N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 gennaio 1999

                                 N. 5
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in  cancelleria  il
 28 gennaio 1999 (del tribunale di Ferrara)
 Parlamento  -  Immunita'  parlamentari - Giudizio per il risarcimento
    dei danni promosso dnanzi al tribunale civile di Ferrara dal prof.
    Achille  Bonito  Oliva  contro  l'on.  Vittorio  Sgarbi   per   le
    dichiarazioni  da  quest'ultimo rese nell'intervista pubblicata su
    "Il Giorno" del 23 gennaio 1993 - Deliberazione della  Camera  dei
    deputati  in  data  14  settembre  1995,  con  la  quale  e' stata
    riconosciuta  ai  sensi  dell'art.     68,   primo   comma   della
    Costituzione l'insindacabilita' delle affermazioni dell'on. Sgarbi
    -  Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal
    tribunale di Ferrara perche' venga dichiarato che non spetta  alla
    Camera   dei  deputati  deliberare  l'insindacabilita'  del  fatto
    ascritto all'on Sgarbi - Richiesta alla  Corte  costituzionale  di
    riunire  l'attuale conflitto con quello dichiarato ammissibile con
    l'ordinanza n. 177/1998, proposto dalla Camera dei deputati contro
    il  tribunale  di  Ferrara  e  vertente  sulla  medesima   vicenda
    processuale.
 (Delibera 14 settembre 1995, della Camera del deputati di Roma).
(GU n.8 del 24-2-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha  rilevato  che  la  Camera  dei  deputati,  nella  seduta del 14
 settembre 1995, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e' in
 corso il procedimento civile promosso da Achille  Bonito Oliva contro
 Vittorio Sgarbi ed iscritto al n. 748/1993 r.g.  concernono  opinioni
 espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
 funzioni ai sensi dell'art. 68 primo comma, della Costituzione;
   Osservato  che,  contrariamente  a  quanto   ritenuto   da   questo
 tribunale,  la Camera dei deputati, considerando operante la predetta
 delibera sebbene non fosse sstato convertito il  decreto-legge  sulla
 base   del   quale   era  stata  emessa,  ha  proposto  conflitto  di
 attribuzioni   fra   poteri   dello   Stato  con  ricorso  dichiarato
 ammissibile con ordinanza della Corte costituzionale in data 8 maggio
 1998, al fine di ottenere l'annullamento dei  provvedimenti  adottati
 dal tribunale e dal giudice istruttore successivamente alla delibera;
   Rilevato  che  il  tribunale  ed  il  giudice  istruttore  si  sono
 ritualmente costituiti nel  procedimento  pendente  avanti  la  Corte
 costituzionale a mezzo del prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e
 dell'avv.  Luigi Manzi di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso;
 Osservato  che  nella delibera del 14 settembre 1995, ritenuta la sua
 efficacia, non sembra che  il  potere  valutativo  della  Camera  dei
 deputati  sia  stato  legittimamente  esercitato,  in  considerazione
 dell'estraneita' della  condotta  del  deputato  Vittorio  Sgarbi  ai
 concetti  di "opinione" e di "esercizio delle funzioni" parlamentari,
 e   quindi   a   causa   dell'insussistenza   dei   presupposti   per
 l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
   Ritenuto  che  sussistano  i presupposti per sollevare conflitto di
 attribuzione fra i poteri  dello  Stato;  osservato  infatti  che  il
 conflitto  e'  ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto
 il tribunale e' competente a  decidere  definitivamente,  nell'ambito
 delle   funzioni   giurisdizionali,  sull'asserita  illiceita'  della
 condotta del convenuto, sia sotto il profilo oggettivo, atteso che si
 tratta,  da  un  lato,  della   sussistenza   dei   presupposti   per
 l'applicazione  dell'art.  68,  primo  comma,  della Costituzione, e,
 dall'altro, della lesione da  parte  della  Camera  dei  deputati  di
 attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite;
   Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art.  37,
 sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, delibera di  sollevare  conflitto  di  attribuzione  fra
 poteri dello Stato avanti la Corte costituzionale, affinche' la Corte
 dichiari  che  non  spetta alla Camera dei deputati di deliberare, in
 assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68,  primo  comma,  della
 Costituzione,  che  i  fatti  per i quali e' in corso il procedimento
 concernono  opinioni   espresse   da   un   membro   del   Parlamento
 nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  e  conseguentemente annulli la
 relativa deliberazione della Camera in data  14  settembre  1995,  in
 quanto  essa  ostacola  l'esercizio della funzione giurisdizionale in
 violazione dello stesso art. 68, primo comma, nonche' degli artt.  3,
 primo  comma,  24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma,
 della Costituzione; delibera inoltre.  di  avvalersi  della  facolta'
 prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1995, n. 87,
 designando quali difensori il prof. avv. Giandomenico Falcon del foro
 di Padova e l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma.
   Si comunichi alle parti del giudizio e ai predetti difensori.
     Ferrara, addi' 1 luglio 1998
                   Il presidente: Mazziotti di Celso
 99C0078