N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 marzo 1997
N. 4 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 gennaio 1999 (del Senato della Repubblica) Parlamento - Immunita' parlamentari - Rinvio a giudizio disposto dal G.I.P. presso il tribunale di Messina, il 7 marzo 1997, nei confronti del sen. Salvatore Frasca, per avere questi offeso, in corso di trasmissione televisiva, la reputazione del dott. Domenico Paternostro, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari - Emissione di tale rinvio a giudizio successivamente alla deliberazione del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997, con la quale si dichiarava che quanto affermato nella trasmissione televisiva in questione concerneva opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica perche' venga deciso che spetta ad esso dichiarare l'insindacabilita' delle predette affermazioni del senatore Frasca e che non spetta al tribunale di Messina e al G.I.P. presso lo stesso proseguire detto procedimento penale. (Delibera 29 gennaio 1997, del Senato della Repubblica di Roma).(GU n.8 del 24-2-1999 )
Ricorso del Senato della Repubblica, in persona del Presidente pro-tempore senatore avv. Nicola Mancino, a cio' autorizzato con deliberazione dell'Assemblea dell'8 luglio 1998, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Paolo Barile e prof. Stefano Grassi, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria generale del Senato della Repubblica in Roma, palazzo Madama per conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del tribunale di Messina, sezione penale, nonche' del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina in relazione agli atti del processo penale, iscritto al n. 1023/1994 del ruolo generale delle notizie di reato del tribunale di Messina, e piu' precisamente al decreto 7 marzo 1997 del giudice per le indagini preliminari del tribunale, che ha disposto il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., ed agli atti di fissazione dell'udienza e dello svolgimento del dibattimento emanati dal presidente della sezione penale del tribunale di Messina, tutti provvedimenti adottati pur in presenza della dichiarazione di insindacabilita' formulata dal Senato della Repubblica, in data 29 gennalo 1997, con riferimento alle dichiarazioni rese dal senatore Salvatore Frasca, nel corso di una intervista televisiva, ed oggetto del citato processo penale. A) Premesse di fatto. 1. - Con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti del senatore Salvatore Frasca, per alcune sue dichiarazioni nel corso di una intervista televisiva, ritenute offensive della reputazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari (cfr. doc. 1), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina disponeva la trasmissione degli atti del procedimento penale al Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996 n. 466 (cfr. doc. 2). Il giudice per le indagini preliminari riteneva, infatti, di non poter accogliere l'"eccezione concernente l'applicabilita' dell'art. 68, comma 1, della Costituzione", ma sospendeva il processo, fino alla deliberazione del Senato, in ordine alla riconducibilita' di quanto manifestato dal senatore Frasca all'esercizio delle sue funzioni, e comunque non oltre il termine di novanta giorni. Lo stesso giudice per le indagini preliminari precisava, in una ordinanza integrativa, che l'imputato era chiamato a rispondere "del reato di cui agli artt. 99 e 595, terzo comma, c.p. e 30, legge n. 223 del 1990, per avere, nel corso di una intervista televisiva, offeso la reputazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari, Paternostro dott. Domenico" (cifr. doc. 3). 2. - La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita' veniva sottoposta all'attenzione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato (cfr. doc. 4), che, nella seduta del 10 dicembre 1996, dopo idonea istruttoria e discussione, proponeva di ritenere che il fatto, per il quale era in corso il procedimento a carico del senatore Frasca, fosse concernente opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. doc. 5). Nella relazione all'Assemblea, formulata dal senatore Callegaro, la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari era motivata dai seguenti argomenti. In primo luogo l'intervista, nel corso della quale erano state formulate le espressioni ritenute ingiuriose nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari, era stata rilasciata quando gia' da tempo il senatore Frasca si occupava del problema dei rapporti tra mafia e giustizia sia come membro del Senato che come componente la commissione antimafia. Gia' in precedenza, con varie interrogazioni rivolte al Ministro di grazia e giustizia, il senatore Frasca aveva proposto il tema dello stato di incompatibilita' ambientale del procuratore della Repubblica di Castrovillari, con una serie di riferimenti all'attivita' svolta da quest'ultimo. Il problema era stato affrontato dal senatore Frasca anche in occasione di un incontro tra la commissione antimafia e il Consiglio superiore della Magistratura. L'intervista televisiva aveva quindi lo stesso contenuto degli atti tipici della funzione parlamentare, interrogazioni ed intervento in commissione, nel corso dei quali il senatore Frasca aveva