N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 1998
N. 62 Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal presidente presso il tribunale di Torino sez. g.i.p. nel procedimento penale a carico di Congiu Luciano Processo penale - Richiesta di archiviazione da parte del p.m. per infondatezza della notizia di reato - Facolta' della persona offesa di estrarre copia degli atti del procedimento, al fine di presentare agevolmente eventuale opposizione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 408, comma 3). (Cost., art. 24, secondo comma).(GU n.7 del 17-2-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza; Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Congiu Luciano, indagato per il reato di cui agli artt. 56, 629 cp: in sintesi si tratta di un tentativo d'estorsione che sarebbe stato messo in opera nel luglio 1996 dal Congiu con il minacciare tale Giunta Carmelo di fare saltare lui e la sua azienda se non gli fossero stati restituiti due assegni di provenienza illecita - uno per L. 15.400.000 e l'altro per L. 14.350.000 - che esso Congiu aveva in precedenza, previa apposizione della firma di girata, versato al Giunta in pagamento di forniture ricevute (v'e' da aggiungere che agli atti c'e' anche un fascicolo proveniente dalla Procura presso la Pretura di Vercelli per ipotesi di truffa e di ricettazione sempre addebitabili al Congiu ai danni del Giunta); Dato atto che il pubblico ministero formulava il 29 gennaio 1998 richiesta di archiviazione (comunicata al denunziante il 9 marzo 1998 e qui pervenuta il 13 marzo 1998), assumendo che difettavano gli elementi del reato d'estorsione, in specie sotto il profilo dell'ingiusto profitto ("posto che l'interesse dell'indagato a riavere indietro gli assegni ... non nasceva sicuramente dal proposito di procurarsi un illecito profitto, ma dalla constatata illegittimita' degli assegni, taluni dei quali erano gia' andati insoluti ..., e, pertanto, sia pure con l'uso asserito di minacce, l'indagato non cercava d'assicurarsi un profitto, ma di evitare ulteriori problemi") ed aggiungendo che per la "pacifica commissione del reato di truffa a carico del Giunta" gli atti sarebbero stati successivamente rinviati per competenza alla Procura presso la Pretura; La persona offesa presentava opposizione il 18 marzo 1998 sostenendo che le risultanze di fatto acclarate avrebbero dovuto portare il p.m. alla contestazione del delitto di tentata estorsione (infatti l'apposizione della firma di girata su un assegno costituisce quantomeno un riconoscimento di debito; il tentare di costringere taluno mediante violenza o minaccia a restituire indebitamente il titolo ha la finalita' di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno eliminando la prova di un rapporto obbligatorio ed integra percio' gli estremi della violazione degli articoli 56 e 629 cp); l'opponente indicava l'oggetto della investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova; Questo g.i.p., a seguito di udienza camerale, disponeva che venissero sentiti, al fine di provare le minacce, la parte offesa e tale Carosso Aldo (indicato dall'opponente); Il pubblico ministero, nel termine assegnatogli, sentiva le persone sopraindicate (i relativi verbali occupano sette pagine dal F 81 al F 87) e con atto datato 3 novembre 1998, comunicato alla parte offesa il 9 novembre 1998 e qui pervenuto il 23 novembre 1998, ribadiva la richiesta d'archiviazione, estendendola questa volta anche alle truffe; Rilevato che, ai sensi dell'art. 408, comma 3 c.p.p., "la persona offesa puo' prendere visione degli atti"; Ritenuto che, la facolta' riconosciuta alla parte offesa debba essere estesa al suo difensore, in virtu' del disposto dell'art. 101, comma 1 c.p.p.; Considerato che, nel caso di specie, non sarebbe sorto alcun problema se il p.m. si fosse adeguato alla sentenza delle S.u. della S.C. 3 dicembre-14 aprile 1995, ric. Sciancalepore, ed avesse acconsentito all'estrazione di copia informale; Atteso che il difensore della parte offesa, a cui veniva negata fotocopia informale, con istanza depositata l'11 novembre 1998 chiedeva copia degli atti dell'indagine suppletiva scrivendo non senza ragione: "pare del tutto illogico ed assurdo che un difensore, al fine di fare fino in fondo il proprio dovere, debba essere costretto ad opera di amanuense prendendo appunti dagli atti in visione con contestuale sessione telefonica (a mezzo di cellulare) con il cliente oppure essere costretto a ricevere il cliente negli uffici della Procura con tutti i disagi conseguenti anche per l'attivita' dell'Ufficio"; L'istanza del difensore non veniva accolta; si legge nel provvedimento reiettivo: "rilevato che ex art. 408 c.p.p. al difensore spetta solo il diritto di visionare il fascicolo respinge la richiesta autorizzando solo il rilascio di copia della richiesta d'archiviazione"; Il difensore, con l'atto d'opposizione alla richiesta d'archiviazione depositato il 19 novembre 1998, eccepiva la nullita' del procedimento "per inosservanza delle norme che consentono al difensore di estrarre copia degli atti del procedimento una volta che allo stesso sia consentito prenderne visione"; Considerato che l'art. 24 della Costituzione afferma che "la difesa e' un diritto inviolabile"; Ritenuto che, nel caso di specie, il diritto della difesa risulti ingiustificatamente ostacolato e compresso dal mancato riconoscimento della facolta' del difensore di estrarre copia degli atti dell'indagine suppletiva, tenuto conto del breve margine di tempo per proporre opposizione e della intuibile difficolta' di stabilire un tempestivo contatto da parte del difensore (presso il cui studio sono, ex art. 33 disp. att. c.p.p., notificati gli avvisi) con il suo cliente; Considerato che quanto scritto nella motivazione della sentenza 17-24 giugno 1997 n. 192 della Corte costituzionale in caso analogo ("se si riflette sulla ratio dell'istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti, deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facolta' di estrarne copia; al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facolta' d'estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa ed utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi d'impugnazione") fa ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 408, comma 3 del c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del difensore di estrarre copia; Ritenuto che la questione non sia irrilevante tenuto conto che un esame completo e congiunto degli atti assunti da parte del difensore e della parte offesa puo' evitare una irrimediabile archiviazione fondata su motivi di fatto incensurabili in cassazione;
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 408, comma 3 codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la persona offesa possa estrarre copia degli atti in relazione all'art. 24, comma 2 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del presente processo nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deutati. Cosi' deciso in Torino, il 30 novembre 1998 Il presidente: Malchiodi 99C0085