N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1998
N. 59 Ordinanza emessa il 16 novembre 1998 dal Tribunale di Udine sul ricorso proposto da Nadalin Flavio ed altra Matrimonio - Procedimento per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili - Interruzione della separazione dei coniugi - Lamentata attribuzione alla sola parte convenuta della facolta' di eccepire l'interruzione - Irragionevolezza - Lesione dei diritti della famiglia. (Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3, sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 5). (Cost., artt. 3 e 29).(GU n.7 del 17-2-1999 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Nel procedimento n. 1661/98 RRCC avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Flavio Nadalin ed Eda Bidoggia; Rilevato che e' pacifico avere i predetti coniugi, ricorrenti ex art. 4 della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 8 legge n. 74 del 1987), concepito e generato un figlio durante il periodo di separazione coniugale; Considerato che: 1) la norma indicata nell'art. 3 della legge menzionata (che richiede una "separazione che si protrae ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale") e' palesemente inderogabile; 2) lo stesso articolo, tuttavia, consente solo alla "parte convenuta" di eccepire la interruzione della separazione e che al p.m., obbligatoriamente interveniente, e' solo consentito - a norma del successivo art. 4 - di proporre impugnazione "limitatamente agli interessi patrimoniali dei minori"; Ravvisato che il citato art. 3 appare: a) irrazionale, e pertanto in violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, in quanto rimette alla interessata iniziativa di parte il rispetto di una norma cogente; b) lesivo dei diritti della famiglia (art. 29 della Costituzione) in quanto, in casi sia pure estremi, consente ai coniugi di superare i limiti temporali previsti dalla normativa in tema di divorzio, con artificiose precostituzioni di apparenti separazioni consensuali, al solo scopo di rendere possibile in qualunque momento - trascorsi appena tre anni dalla unione matrimoniale - di ottenere una pronuncia di risoluzione del vincolo; Ritenuto che la prospettata questione di incostituzionalita' non sia palesemente infondata e sussistendo una evidente rilevanza al fine della decisione che il tribunale e' chiamata a prendere, non consentendo l'attuale limite normativo l'esame sulla sussistenza di un requisito essenziale per la pronuncia stessa;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 29 della Carta Costituzionale, la questione di legittimita' dell'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74) nella parte in cui consente solo alla parte convenuta di eccepire la interruzione della separazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Sospende la procedura in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parti interessate, al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Udine, addi' 16 novembre 1998 Il presidente est.: Cola 99C0082