N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 1998

                                 N. 57
  Ordinanza  emessa  il  4  novembre  1998 dal Tribunale di Padova nel
 procedimento penale a carico di Gacomelli Franco ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Giudice  che,  a   seguito   di
    separazione   dei   procedimenti,   abbia   emesso   sentenza   di
    applicazione di pena nei confronti di  un  coimputato  concorrente
    nello  stesso  reato  -  Incompatibilita'  a  giudicare  gli altri
    coimputati  nella  medesima  fattispecie  concorsuale   -   Omessa
    previsione  - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto
    di difesa  -  Richiamo  alla  sentenza  n.  371/1996  della  Corte
    costituzionale.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.7 del 17-2-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Sulle  questioni preliminari sollevate dai difensori degli imputati
 (cfr. verbale stenotipico dell'udienza 4 novembre  1998)  sentite  le
 altre parti;
   Premesso  che  in  data  3  dicembre  1996  questo tribunale, nella
 medesima composizione, pronunciava sentenza ai  sensi  dell'art.  444
 c.p.p.    nei confronti del coimputato Bilo' Fabrizio applicando allo
 stesso la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione con pena  sospesa  e
 stralciando  la  posizione  processuale  del predetto da quella degli
 odierni coimputati nei reati di bancarotta fraudolenta documentale  e
 bancarotta  semplice;  che  gli  imputati  Cortellazzo  e  Cremonese,
 unitamente al Bilo', rivestivano secondo l'imputazione la qualita' di
 componenti del Collegio sindacale dell'ATP S.p.a.  mentre  tutti  gli
 altri  odierni  imputati  rivestivano  la  qualifica  di  membri  del
 Consiglio di amministrazione nella medesima societa';
     che  i   difensori   all'odierna   udienza   formulavano   invito
 all'astensione  ai  "sensi  degli  artt.  36  lett.  G)  e 34 c.p.p.,
 giacche', alla luce anche della sentenza della  Corte  costituzionale
 n.  371/1996,  deve  ritenersi  che  il giudice che abbia pronunciato
 sentenza di applicazione di pena nei riguardi di uno  degli  imputati
 in un determinato reato abbia incidentalmente espresso valutazioni di
 merito in ordine alle responsabilita' penali degli altri coimputati;
      che,  in subordine, veniva sollevata questione di illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  34  c.p.p.  (cfr.,  sul   punto,   verbale
 stenopistico    intervento   dell'avvocato   Longo,   difensore   del
 Cortellazzo);
   Ritenuto;
     che non sembra sussistere situazione di incompatibilita' ai sensi
 dell'art.  34  c.p.p.,  poiche'  la  citata  sentenza   della   Corte
 costituzionale n. 371/1996 circoscrive la ragione di incompatibilita'
 all'ipotesi  di  reato  a  concorso  necessario,  tali non essendo di
 stretto diritto le fattispecie illecite oggi contestate;
     che, quanto alla eccezione  di  legittimita'  costituzionale,  la
 stessa  appare all'evidenza rilevante nell'odierno processo; sotto il
 profilo della non manifesta infondatezza  si  osserva  che,  pur  non
 essendo   i   reati   in  contestazione  fattispecie  necessariamente
 plurisoggettive,   le   "false   comunicazioni   sociali"   di    cui
 all'imputazione  riguardano  atti  collegiali posti in essere, o come
 componenti del Collegio sindacale ovvero come membri del Consiglio di
 amministrazione,  da  tutti  gli  imputati;  cosicche'  la   condotta
 ascritta  al Bilo', oggetto della sentenza di patteggiamento, risulta
 oggettivamente identica  ed  inscindibile  da  quella  degli  odierni
 imputati,  con  la  conseguenza  che  non  e'  consentito scindere le
 posizioni  dei  singoli  imputati  e  farne   oggetto   di   autonoma
 valutazione;
   Si  osserva  ancora  che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
 444 codice di rito, pur non presentando  le  caratteristiche  proprie
 delle  sentenze  di  condanna,  "spazia dal merito alla legittimita'"
 (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 124/1992) e quindi in essa non
 sono assenti momenti di una pronuncia di merito laddove si presuppone
 l'accertamento negativo circa la possibilita' di pronunciare sentenza
 di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;
     che, nel caso di specie, l'avere  da  parte  di  questo  Collegio
 pronunciato  sentenza  di applicazione di pena nei confronti di Bilo'
 Fabrizio ha comportato  una  manifestazione  di  giudizio  anche  nel
 merito  sull'operato  dell'intero  Collegio  sindacale  nonche' sulla
 condotta degli altri coimputati;
                                P. Q. M.
   Il Collegio dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  2
 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte
 in cui non prevede incompatibilita' per il giudice del  dibattimento,
 che  abbia precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della
 pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di altro soggetto, valutando lo
 stesso fatto;
   Sospende pertanto il giudizio e dispone la trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale a cura della Cancelleria.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 99C0080