N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1998

                                 N. 59
  Ordinanza emessa il 16 novembre 1998  dal  Tribunale  di  Udine  sul
 ricorso proposto da Nadalin Flavio ed altra
 Matrimonio  -  Procedimento  per  lo scioglimento o per la cessazione
    degli effetti civili - Interruzione della separazione dei  coniugi
    -  Lamentata attribuzione alla sola parte convenuta della facolta'
    di  eccepire  l'interruzione  -  Irragionevolezza  -  Lesione  dei
    diritti della famiglia.
 (Legge  1  dicembre  1970,  n.  898, art. 3, sostituito dalla legge 6
    marzo 1987, n. 74, art. 5).
 (Cost., artt. 3 e 29).
(GU n.7 del 17-2-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Nel procedimento n. 1661/98 RRCC avente ad  oggetto  la  cessazione
 degli  effetti  civili del matrimonio tra i coniugi Flavio Nadalin ed
 Eda Bidoggia;
   Rilevato che e' pacifico avere i predetti  coniugi,  ricorrenti  ex
 art. 4 della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 8 legge
 n. 74 del 1987), concepito e generato un figlio durante il periodo di
 separazione coniugale;
   Considerato che:
     1)  la  norma  indicata  nell'art.  3 della legge menzionata (che
 richiede una "separazione che si protrae ininterrottamente da  almeno
 tre  anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
 al presidente del tribunale") e' palesemente inderogabile;
     2) lo  stesso  articolo,  tuttavia,  consente  solo  alla  "parte
 convenuta"  di  eccepire  la  interruzione della separazione e che al
 p.m., obbligatoriamente interveniente, e' solo consentito -  a  norma
 del  successivo art. 4 - di proporre impugnazione "limitatamente agli
 interessi patrimoniali dei minori";
   Ravvisato che il citato art. 3 appare:
      a) irrazionale, e pertanto in violazione dell'art. 3 della Carta
 Costituzionale, in quanto  rimette  alla  interessata  iniziativa  di
 parte il rispetto di una norma cogente;
      b)   lesivo   dei   diritti   della   famiglia  (art.  29  della
 Costituzione) in quanto,  in  casi  sia  pure  estremi,  consente  ai
 coniugi  di  superare  i limiti temporali previsti dalla normativa in
 tema  di  divorzio,  con  artificiose  precostituzioni  di  apparenti
 separazioni  consensuali,  al  solo  scopo  di  rendere  possibile in
 qualunque  momento  -  trascorsi  appena  tre   anni   dalla   unione
 matrimoniale - di ottenere una pronuncia di risoluzione del vincolo;
   Ritenuto  che  la  prospettata questione di incostituzionalita' non
 sia palesemente infondata e sussistendo  una  evidente  rilevanza  al
 fine  della  decisione  che  il tribunale e' chiamata a prendere, non
 consentendo l'attuale limite normativo l'esame sulla  sussistenza  di
 un requisito essenziale per la pronuncia stessa;
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante
 e  non  manifestamente  infondata,  con riferimento agli artt. 3 e 29
 della Carta Costituzionale, la questione di legittimita' dell'art.  3
 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come  sostituito  dall'art.    5
 della  legge  6  marzo  1987, n. 74) nella parte in cui consente solo
 alla parte convenuta di eccepire la interruzione della separazione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 Costituzionale;
   Sospende la procedura in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alla parti interessate, al p.m., nonche' al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
     Udine, addi' 16 novembre 1998
                       Il presidente est.: Cola
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