espresso analoghi giudizi sull'interessato. La proposta di dichiarazione di insindacabilita' si collegava quindi alla giurisprudenza parlamentare orientata ad includere nell'area applicativa della insindacabilita' non solo le opinioni espresse negli atti tipici della funzione parlamentare, ma anche quelle espresse fuori della sede parlamentare, se strettamente collegate alla attivita' parlamentare tipica. Nel caso concreto, il relatore sottolineava che si era in presenza di interrogazioni il cui contenuto era stato semplicemente esternato in una intervista e quindi, piu' che di attivita' collegata alla funzione parlamentare, si poteva parlare di esercizio della funzione parlamentare in senso stretto (cfr. doc. 6). L'Assemblea, vista la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, deliberava di approvare la proposta di dichiarazione di insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, in data 29 gennaio 1997 (cifr. doc. 7). 3. - Della deliberazione in materia di insindacabilita' veniva data comunicazione ufficiale dal Presidente del Senato al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina, con la lettera del 31 gennaio 1997 (cfr. doc. 8). Ciononostante, in data 7 marzo 1997, il giudice per le indagini preliminari disponeva il giudizio nei confronti del senatore Salvatore Frasca, ai sensi dell'art. 429 c.p.p. (cfr. doc. 9). Il presidente del tribunale di Messina, sezione penale, fissava l'udienza davanti al collegio per il giorno 5 febbraio 1998; udienza che peraltro e' stata rinviata una prima volta al primo giugno 1998 e quindi al 19 gennaio 1999 (cfr. doc. 10). In data 14 aprile 1998, il senatore Frasca comunicava al Presidente del Senato la circostanza della fissazione dell'udienza relativa al procedimento penale che era proseguito, pur in presenza della dichiarazione di insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, formulata dall'Assemblea del Senato (cfr. doc. 11). In data 28 maggio 1998, la Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari deliberava di acquisire chiarimenti dal tribunale di Messina, in ordine alla circostanza se il giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto il rinvio a giudizio, avesse avuto effettivamente cognizione della comunicazione trasmessa dal Senato sulla intervenuta dichiarazione di insindacabilita' (cfr. doc. 12). In data 30 maggio 1998, il presidente del tribunale di Messina trasmetteva al Presidente del Senato della Repubblica la relazione del giudice per le indagini preliminari, dalla quale si evinceva che lo stesso giudice aveva in effetti ricevuto comunicazione che, nella seduta del 22 gennaio 1997, l'Assemblea del Senato aveva deliberato la insindacabilita' delle opinioni espresse nella fattispecie dal senatore Frasca, ma che in data 7 marzo 1997 era stato ugualmente disposto il rinvio a giudizio, in quanto nel frattempo era decaduta la norma di cui all'art. 2 del d.-l. n. 466 del 6 settembre 1996, ai sensi della quale era stata formulata la richiesta di valutazione da parte del Senato (cfr. doc. 13 e doc. 14). 4. - Ricevuti i chiarimenti, la Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, in data 18 giugno 1998, dopo l'ulteriore esame degli atti ed un dibattito, ha deliberato di proporre all'Assemblea del Senato di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione agli atti del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Messina e della sezione penale dello stesso tribunale (cfr. doc. 15). Nella relazione all'Assemblea, il presidente della giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari (lett. 23 giugno 1998 - doc. 16) sottolineava che la proposta della Giunta di sollevare conflitto tra i poteri, presa alla unanimita', si collegava con il principio, affermato da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1996, che ha escluso la possibilita' della prosecuzione del procedimento penale, dal momento in cui sia intervenuta la dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera competente. La proposta di sollevare conflitto di attribuzione davanti a questa Corte e' stata approvata alla unanimita' dall'Assemblea del Senato, nella seduta pomeridiana dell'8 luglio 1998 (cfr. doc. 17). B) Ammissibilita' del conflitto sotto il profilo soggettivo. 5. - Il Senato della Repubblica e' sicuramente legittimato a sollevare il presente conflitto ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' sull'applicazione dell'art. 68, primo comma della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. sentenze n. 1150 del 1988; n. 443 del 1993). E' evidente anche la legittimazione passiva sia del tribunale di Messina sia del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, in quanto entrambi organi competenti ad assumere definitivamente, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad essi attribuite, la decisione di prosciogliere l'imputato in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 129 e 469 c.p.p. (v. sentenza n. 375 del 1997). C) Ambito oggettivo del conflitto. 