N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1998- 13 gennaio 1999

                                 N. 36
  Ordinanza  emessa  il  12  febbraio    1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  13  gennaio  1999)  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Gallo Claudio  contro
 il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.5 del 3-2-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
  Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1842/1997 r.g.r.
 proposto  da  Gallo Claudio, rappresentato e difesa dagli avvocati M.
 Guelfi, F. Scancarello, G. Martorelli, elettivamente  domiciliato  in
 Genova,  presso  lo  studio  dell'avv.  Guelfi, via XX Settembre, 36,
 ricorrente;
   Contro il Ministero dell'Universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Torino, in persona del rettore  in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria in Genova,
 resistenti, per  l'annullamento  del  provvedimento  dell'Universita'
 degli  studi  di  Torino, facolta' di medicina e chirurgia con cui il
 ricorrente  non e' stato ammesso a frequentare il primo anno di corso
 di laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria,    ed  ancora  per
 l'annullamento  dei  d.m.  in data 21 luglio 1997, n. 245 e 31 luglio
 1997 del Ministero dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  con  cui  e'  stato  emanato  il  regolamento di accesso
 all'istruzione universitaria  e  sono  state  introdotte  limitazioni
 all'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per
 l'anno  accademico  1997-98,  nonche'  per  l'annullamento degli atti
 tutti antecedenti (in  particolare,  ove  occorre  ed  in  quanto  di
 ragione,  il  provvedimento  di  recente  adottato  dal  consiglio di
 facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino  con  cui
 e'  stato  stabilito  il  numero massimo per l'ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico
 1997-98   e   del  bando  che  ha  istituito  l'esame),  preordinati,
 consequenziali e comunque  connessi  del  procedimento;  e  per  ogni
 consequenziale statuizione;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e  uditi,  altresi',  l'avv.  Rabino,  su
 delega,  per  il ricorrente e l'avv. Signorile per le amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 22 ottobre 1997 Gallo Claudio  impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di essere laureato in medicina e chirurgia e di non essersi
 potuto iscrivere   al corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  dell'Universita'  di  Torino, per l'anno accademico 1997-98
 essendosi collocato in posizione non utile  nella  graduatoria  delle
 relative prove;
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  di legge al combinato disposto di cui all'art.  6
 della legge 9 maggio 1989, n. 68 e dell'art. 9, comma 4, della  legge
 19  novembre 1990, n. 341, cosi' come di recente modificato dall'art.
 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  eccesso  di
 potere   per   travisamento   dei  fatti,  carenza  dei  presupposti,
 illogicita',  irragionevolezza,   carenza   di   motivazione   e   di
 istruttoria   (qui   dedotta   anche  come  violazione  di  legge  in
 riferimento agli artt.  3 e 6 della legge 7  agosto  1990,  n.  241).
 Illegittimita'   derivata   per   illegittimita'   costituzionale  in
 riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
     2) violazione di legge, sotto un ulteriore profilo, dell'art.   9
 della legge 19 novembre 1990, n. 341, cosi' come modificata dall'art.
 17  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Violazione di legge in
 riferimento agli artt. 3 e 6 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.
 Eccesso   di   potere   per  carenza  dei  presupposti,  illogicita',
 irragionevolezza, travisamento dei fatti. Sviamento;
   Il ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastato  delle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa;
   Con ordinanza in data 6 novembre 1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta;
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione;
                        Motivi della decisione
   Il  ricorrente,  che  ha  conseguito  il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Torino,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno limitato le iscrizioni  al  predetto  corso  di  laurea  e  tra
 questi,  in  particolare,  il decreto del Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997  che  prevede  la
 possibilita'  di  limitare,  con  atti ministeriali e per determinati
 corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per il corso  di  laurea  in
 discorso tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio
 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche agli atti dell'Universita' di
 Torino che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevole per il ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Torino  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e' stabilita' la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  al  ricorrente  un  grado  minore di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17 comma 116 della legge n. 327 del 1997,  che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997/98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli arrt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del  1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi  ha provveduto direttamente (e cosi per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda,
 ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116  legge  127  del
 1997 all'art. 9,  comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare   l'accesso   all'universita',   ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli arrt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli arrt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla   pronuncia   sulla   legittimita'  costituzionale  della  norma
 indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  15
 maggio  1997,  n  127, in relazione al principio costituzionale della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospendendo il presente giudizio.
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  dell'11  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                  Il consigliere, rel. e est.: Vigotti
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