N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998- 13 gennaio 1999

                                 N. 29
  Ordinanza  emessa  l'11  marzo  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Liguria  (pervenuta alla Corte costituzionale il 13
 gennaio 1999) sul ricorso proposto da Ivaldi Claudio ed altri  contro
 il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della Pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,  comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.5 del 3-2-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
  Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2114/1997 r.g.r.
 proposto da Ivaldi Claudio, Bisci Annunziato, Bottero Aldo, Brendolan
 Gian  Luca,  Canepa  Luca,  Carletto Ivano, Castioni Flavio, Cavagnet
 Elmo, Minetto Paola, Mascarello Andrea, Tripolino Maria Rosaria, Tesi
 Elena, Sciacero  Michele,  Rabino  Angelo,  Pitino  Alberto,  Pettiti
 Paolo,  Pettiti  Marco,  Ostorero  Anna  Rita,  Vione  Nicola,  Viola
 Roberto, Negro Davide,  Colomba  Fiorella,  Cometti  Italo,  Coraglia
 Andrea,  Gallo Daniele, Gatto Osvaldo e Giraudo Sara, rappresentati e
 difesi   dagli   avvocati  R.  Longhin  e  M.  Guelfi,  elettivamente
 domiciliati  presso  lo  studio  della  seconda  in  Genova,  via  XX
 Settembre, 36/14, ricorrenti;
   Contro  il  Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica  e  l'Universita'  degli  studi  di
 Torino,  in  persona  del  rettore  in  carica rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria  in  Genova,
 viale  Brigate  Partigiane,  2,  resistenti,  per  l'annullamento dei
 "dinieghi" opposti alle ricorrenti Universita' di Torino, facolta' di
 medicina  e  chirurgia,  alla  iscrizione  al  corso  di  laurea   in
 odontoiatria  e  protesi dentaria per l'anno accademico 1997/98 sulla
 scorta della graduatoria  selettiva  del  18  settembre  1997,  della
 deliberazione  22 maggio 1997 del consiglio di facolta' di medicina e
 chirurgia dell'universita' di Torino; della deliberazione  16  giugno
 1997 del senato accademico, del manifesto accademico 21 luglio 1997 a
 firma  del  rettore  magnifico e di quello 30 luglio 1997 a firma del
 preside della facolta' di medicina relativi ai corsi  di  laurea  per
 l'anno  accademico 1997/98, nonche' per l'annullamento del decreto 31
 luglio  1997  del   Ministro   dell'Universita'   e   della   ricerca
 scientifica,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997,
 avente ad oggetto "limitazione all'accesso  ai  corsi  di  laurea  in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria per l'anno accedemico 1997/98", ed
 ancora per l'annullamento in  quanto  di  ragione,  dell'art.  4  del
 decreto   ministeriale   21   luglio   1997,   n.  245  del  Ministro
 dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica   pubblicato   nella
 Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, avente ad oggetto "regolamento
 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di
 connesse  attivita'  di  orientamento",  in  una  con  gli atti tutti
 antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento;
 e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. Barilati, su
 delega, per i  ricorrenti  e  l'avv.  Olivo  per  le  amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  13  novembre  1997  Ivaldi  Claudio e
 litisconsorti    impugnavano,    chiedendone    l'annullamento,     i
 provvedimenti   in   epigrafe  indicati,  esponendo  di  non  essersi
 collocati in posizione utile nella graduatoria  per  l'iscrizione  al
 corso   di   laurea   in   odontoiatria  e  protesi  dentaria  presso
 l'Universita' di Torino, per l'anno accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione di legge con  riferimento  alla  riserva  contenuta
 negli artt. 33 e 34 della Costituzione in relazione all'art. 9. commi
 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' all'art. 6 della
 legge  3  maggio  1989,  n.  168. Straripamento di potere. Eccesso di
 potere per  travisamento  ed  erronea  valutazione  dei  presupposti,
 difetto  di  istruttoria  e  di  motivazione, illogicita', sviamento.
 Illegittimita' derivata per illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 17. comma 116, della legge n. 127/1997 in relazione agli artt. 33, 34
 e 87 della Costituzione;
     2)  violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 4 della
 legge n. 341/1990 in relazione all'art. 6 della legge n.  168/1989  e
 al   d.P.R.   20  febbraio  1980,  n.  135.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento ed  erronea  valutazione  dei  presupposti,  difetto  di
 istruttoria   e   di   motivazione,  illogicita'  contraddittorieta',
 sviamento;
     3) violazione di legge con riferimento all'art. 9, commi 1  e  4,
 della  legge  n.  341/1990, cosi' come modificato dall'art. 17, comma
 116 della legge n. 127/1997, nonche' dell'art. 4, comma  1  del  d.m.
 n.  245/1997.  Violazione  di  legge  con  riferimento  al  d.P.R. 28
 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di potere per travisamento ed  erronea
 valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione,
 illogicita',  contraddittorieta',  sviamento. Violazione dell'art. 97
 della Costituzione;
     4) violazione di legge con  riferimento  al  d.P.R.  28  febbraio
 1980,  n.  135,  nonche'  all'art. 4 del d.m. 21 luglio 1997, n. 245.
 Eccesso  di  potere  per  travisamento  ed  erronea  valutazione  dei
 presupposti,  difetto  di  istruttoria e di motivazione, illogicita',
 contraddittorieta',  sviamento.  Violazione  dell'art.  97      della
 Costituzione.
   I  ricorrenti  concludevano per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  n. 883 in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare
 veniva accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di  maturita'  e  che
 intendono  iscriversi  alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'
 di Torino,  impugnano  i  provvedimenti  che  per  l'anno  accademico
 1997-98  hanno  limitato  le iscrizioni al predetto corso di laurea e
 tra questi, in particolare, il decreto del Ministro  dell'Universita'
 e  della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la
 possibilita' di limitare con  atti  ministeriali  e  per  determinati
 corsi,  il  numero  delle nuove iscrizioni. Per il corso di laurea in
 discorso tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio
 1997.
   Formano oggetto del ricorso anche gli  atti  della  Universita'  di
 Torino  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio della
 limitazione delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le  conseguenze
 (sfavorevoli  per i ricorrenti), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Torino  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  ai  ricorrenti  un  grado  minore di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17 comma 116 della legge n. 327 del 1997,  che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997/98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli arrt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del  1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi  ha provveduto direttamente (e cosi per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda,
 ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116  legge  127  del
 1997 all'art. 9,  comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare   l'accesso   all'universita',   ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli arrt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli arrt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla   pronuncia   sulla   legittimita'  costituzionale  della  norma
 indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  15
 maggio  1997,  n  127, in relazione al principio costituzionale della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospendendo il presente giudizio.
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  dell'11  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                  Il consigliere, rel. e est.: Vigotti
 99C0036