella Mazzali nella sua veste di direttrice dell'ufficio 38.2. - Trasporto locale di persone, ai sensi dell'art. 256 c.p.p., si richiede la cortese produzione: a) di copia autentica delle relazioni annuali relative all'attivita' dell'ufficio, redatte dal 1994 ad oggi (quarto punto dell'allegata lista); b) di copia autentica degli atti relativi all'individuazione degli obiettivi annuali e della relativa verifica, sempre in relazione al periodo di tempo che va dal 1994 ad oggi (terzo punto dell'allegata lista); c) di copia autentica tutte le relazioni eventualmente predisposte dal 1994 ad oggi (quinto punto dell'allegata lista)". La valutazione e il controllo riguardano atti amministrativi, relazioni annuali (lett. a, all. 3), individuazione di obiettivi annuali e relative verifiche (lett. b, all. 3) e relazioni interne (lett. c, all. 3) che attengono a funzioni specificamente amministrative come appunto le scelte degli obiettivi che l'amministrazione si prefigge. Anche queste scelte discrezionali non sono sindacabili da altri poteri statali, nemmeno dal potere giurisdizionale. In particolare non spetta alla funzione giurisdizionale sostituirsi alla funzione amministrativa, compiendo e fissando obiettivi inerenti al servizio dei trasporti degli alunni, che non sono fissati dalla legge. Una simile attivita' inerisce, invece, alla sfera della discrezionalita' tecnica e politica della pubblica amministrazione provinciale. In pratica il p.m. va molto al di la' dell'individuazione di reati eventualmente commessi (circostanza che esula dal presente ricorso), tentando di disciplinare l'attivita' amministrativa e legislativa e di imporre alla provincia autonoma di Bolzano obblighi e indirizzi politici, scelte tecniche, scelte di comportamenti da tenere e scelte di organizzazione dei propri mezzi. Il sostituto procuratore della Repubblica, infatti, pretende, da un lato, di effettuare un controllo sull'attivita' amministrativa svolta sino ad oggi dai competenti uffici della provincia autonoma di Bolzano, e dall'altro di dettare egli stesso le linee dell'indirizzo amministrativo, sostituendosi agli organi provinciali competenti, sia nella determinazione degli strumenti di intervento, sia nei tempi e modi di attuazione di tale indirizzo, prescrivendo addirittura gli atti specifici che egli ritiene debbano essere adottati. La Corte costituzionale nella sentenza del 20 marzo 1985, n. 70, ha chiarito che. "Determinazioni di tal genere esulano certamente dall'ambito di legittimo esercizio dei poteri giurisdizionali, atteso che l'ordinamento non attribuisce ad organi giudiziari poteri di stimolo dell'azione amministrativa o di partecipazione o co-determinazione dell'indirizzo amministrativo; ed esse sono suscettibili di invalidazione, oltre che con gli appositi strumenti processuali, anche con quello del conflitto di attribuzione. La carenza di potere giurisdizionale si traduce infatti, qui, in un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze, posto che la pretesa di esercitare poteri siffatti comporta l'invasione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla regione Toscana, alla quale esclusivamente spetta l'esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare". Sempre nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha precisato che "le funzioni legislative e di indirizzo politico, nonche' quelle di controllo e di autorganizzazione, connotano il livello costituzionale dell'autonomia garantita alle regioni e che l'esercizio di esse, riservato al consiglio regionale, non puo' essere sindacato da organi giudiziari al fine di accertare l'eventuale responsabilita' dei soggetti deputati ad adempierle".
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano emanare la circolare 10 novembre 1998 (sicurezza nel trasporto scolastico) ed il decreto di esibizione dd. 1 dicembre 1998 nei limiti in cui con essi si pretende di controllare ed indirizzare la funzione amministrativa della provincia autonoma di Bolzano, fuoriuscendo dalle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria e ledendo le attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano; e per l'effetto voglia annullare, in parte qua, i suddetti atti impugnati con il presente ricorso. Si depositano con il presente atto i seguenti documenti: 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione Giunta provinciale di Bolzano n. 6273/1998 del 21 dicembre 1998); 2) procura speciale rep. n. 18924, dd. 22 dicembre 1998; 3) decreto di esibizione documenti dd. 1 dicembre 1998 del p.m., inviato al presidente della Giunta provinciale di Bolzano; 4) circolare 10 novembre 1998 del p.m., inviata ai presidi della scuole elementari e medie. Bolzano-Roma, addi' 23 dicembre 1998 Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio 99C0035