N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 1998
N. 48 Ordinanza emessa il 10 novembre 1998 dal pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra B B e Giancol S.p.a. Procedimento civile - Prova testimoniale - Mancata comparizione dei testimoni - Prevista applicabilita' di pena pecuniaria di importo non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 10.000 - Lamentata irrisorieta' e inadeguatezza di tale sanzione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito, nella stessa ipotesi, per il processo penale - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (C.P.C., art. 255, comma 1). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.6 del 10-2-1999 )
IL PRETORE Letti gli atti del proc. n. 947/1994 r.g., a scioglimento della riserva che precede; Premesso che all'udienza 10 novembre 1998 il teste sig. Borsatto Umberto, benche' regolarmente intimato dall'attrice-opponente il 3 novembre 1998, non e' comparso senza addurre alcun legittimo impedimento; Ritenuto necessario condannare il teste al pagamento della pecuniaria prima di adottare nei suoi confronti il piu' grave provvedimento dell'accompagnamento coattivo; Constatato che l'art. 255, comma 1, c.p.c. prevede che detta pena pecuniaria sia non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 10.000; Osservato che invece l'art. 133, comma 1, c.p.p. prevede, per la stessa ipotesi, la condanna del teste al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000; Ritenuto che l'ammontare massimo di L. 10.000 previsto dal citato art. 255, c.p.c. non sia seriamente in grado di indurre un testimone a comparire per rendere l'ufficio cui egli e' chiamato; Ritenute incomprensibili le ragioni per le quali un teste che, senza legittimo impedimento, non compare in un processo civile viene assoggettato ad una sanzione massima di L. 10.000, mentre invece se non compare in un processo penale incorre in una sanzione che va da L. 100.000 a L. 1.000.000; Ritenuto quindi - d'ufficio - rilevante e non manifestamente infondato il dubbio che il citato art. 255, comma 1, c.p.c. sia contrario all'art. 3, Cost. e al buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97, Cost.);
P. Q. M. Visti l'art. 134, Cost. e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di costituzionalita' dell'art. 255, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prevede che la pena pecuniaria in cui incorre il teste non comparso sia non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 10.000; Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Padova, addi' 10 novembre 1998 Il pretore: Beghini 99C0067