N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 gennaio 1999

                                 N. 3
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 15 gennaio 1999 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Trasporto - Trasporto scolastico - Provincia autonoma  di  Bolzano  -
    Procedimento  penale a carico di conducente di scuolabus, imputato
    della morte  di  una  bambina  trasportata  -  Avviamento  di  una
    indagine "parallela", da parte del sostituto procuratore presso la
    pretura  di Bolzano contro tre funzionari della provincia autonoma
    e il  competente  assessore  -  Emissione,  nell'ambito  di  detta
    indagine,   da   parte  dello  stesso  sostituto  procuratore,  di
    circolare, diretta a tutti i presidi  delle  scuole  elementari  e
    medie   della  provincia,  avente  ad  oggetto  la  sicurezza  del
    trasporto scolastico e finalizzata a valutare l'attuale  stato  di
    detto   servizio   in   relazione   agli  standards  di  sicurezza
    applicabili, nonche' di decreto di esibizione  di  documentazione,
    inviato  al  presidente  della  giunta  -  Lamentata lesione delle
    competenze legislative e amministrative provinciali in materia  di
    comunicazioni,   di   trasporti   e  di  istruzione  elementare  e
    secondaria  -  Violazione  del  principio  di imparzialita' e buon
    andamento della p.a.  e  dei  principi  concernenti  l'ordinamento
    degli uffici - Riferimento alla sent. n. 70/1985.
 (Decreto  esibizione  1 dicembre 1998; circolare 10 novembre 1998 del
    sostituto procuratore pretura di Bolzano).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 18, 9, comma 1, n.
    2 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art.  4;  Cost.,  artt.  97,
    primo  e  secondo comma, 102, 104 e 112; d.P.R. 26 luglio 1965, n.
    1074).
(GU n.7 del 17-2-1999 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente della Giunta provinciale pro-tempore, dr. Luis Durnwalder,
 giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 6273 del 21 dicembre
 1998  (all.  1),  rappresentata  e  difesa,  tanto  unitamente quanto
 disgiuntamente, in virtu'  di  procura  speciale  22  dicembre  1998,
 autenticata  dall'ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale,
 avv. Adolf  Auckenthaler  (rep.  n.  18924,  all.  2),  dagli  avv.ti
 proff.ri  Roland  Riz  e  Sergio  Panunzio,  presso il qual'ultimo e'
 elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio  Emanuele  n.  284,
 ricorrente;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di  competenza
 in  relazione  alla  "circolare"  10  novembre  1998  (sicurezza  nel
 trasporto scolastico) e al "decreto di esibizione"  1  dicembre  1998
 del   sostituto   procuratore  della  Repubblica  presso  la  pretura
 circondariale di Bolzano, dott. Robert Schulmers.
                               F a t t o
   1. - La provincia autonoma di Bolzano  e'  titolare  in  base  allo
 statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
 1972,  n.  670)  ed  alle  relative norme di attuazione di competenze
 legislative  ed  amministrative  di  tipo  esclusivo  in  materia  di
 comunicazioni  e trasporti di interesse provinciale (art. 8, n. 18) e
 di istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2). Secondo  l'art.
 16  statuto, nelle suddette materie, spettano alla provincia autonoma
 di Bolzano le relative potesta' amministrative.
   Secondo l'art. 4 del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  266:
 "Nelle  materie  di competenza propria della regione o delle province
 autonome la legge non puo' attribuire agli  organi  statali  funzioni
 amministrative    comprese    quelle   di   vigilanza,   di   polizia
 amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
 diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e
 le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
 sensi dell'art.  22 dello statuto medesimo".
   In  forza  della  competenza  primaria  e  secondaria, la provincia
 autonoma di Bolzano ha emanato  la  l.p.  31  agosto  1974,  n.  7  e
 successive   modificazioni   in   tema  di  assistenza  scolastica  e
 provvidenze  per  assicurare  il  diritto  allo  studio  che  prevede
 all'art. 2 la realizzazione di numerosi servizi tra i quali trasporti
 e altre facilitazioni di viaggio art.  2 lett. d).
