N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 1998

                                 N. 48
  Ordinanza  emessa  il  10  novembre  1998  dal pretore di Padova nel
 procedimento civile vertente tra B  B e Giancol S.p.a.
 Procedimento civile - Prova testimoniale - Mancata  comparizione  dei
    testimoni  - Prevista applicabilita' di pena pecuniaria di importo
    non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 10.000  -  Lamentata
    irrisorieta'  e  inadeguatezza  di  tale  sanzione - Disparita' di
    trattamento rispetto a quanto stabilito, nella stessa ipotesi, per
    il processo penale - Violazione del  principio  di  eguaglianza  -
    Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della
    giustizia.
 (C.P.C., art. 255, comma 1).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.6 del 10-2-1999 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del  proc. n. 947/1994 r.g., a scioglimento della
 riserva che precede;
   Premesso che all'udienza 10 novembre 1998 il  teste  sig.  Borsatto
 Umberto,  benche'  regolarmente  intimato dall'attrice-opponente il 3
 novembre  1998,  non  e'  comparso  senza  addurre  alcun   legittimo
 impedimento;
   Ritenuto   necessario   condannare  il  teste  al  pagamento  della
 pecuniaria prima  di  adottare  nei  suoi  confronti  il  piu'  grave
 provvedimento dell'accompagnamento coattivo;
   Constatato  che  l'art. 255, comma 1, c.p.c. prevede che detta pena
 pecuniaria sia non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 10.000;
   Osservato che invece l'art. 133, comma 1, c.p.p.  prevede,  per  la
 stessa ipotesi, la condanna del teste al pagamento di una somma da L.
 100.000 a L. 1.000.000;
   Ritenuto  che  l'ammontare massimo di L. 10.000 previsto dal citato
 art. 255, c.p.c. non sia seriamente in grado di indurre un  testimone
 a comparire per rendere l'ufficio cui egli e' chiamato;
   Ritenute  incomprensibili  le  ragioni  per  le quali un teste che,
 senza legittimo impedimento, non compare in un processo civile  viene
 assoggettato  ad  una sanzione massima di L. 10.000, mentre invece se
 non compare in un processo penale incorre in una sanzione che  va  da
 L. 100.000 a L. 1.000.000;
   Ritenuto  quindi  -  d'ufficio  -  rilevante  e  non manifestamente
 infondato il dubbio che il citato  art.  255,  comma  1,  c.p.c.  sia
 contrario all'art.  3, Cost. e al buon andamento dell'amministrazione
 della giustizia (art. 97, Cost.);
                               P. Q. M.
   Visti  l'art. 134, Cost. e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n.
 87;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di costituzionalita'  dell'art.
 255,  comma  1,  c.p.c.  nella  parte  in  cui  prevede  che  la pena
 pecuniaria in cui incorre il teste non comparso sia non  inferiore  a
 L. 4.000 e non superiore a L. 10.000;
   Sospende  il  procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Padova, addi' 10 novembre 1998
                          Il pretore: Beghini
 99C0067