N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998- 13 gennaio 1999

                                 N. 32
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il  13  gennaio  1999)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Berretti Paolo contro
 l'universita' degli studi di Genova.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della Pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.5 del 3-2-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2233/1997
 r.g.r.  proposto da Berretti Paolo, rappresentato e difeso  dall'avv.
 I.  Imbrisco,  presso  la stessa elettivamente domiciliato in Genova,
 c.so Podesta', 5/6, ricorrente;
   Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del  rettore
 in  carica  rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
 Stato, domiciliataria in Genova, resistente, per l'annullamento della
 delibera del consiglio di corso di laurea in odontoiatria  e  protesi
 dentaria  dell'Universita'  di  Genova  in  data  21  luglio 1997 con
 l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98,  con
 cui  e'  stata  disposta  la non effettuazione, per l'anno accademico
 1997-98, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria
 e protesi dentaria, nonche' di ogni  altro  atto  comunque  connesso,
 conseguenziale o presupposto dal provvedimento impugnato;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Imbrisco per il
 ricorrente e l'avv. A. Olivo per l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 5 dicembre 1997 Berretti Paolo impugnava,
 chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe  indicati,
 esponendo di non potersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria
 presso l'Universita' di Genova, perche' per l'anno accademico 1997-98
 non vi sono posti disponibili;
   Questi i motivi del ricorso:
     1) illegittimita' per violazione di legge e difetto di potere;
     2)   illegittimita'   per   eccesso  di  potere  per  difetto  di
 motivazione;
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,   contrastato   dall'amministrazione
 intimata, costituitasi in giudizio;
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta;
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione;
                        Motivi della decisione
   I. - Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Genova,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost.,  accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dal  ricorrente.  Esso
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 d.m.   31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio
 che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso  di  laurea  non
 arrecherebbe  alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i
 provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque
 stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
    Essi  trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9 comma 4
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17  comma  116
 della   legge   n.   127   del  1997,  che  attribuisce  al  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di  definire  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".  In  concreto  il
 Ministro  ha  esercitato  il  potere cosi' conferitogli stabilendo la
 limitabilita' delle iscrizioni annuali per  il  corso  di  laurea  in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero   dei   posti   disponibili  per  l'anno  accademico  1997-98,
 nell'Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  del  ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni. Rispetto  a  tale  interesse,  l'annullamento  gia'
 deciso  della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad
 una integrale tutela, mentre  ulteriori  censure  svolte  in  ricorso
 contro  i  decreti  ora  in  esame si presentano come necessariamente
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione sopra svolta, in  base  alla  quale  il  diritto  allo
 studio,  garantito  dagli  artt.  33  e  34  della Costituzione, puo'
 soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge  stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del
 1997 all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro  a
 limitare   l'accesso   all'universita',   ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva  disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  c.u.n.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez., ordinanza n. 2655/1997).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione;  conseguentemente  va  disposta  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, mente il presente giudizio, per
 la  parte  concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21
 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve  essere  sospeso  ai  sensi
 dell'art.  23,  legge  n.  87  del  1953,  fino  alla pronuncia sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  15
 maggio  1997,  n  127, in relazione al principio costituzionale della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23,   legge   11   marzo  1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati.
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                  Il consigliere, rel. e est.: Vigotti
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