   L'art.  13  di  tale  legge, sostituito dall'art. 7, l.p. 22 maggio
 1980, n. 13, prevede che: "La provincia promuove e organizza  servizi
 di  trasporto  scolastico e concede rimborsi totali o parziali per le
 spese di viaggio. I criteri e limiti per la realizzazione dei servizi
 di trasporto sono stabiliti annualmente dalla giunta provinciale
  ... omissis ...".
   L'art. 14 della l.p. n. 7/1974, prevede che: "L'assicurazione copre
 gli  alunni  da  rischi  da  infortuni  che  possano  verificarsi  in
 dipendenza   dello   svolgimento   delle    attivita'    scolastiche,
 parascolastiche  e  interscolastiche,  nonche' durante il percorso da
 casa a scuola e ritorno. L'assicurazione copre inoltre il rischio  da
 responsabilita'  civile  sorgente a carico del personale della scuola
 per infortuni occorsi ad alunni e per danni arrecati  a  terzi  dagli
 alunni stessi".
   La provincia autonoma ha, inoltre, emanato la l.p. 9 dicembre 1976,
 n.  60  e  successive modificazioni in tema di Istituzione di servizi
 speciali di trasporto persone da disporsi con contratto di assuntoria
 o di locazione di autoveicolo nelle aree non servite da autolinee  in
 concessione.   L'ambito  del  servizio  di  trasporto  scolastico  e'
 disciplinato dagli artt. 14, 15 e 16 di tale legge.
   Con la l.p.  30  giugno  1983,  n.  20  la  provincia  autonoma  ha
 istituito  anche  a  favore  delle persone portatrici di handicaps un
 trasporto che si attua sempre ai sensi della l.p. 9 dicembre 1976, n.
 60 (art.  14).
 In base all'anzidetta normativa la provincia organizza  il  trasporto
 scolastico.
   2. - In data 30 aprile 1998 in occasione di un trasporto scolastico
 ha  purtroppo perso la vita la bambina Evelin Volgger di sei anni, la
 quale, all'atto di scendere dallo scuolabus, era  rimasta  impigliata
 nella portiera dell'automezzo che l'ha poi travolta.
   Per tale fatto la conducente dell'automezzo e' stata condannata con
 sentenza  penale n. 294/1998 del 21 ottobre 1998 alla pena di 11 mesi
 di reclusione, oltre alla condanna  alle  spese  di  costituzione  di
 parte   civile  (r.g.n.r.  n.  4348/1998,  pretura  circondariale  di
 Bolzano).
   3. - Per lo stesso fatto il sostituto procuratore della Repubblica,
 presso la pretura circondariale di Bolzano, dott. Robert Schulmers ha
 avviato anche un'indagine parallela (pendente sub r.g. n.  2621/1998)
 contro tre funzionari della provincia autonoma di Bolzano e contro il
 competente assessore.
   Nell'ambito  di  tale  indagine il sostituto procuratore ha rivolto
 alla provincia autonoma di Bolzano  diverse  richieste  e  ordini  di
 consegna  di  documenti,  alle  quali  e'  stato dato seguito per non
 incorrere in sanzioni.
   Per essere precisi il p.m. ha inviato al  presidente  della  Giunta
 provinciale di Bolzano il decreto di esibizione 1 dicembre 1998 (all.
 3)  del  seguente  tenore:  "Per  ragioni  di giustizia penale, vista
 l'allegata lista di compiti assegnati alla dott.ssa  Maria  Gabriella
 Mazzali  nella sua veste di direttrice dell'ufficio 38.2. - Trasporto
 locale di persone -, ai sensi dell'art. 256 c.p.p.,  si  richiede  la
 cortese  produzione:  a)  di  copia autentica delle relazioni annuali
 relative all'attivita' dell'ufficio, redatte dal 1994 ad oggi (quarto
 punto dell'allegata lista); b) di copia autentica degli atti relativi
 all'individuazione degli obiettivi annuali e della relativa verifica,
 sempre in relazione al periodo di tempo  che  va  dal  1994  ad  oggi
 (terzo  punto  dell'allegata  lista);  c) di copia autentica tutte le
 relazioni eventualmente predisposte dal 1994 ad  oggi  (quinto  punto
 dell'allegata lista)".
