N. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998- 13 gennaio 1999
N. 30 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 gennaio 1999) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Fornari Giovanna Emanuela contro l'universita' degli studi di Parma ed altro. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della Pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.5 del 3-2-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2175/97 r.g.r. proposto da Fornari Giovanna Emanuela, rappresentata e difesa dagli avvocati G. Acquarone, G. Mendogni, G. Cornetti, presso il primo elettivamente domiciliata in Genova via Corsica 21/18-20, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Parma, in persona del rettore in carica, Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti, per l'annullamento del provvedimento con il quale il ricorrente non e' stato ammesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; della graduatoria risultante dalla selezione effettuata per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, esposta il 16 settembre 1997; del verbale del 15 settembre 1997 della commissione di selezione con il quale sono state apportate correzioni alla graduatoria; del verbale 12 settembre 1997; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997; del decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245; del manifesto per gli studenti, recante disposizioni per le immatricolazioni ai corsi di laurea e diploma dell'Universita' degli studi di Parma per l'anno; della deliberazione del senato accademico 18 giugno 1997; della deliberazione del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 4 giugno 1997; della deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'11 aprile 1997; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 luglio 1996; del decreto rettorale del 4 ottobre 1993, portante modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo l998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati, su delega, per la ricorrente e l'avv. dello Stato A. Olivo, per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue; Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 13 e il 14 novembre 1997 Fornari Giovanna Emanuela impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma, non essendosi collocata in posizione utile nella graduatoria della relativa prova di ammissione, per l'anno accademico 1997/98; Questi i motivi del ricorso: 1) violazione di legge per violazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 4, legge 14 novembre 1990, n. 341. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 186; 2) violazione di legge per violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per motivazione falsa perplessa e contraddittoria. Eccesso di potere per contraddittorieta' fra diversi atti. Eccesso di potere per falsa supposto di fatto; 3) violazione di legge per violazione dell'art. 34 della Costituzione e dell'art. 1, legge n. 910/1969. Eccesso di potere per illogicita' manifesta e per disparita' di trattamento. Ingiustizia manifesta e falsa supposto di fatto; La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa; Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta; Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione; Motivi della decisione La ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-1998 hanno lititato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Parma che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti Universita' di Parma non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli dell'Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17 comma 116 della legge n. 327 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997/98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli arrt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge 127 del 1997 all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli arrt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli arrt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998. Il presidente: Balba Il consigliere, rel. e est.: Vigotti 99C0037