6. - Il conflitto viene sollevato dal Senato della Repubblica, per rivendicare il potere di affermare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, definendo sia la natura del comportamento (espressione di opinioni e voti) sia la sussistenza o meno della connessione tra la manifestazione di pensiero oggetto del giudizio penale e l'esercizio della funzione parlamentare, ed inibendo con tale dichiarazione la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario. La giurisprudenza di questa Corte costituzionale ha, infatti, affermato che la prerogativa di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione (c.d. insindacabilita') attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilita'; cio' in quanto "le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte" (sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993; n. 129 del 1996; n. 265 del 1997). Il potere di fare applicazione della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma della Costituzione non puo' essere condizionato dall'eventuale diverso orientamento della giurisdizione ordinaria ed inibisce, quando sia esercitato in concreto, l'inizio o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilita' nei confronti del membro della Camera o del Senato inquisito o chiamato a rispondere per risarcimento danni (sentenza n. 375 del 1997, che richiama le sentenze n. 443 del 1993 e n. 265 del 1997). Dall'affermazione della competenza della Camera di appartenenza ad accertare l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma della Costituzione, deriva in particolare, l'impossibilita' della prosecuzione del giudizio penale e l'obbligo del giudice - qualora non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione avverso la dichiarazione di insindacabilita' formulata dalla Camera di appartenenza - di dichiarare immediatamente, in ogni stato e grado del processo, la causa di irresponsabilita' dell'imputato che discende direttamente dalla dichiarazione di insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione (sentenza n. 129 del 1996). Il presente conflitto e' quindi ammissibile sul piano oggettivo, per la parte in cui chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta agli organi del tribunale di Messina proseguire il giudizio penale nei confronti del senatore Salvatore Frasca. 7. - Non si puo' condividere la tesi, adombrata nei chiarimenti formulati dal tribunale di Messina e dal giudice per le indagini preliminari, secondo cui la dichiarazione di insindacabilita' da parte del Senato non opererebbe nel caso di specie, in quanto formulata in applicazione della procedura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 466 del 1996, poi decaduto. La procedura indicata dal decreto-legge citato si limitava ad introdurre un obbligo del giudice procedente ad interpellare la Camera di appartenenza ed attenderne la relativa valutazione per almeno novanta giorni. La validita' provvisoria di tale regola procedurale e la successiva decadenza del decreto-legge che l'ha introdotta non hanno inciso, ne' potevano incidere in alcun modo, sull'assetto costituzionale delle competenze, nell'applicazione dell'art. 68, primo comma della Costituzione, che il Senato, nel presente ricorso, chiede venga ripristinato. Da un lato, nel caso di specie, l'applicazione da parte del giudice della procedura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 466 del 1996, ha dato luogo alla dichiarazione di insindacabilita' delle dichiarazioni rese dal senatore Frasca, ponendo in essere il presupposto sostanziale che, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, impedisce la prosecuzione del procedimento penale. Dall'altro, la procedura mediante la quale e' stata sollecitata tale pronuncia non e', con ogni evidenza, in grado di incidere sulla validita' ed efficacia della dichiarazione di insindacabilita' formulata dal Senato. La procedura seguita permette, invece, di sottolineare la sicura riferibilita' della valutazione di insindacabilita' del Senato alle "opinioni" che formano oggetto del procedimento penale, che il tribunale di Messina ha invece proseguito, e di escludere che vi sia stata una generica valutazione del contesto documentale nel quale le dichiarazioni del senatore Frasca erano contenute (come richiede la giurisprudenza di questa Corte: sentenza n. 265 del 1997). Come ha sottolineato, da ultimo, questa Corte, nelle sentenze n. 265 e n. 375 del 1997, la concreta deliberazione della Camera, adottata nell'esercizio della potesta' ad essa spettante, produce l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta, a meno che egli non ritenga che la Camera stessa, con la dichiarazione di insindacabilita', abbia illegittimamente esercitato il proprio potere, per vizi in procedendo, oppure perche' mancavano i presupposti di detta dichiarazione - tra i quali, essenziale, quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare ovvero perche' tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati. In tale ultima ipotesi, tuttavia, il giudice non e' abilitato a disattendere direttamente la valutazione dell'organo parlamentare, bensi' puo' solo provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione: conflitto che si configura non gia' nei termini di una mera vindicatio potestatis, bensi' come contestazione di quel potere in concreto, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il suo valido esercizio (v. in particolare le sentenze n. 129 del 1996; n. 265 e n. 375 del 1997). In conclusione il giudice per le indagini preliminari ed il tribunale di Messina, di fronte alla dichiarazione di insindacabilita' espressa dal Senato, avevano un'unica alternativa, o contestare tale dichiarazione di insindacabilita', sollevando conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, o prosciogliere l'imputato, allo stato del giudizio penale in corso. 