   Precedentemente  in  data  10 novembre 1998 il p.m. aveva inviato a
 tutti i presidi della scuole elementari e medie  della  provincia  di
 Bolzano  una  circolare  (all.  4) avente ad oggetto la sicurezza nel
 trasporto scolastico avente la finalita' di valutare l'attuale  stato
 del   trasporto   scolastico   in   provincia  autonoma  di  Bolzano,
 soprattutto in relazione agli standard di  sicurezza  che  vengono  o
 dovrebbero essere applicati.
   Di  quest'ultima  circolare  la  provincia  autonoma  di Bolzano e'
 venuta a conoscenza in data 17 novembre 1998.
   4. - Sia il decreto di esibizione 1 dicembre 1998, sia la circolare
 10 novembre 1998 costituiscono in larga parte  un'indebita  ingerenza
 del  potere  giudiziario  nelle attribuzioni riservate alla provincia
 autonoma di Bolzano che impugna tali atti per i seguenti motivi:
                             D i r i t t o
   Violazione  delle  attibuzioni   costituzionali   della   provincia
 autonoma  di Bolzano di cui agli artt. 8, comma 1, cifra 18; 9, comma
 1, cifra 2 e 16 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31  agosto
 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione in particolare art.
 4  del  d.lgs.  16 marzo 1992, n. 266, nonche' violazione degli artt.
 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112 della Costituzione.
   Piu' volte codesta ecc.ma Corte ha affermato (per  tutte  sent.  n.
 70/1985)   che   nel   vigente   sistema   costituzionale   "funzione
 amministrativa e funzione giurisdizionale  sono  concepite  e  devono
 svolgersi  in posizione di reciproca separazione (artt. 97, commi 1 e
 2, 102, comma 1, 104, comma 1, 113, u.c.)". Tale separazione rispetto
 alla funzione amministrativa, evidentemente, riguarda anche i  poteri
 del  pubblico  ministero  (art.    102  Cost.),  che e' anch'esso "un
 magistrato appartenente all'ordine giudiziario" (sent. n.  190/1970),
 un  "organo  della  giurisdizione"  (sent.  n.  96/1975  ed  anche n.
 136/1971).
   Cio'  premesso,  l'ordine  di  esibizione  1  dicembre  1998  e  la
 circolare  10  novembre  1998 del sostituto procuratore dr. Schulmers
 costituiscono un atto del potere giudiziario invasivo e lesivo  delle
 attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano.
   Certo,  la  provincia autonoma di Bolzano non contesta alla procura
 della Repubblica di Bolzano il diritto-dovere di promuovere  l'azione
 penale  quando  dovessero  sussistere fatti penalmente rilevanti, ma,
 dal  tenore  degli  atti  impugnati  si  evince  chiaramente  che  il
 sostituto  procuratore  della  Repubblica attribuisce a se' (cioe' al
 potere giurisdizionale) il  controllo  "dell'attivita'  dell'ufficio"
 competente  della  provincia  autonoma  di  Bolzano dal 1994 ad oggi,
 nonche' il controllo della "individuazione degli obiettivi annuali  e
 della relativa verifica" e delle "relazioni interne dal 1994 ad oggi"
 (decreto all. 3).
   E'  importante  qui  sottolineare,  fra  l'altro,  che il sostituto
 procuratore della Repubblica ha richiesto alla provincia autonoma  la
 trasmissione  di tutti gli atti relativi all'ufficio trasporti locali
 di persone emessi fino "ad oggi": cioe' anche  successivi  all'evento
 che aveva causato la morte della bambina Evelin Volgger. La qual cosa
 conferma  come l'attivita' di quel magistrato fuoriesca dai confini e
 dalle necessita' della indagine di cui al citato procedimento r.g. n.
