N. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998- 13 gennaio 1999

                                 N. 30
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il  13  gennaio  1999)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Liguria  sul  ricorso  proposto da Fornari Giovanna
 Emanuela contro l'universita' degli studi di Parma ed altro.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della Pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,  comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.5 del 3-2-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2175/97 r.g.r.
 proposto da Fornari Giovanna Emanuela, rappresentata e  difesa  dagli
 avvocati  G.  Acquarone,  G.  Mendogni,  G. Cornetti, presso il primo
 elettivamente domiciliata in Genova via Corsica 21/18-20, ricorrente;
   Contro l'Universita' degli studi di Parma, in persona  del  rettore
 in carica, Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in
 persona    del   Ministro   in   carica,   rappresentati   e   difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria  in  Genova,  resistenti,
 per  l'annullamento  del provvedimento con il quale il ricorrente non
 e' stato ammesso  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria; della graduatoria risultante dalla selezione effettuata per
 l'accesso  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi dentaria,
 esposta il 16 settembre 1997; del verbale del 15 settembre 1997 della
 commissione di selezione con il quale sono state apportate correzioni
 alla graduatoria; del verbale 12  settembre  1997;  del  decreto  del
 Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
 del 31 luglio 1997; del  decreto  del  Ministero  dell'Universita'  e
 della  ricerca  scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;
 del  manifesto  per  gli  studenti,  recante  disposizioni   per   le
 immatricolazioni  ai corsi di laurea e diploma dell'Universita' degli
 studi di Parma per l'anno; della deliberazione del senato  accademico
 18  giugno  1997;  della  deliberazione  del consiglio di facolta' di
 medicina e chirurgia del  4  giugno  1997;  della  deliberazione  del
 consiglio  di  corso  di  laurea  in  odontoiatria e protesi dentaria
 dell'11 aprile 1997; del decreto  del  Ministero  dell'universita'  e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  del  25 luglio 1996; del
 decreto rettorale del 4 ottobre  1993,  portante  modificazioni  allo
 statuto dell'Universita' degli studi di Parma;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto    di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo l998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati, su
 delega, per la ricorrente e l'avv.  dello  Stato  A.  Olivo,  per  le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 13 e il 14 novembre 1997 Fornari Giovanna
 Emanuela  impugnava,  chiedendone  l'annullamento, i provvedimenti in
 epigrafe indicati, esponendo  di  non  aver  potuto  iscriversi  alla
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  di Parma, non
 essendosi  collocata  in  posizione  utile  nella  graduatoria  della
 relativa prova di ammissione, per l'anno accademico 1997/98;
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione di legge per violazione degli artt. 33 e  34  della
 Costituzione.
   Violazione  di  legge per violazione e falsa applicazione dell'art.
 9, comma 4, legge 14 novembre 1990, n. 341. Violazione di  legge  per
 violazione  e falsa applicazione dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n.
 186;
     2) violazione di legge  per  violazione  dell'art.  3,  legge  n.
 241/1990.    Eccesso  di  potere  per  difetto  di  motivazione e per
 motivazione falsa perplessa e contraddittoria. Eccesso di potere  per
 contraddittorieta'  fra  diversi  atti.  Eccesso  di potere per falsa
 supposto di fatto;
     3)  violazione  di  legge  per  violazione  dell'art.  34   della
 Costituzione  e dell'art. 1, legge n. 910/1969. Eccesso di potere per
 illogicita' manifesta e per disparita'  di  trattamento.  Ingiustizia
 manifesta e falsa supposto di fatto;
   La  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento del ricorso, previa
 sospensione   dei   provvedimenti   impugnati,   contrastata    dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa;
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta;
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione;
                        Motivi della decisione
   La ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di  medicina  e
 chirurgia  dell'Universita' di Parma, impugna i provvedimenti che per
 l'anno accademico  1997-1998  hanno  lititato  il  numero  dei  posti
 disponibili   per   le   nuove  immatricolazioni  e  tra  questi,  in
 particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
 scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita'  di
 limitare,  con  atti  ministeriali e per determinati corsi, il numero
 delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia  tale
 facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Parma  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli   atti   Universita'   di   Parma   non   si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci,  talche'  con  l'annullamento  degli  atti Universita', ove
 pronunciato, si assicurerebbe alla  ricorrente  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17 comma 116 della legge n. 327 del 1997,  che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997/98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli arrt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del  1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi  ha provveduto direttamente (e cosi per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda,
 ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116  legge  127  del
 1997 all'art. 9,  comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare   l'accesso   all'universita',   ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli arrt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli arrt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla   pronuncia   sulla   legittimita'  costituzionale  della  norma
 indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  15
 maggio  1997,  n  127, in relazione al principio costituzionale della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospendendo il presente giudizio.
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  dell'11  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                  Il consigliere, rel. e est.: Vigotti
 99C0037