8. - Solo per completezza di esposizione dei termini del conflitto, il Senato della Repubblica sottolinea come la deliberazione che ha valutato come insindacabili le opinioni espresse dal senatore Salvatore Frasca sia da inquadrare nella giurisprudenza parlamentare, secondo cui le dichiarazioni formulate presso gli organi di stampa o in trasmissioni televisive vengono considerate espressioni della funzione parlamentare, quando siano collegate con l'esercizio di funzioni tipiche del membro del Parlamento; giurisprudenza parlamentare che questa Corte ha ritenuto non arbitraria, in almeno due occasioni (sent. n. 443 del 1993 e n. 375 del 1997). Nella fattispecie concreta, la Giunta delle elezioni e delle immunita' del Senato della Repubblica ha specificamente valutato la corrispondenza delle dichiarazioni fatte nel corso dell'intervista televisiva rilasciata dal senatore Frasca con il contenuto di interpellanze ed interventi, nell'ambito della sede parlamentare, svolti dallo stesso senatore Frasca, motivando dopo adeguata istruttoria e puntuale esame degli elementi di fatto (come meglio risulta, in particolare, dalla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, citata sopra al par. 2). Il Senato ha quindi rispettato il principio di un adeguato e corretto esame dei presupposti per l'applicazione della prerogativa di insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione; ne' il giudice per le indagini preliminari o il tribunale di Messina hanno contestato la congruita' e la completezza di tale valutazione.
P. Q. M. Si chiede che questa Corte costituzionale voglia: a) dichiarare che spetta al Senato della Repubblica dichiarare l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle dichiarazioni formulate dal senatore Frasca ed oggetto di procedimento penale davanti al tribunale di Messina; b) dichiarare che non spetta al giudice per le indagini preliminari ed alla sezione penale dello stesso tribunale di Messina proseguire il procedimento penale, senza dichiarare il proscioglimento dell'imputato; c) annullare conseguentemente i provvedimenti di rinvio a giudizio, di fissazione dell'udienza per il dibattimento ed ogni altro atto diretto a consentire la prosecuzione del medesimo procedimento penale a carico del senatore Frasca. Si depositano i seguenti documenti: 1) richiesta di rinvio a giudizio del 5 aprile 1995 della procura della Repubblica presso il tribunale di Messina, relativamente al procedimento penale n. 1023/1994 (re.ge.n.r.); 2) ordinanza del 25 ottobre 1996 del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Messina, con cui si dispone la sospensione del procedimento penale e la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996 n. 466; 3) provvedimento del 25 novembre 1996 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, di integrazione all'ordinanza emessa in data 25 ottobre 1996; 4) richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, nel procedimento a carico del dott. Salvatore Frasca, atti Senato, XIII leg., doc. IV-ter n. 4; 5) deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato in data 10 dicembre 1996 (25 seduta), che propone la dichiarazione di insindacabilita'; 6) relazione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari (relatore Callegaro) atti Senato, XIII legislatura, doc. IV-ter n. 4-A; 7) approvazione della proposta di dichiarazione di insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione da parte dell'Assemblea del Senato in data 29 gennaio 1997 (122 seduta); 8) comunicazione del 31 gennaio 1997 del Presidente del Senato al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina; 9) decreto del 7 marzo 1997 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina con cui si dispone il giudizio nei confronti del dott. Salvatore Frasca; 10) tribunale di Messina, verbale di udienza, del 5 febbraio 1998; 11) lettera del 14 aprile 1998 del senatore Frasca al Presidente del Senato della Repubblica; 12) deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del 28 maggio 1998 (121 seduta) di acquisizione di chiarimenti dal tribunale di Messina; 13) nota del 30 maggio 1998 del presidente del tribunale di Messina, 14) nota del 10 giugno 1998 del presidente del tribunale di Messina; 15) deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato della Repubblica del 18 giugno 1998 (125 seduta), con cui si propone all'Assemblea del Senato i sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione agli atti del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Messina e della sezione penale dello stesso tribunale; 16) relazione del 23 giugno 1998 all'assemblea del presidente della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato della Repubblica; 17) deliberazione dell'8 luglio 1998 (418 seduta) dell'assemblea del Senato della Repubblica, di approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Roma, addi' 22 luglio 1998 Il Presidente del Senato: Mancino Avv. prof. Paolo Barile - avv. prof. Stefano Grassi 99C0077