 2621/1998, e sia invece diretta ad esercitare un  preteso  (ancorche'
 inesistente)  potere di controllo e di indirizzo sull'esercizio della
 funzione amministrativa provinciale, che  certamente  non  spetta  al
 p.m., ne' ad alcun altro organo giudiziario.
   In  sostanza  tali  atti  implicano  una menomazione della sfera di
 attribuzioni costituzionalmente assegnate alla provincia autonoma  di
 Bolzano,  e  determinano  la  violazione  delle norme costituzionali,
 statutarie e di attuazione indicate in epigrafe.
   Nella circolare 10 novembre 1998, diretta a tutti i  presidi  delle
 scuole  elementari  e  medie della provincia di Bolzano, il sostituto
 procuratore precisa lo scopo della sua indagine: "Al fine  di  meglio
 valutare  l'attuale  stato  del  trasporto scolastico in provincia di
 Bolzano, soprattutto in relazione  agli  standard  di  sicurezza  che
 vengono  o  dovrebbero  essere applicati con riguardo all'incolumita'
 dei minori trasportati, quest'ufficio gradirebbe venire a  conoscenza
 di  tutte le lamentele, segnalazioni, denuncie o suggerimenti che, da
 parte di chiunque, siano state fatte pervenire negli  ultimi  quattro
 anni  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,  ente organizzatore del
 servizio (ad esempio, su eventuali condotte scorrette da parte  degli
 autisti, su deficit di sicurezza delle autovetture, e su quanto altro
 abbia attinenza con la sicurezza dei bambini)".
   L'accertamento  che  il  sostituto  procuratore  compie  con questo
 provvedimento, pur se effettuato nel  corso  di  un'indagine  penale,
 fuoriesce  dalle  attribuzioni che spettano al potere giurisdizionale
 ed invade invece il campo delle funzioni costituzionalmente riservate
 alla provincia autonoma di Bolzano,  o  piu'  in  generale  alla  sua
 funzione   amministrativa,   politico-esecutiva   e  in  parte  anche
 legislativa.
   Che si tratti di un'indebita ingerenza risulta anche dal decreto di
 esibizione dove il sostituto  procuratore  chiede:  "Per  ragioni  di
 giustizia  penale,  vista  l'allegata lista di compiti assegnati alla
 dott.ssa Maria  Gabriella  Mazzali  nella  sua  veste  di  direttrice
 dell'ufficio  38.2. - Trasporto locale di persone, ai sensi dell'art.
 256 c.p.p., si richiede la cortese produzione: a) di copia  autentica
 delle  relazioni annuali relative all'attivita' dell'ufficio, redatte
 dal 1994 ad oggi (quarto punto  dell'allegata  lista);  b)  di  copia
 autentica  degli  atti  relativi  all'individuazione  degli obiettivi
 annuali e della relativa verifica, sempre in relazione al periodo  di
 tempo  che  va dal 1994 ad oggi (terzo punto dell'allegata lista); c)
 di copia autentica tutte le relazioni eventualmente  predisposte  dal
 1994 ad oggi (quinto punto dell'allegata lista)".
   La  valutazione  e  il  controllo  riguardano  atti amministrativi,
 relazioni annuali (lett. a,  all.  3),  individuazione  di  obiettivi
 annuali  e  relative  verifiche (lett. b, all. 3) e relazioni interne
 (lett.  c,  all.  3)  che   attengono   a   funzioni   specificamente
 amministrative   come   appunto   le   scelte   degli  obiettivi  che
 l'amministrazione si prefigge.  Anche queste scelte discrezionali non
 sono  sindacabili  da  altri  poteri  statali,  nemmeno  dal   potere
 giurisdizionale.
   In particolare non spetta alla funzione giurisdizionale sostituirsi
 alla funzione amministrativa, compiendo e fissando obiettivi inerenti
 al  servizio  dei  trasporti degli alunni, che non sono fissati dalla
 legge.
   Una  simile  attivita'   inerisce,   invece,   alla   sfera   della
 discrezionalita'  tecnica  e  politica della pubblica amministrazione
 provinciale.
   In  pratica il p.m. va molto al di la' dell'individuazione di reati
 eventualmente commessi (circostanza che esula dal presente  ricorso),
 tentando  di  disciplinare l'attivita' amministrativa e legislativa e
 di imporre alla provincia autonoma di Bolzano  obblighi  e  indirizzi
 politici, scelte tecniche, scelte di comportamenti da tenere e scelte
 di organizzazione dei propri mezzi.
   Il sostituto procuratore della Repubblica, infatti, pretende, da un
 lato, di effettuare un controllo sull'attivita' amministrativa svolta
 sino  ad  oggi  dai  competenti  uffici  della  provincia autonoma di
 Bolzano, e dall'altro di dettare egli stesso le linee  dell'indirizzo
 amministrativo, sostituendosi agli organi provinciali competenti, sia
 nella  determinazione  degli strumenti di intervento, sia nei tempi e
 modi di attuazione di tale indirizzo,  prescrivendo  addirittura  gli
 atti specifici che egli ritiene debbano essere adottati.
   La Corte costituzionale nella sentenza del 20 marzo 1985, n. 70, ha
 chiarito  che.  "Determinazioni  di  tal  genere  esulano  certamente
 dall'ambito di legittimo esercizio dei poteri giurisdizionali, atteso
 che l'ordinamento non attribuisce  ad  organi  giudiziari  poteri  di
 stimolo    dell'azione   amministrativa   o   di   partecipazione   o
 co-determinazione  dell'indirizzo  amministrativo;   ed   esse   sono
 suscettibili  di  invalidazione, oltre che con gli appositi strumenti
 processuali, anche con  quello  del  conflitto  di  attribuzione.  La
 carenza  di  potere  giurisdizionale  si  traduce  infatti,  qui,  in
 un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze, posto che
 la pretesa di esercitare poteri siffatti comporta  l'invasione  della
 sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla regione Toscana,
 alla  quale  esclusivamente  spetta  l'esercizio delle funzioni che i
 magistrati hanno inteso condizionare".
   Sempre nella stessa sentenza la Corte costituzionale  ha  precisato
 che  "le funzioni legislative e di indirizzo politico, nonche' quelle
 di  controllo  e   di   autorganizzazione,   connotano   il   livello
 costituzionale   dell'autonomia   garantita   alle   regioni   e  che
 l'esercizio di esse,  riservato  al  consiglio  regionale,  non  puo'
 essere   sindacato   da   organi  giudiziari  al  fine  di  accertare
 l'eventuale responsabilita' dei soggetti deputati ad adempierle".
                               P. Q. M.
   Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del  presente
 ricorso,  dichiarare  che  non  spetta al sostituto procuratore della
 Repubblica presso la pretura  circondariale  di  Bolzano  emanare  la
 circolare 10 novembre 1998 (sicurezza nel trasporto scolastico) ed il
 decreto  di esibizione dd. 1 dicembre 1998 nei limiti in cui con essi
 si pretende di controllare ed indirizzare la funzione  amministrativa
 della  provincia autonoma di Bolzano, fuoriuscendo dalle attribuzioni
 dell'autorita' giudiziaria e ledendo le attribuzioni della  provincia
 autonoma  di Bolzano; e per l'effetto voglia annullare, in parte qua,
 i suddetti atti impugnati con il presente ricorso.
   Si depositano con il presente atto i seguenti documenti:
     1) autorizzazione  a  stare  in  giudizio  (deliberazione  Giunta
 provinciale di Bolzano n. 6273/1998 del 21 dicembre 1998);
     2) procura speciale rep. n. 18924, dd. 22 dicembre 1998;
     3)  decreto di esibizione documenti dd. 1 dicembre 1998 del p.m.,
 inviato al presidente della Giunta provinciale di Bolzano;
     4)  circolare 10 novembre 1998 del p.m., inviata ai presidi della
 scuole elementari e medie.
     Bolzano-Roma, addi' 23 dicembre 1998
           Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio
 99C0035