N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1998

                                 N. 63
  Ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura di Venezia nel procedimento penale a
 carico di Frison Giosue'
 Processo penale - Indagato infermo di mente socialmente pericoloso  -
    Applicabilita'  della misura di sicurezza provvisoria del ricovero
    in ospedale psichiatrico giudiziario oppure della misura cautelare
    della custodia  in  idonea  struttura  del  servizio  psichiatrico
    ospedaliero  -  Lamentata  attribuzione  al pubblico ministero del
    potere di scelta circa  la  misura  da  richiedere  al  giudice  -
    Irragionevolezza.
 (C.P., art. 206, 222, comma 1; c.p.p. 1988, artt. 312 e 313).
 (Cost., artt. 3 e 13).
(GU n.7 del 17-2-1999 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Visti  gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di
 Frison   Giosue' nato ad Enego il  9  luglio  1936  indagato  per  il
 delitto  di  cui  all'articolo 572 del codice penale, considerato che
 nel  corso  del  suddetto  procedimento  veniva   eseguita   mediante
 incidente  probatorio  perizia  psichiatrica sulla persona del Frison
 all'esito dellaquale il perito concludeva  ritenendo  sussistere  per
 infermita'  totale  incapacita'  di  intendere e volere del medesimo,
 senza  che  sussista   impedimento   dello   stesso   a   partecipare
 coscientemente al procedimento;
     che  a  seguito di tale perizia il pubblico ministero richiedeva,
 ai sensi degli articoli 206 e 222 del codice penale e  312,  313  del
 codice    di   procedura   penale,   l'applicazione   nei   confronti
 dell'indagato della misura di sicurezza provvisoria dell'internamento
 in ospedale psichiatrico  giudiziario;  attesoche'  il  perito  aveva
 evidenziato la pericolosita' sociale del prevenuto;
   Ritenuto  che, in presenza della richiesta del pubblico ministero e
 della prognosi di pericolosita' sociale del Frison, ed  apparendo  la
 perizia  immune  da  vizi  tecnici  logici,  questo  giudice dovrebbe
 applicare senz'altra scelta di misura di sicurezza richiesta;
     che in particolare, stante la richiesta del pubblico ministero  e
 la infungibilita' tra misura di sicurezza e misura cautelare, risulta
 in  particolare  inapplicabile la speciale procedura prevista per gli
 infermi di mente dall'articolo 73 del codice di procedura penale  con
 ricovero  provvisorio  in  idonea struttura del servizio psichiatrico
 ospedaliero oppure con applicazione della  custodia  cautelare  nelle
 forme di cui all'articolo 286, e cioe' mediante custodia cautelare in
 idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;
   Rilevato  che  l'attuale  normativa,  cosi  come sopra ricordata, e
 derivante dalla nuova introduzione, col  codice  di  rito  del  1988,
 delle  nuove  misure  di cui all'articolo 73 e 286, senza che venisse
 nel  contempo  abrogata  od  almeno  diversamente   disciplinata   la
 sopravvissuta   norma  relativa  all'applicazione  provvisoria  delle
 misure di sicurezza,  appare  massimamente  illogica,  riservando  in
 sostanza  alle  insindacabili  richieste  del  pubblico  ministero se
 applicare all'infermo di mente socialmente pericoloso  la  misura  di
 sicurezza   provvisoria   del   ricovero   in  ospedale  psichiatrico
 giudiziario oppure la  misura  cautelare  della  custodia  in  idonea
 struttura  del  servizio psichiatrico ospedaliero, senza che sia dato
 di rinvenire un obbligo di motivazione in ordine a  detta  scelta  ed
 anzi  essendo  palesemente  identici  i  presupposti, dal momento che
 l'esecuzione  della  custodia  cautelare  in  struttura   ospedaliera
 "ordinaria"  presuppone  pur  sempre (salvo che sussistano le diverse
 esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo  274  del  c.p.p.,
 nella  specie  inesistenti)  la  sussistenza  dei  presupposti di cui
 all'articolo 274 lettera c), che  riguardano  inequivocabilmente  una
 specifica pericolosita' sociale dell'indagato;
     che  tale  irrazionale duplicita' di misure senza che soprattutto
 sia dato  di  rinvenire  un  qualche  dato  normativo  che  determini
 eventuali  diversita'  di  presupposti  applicativi,  si  rivela come
 attributiva di insindacabili ed  inimpugnabili  scelte  del  pubblico
 Ministero  e  di  conseguenza del giudice che sia chiamato a decidere
 sulle richieste del pubblico ministero, scelta che, nel caso  in  cui
 il p.m. richieda ed il giudice debba applicare la misura di sicurezza
 provvisoria  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico giudiziario si
 rivelerebbe ingiustificatamente deteriore per  l'indagato,  non  solo
 per  la  notoria  situazione  di  fatiscenza  e  semiabbandono in cui
 versano tali strutture, ma soprattutto perche' da una parte la misura
 di  sicurezza  e'  tendenzialmente  applicabile  indefinitamente  nel
 tempo,  salvo  venir  meno  della  pericolosita',  laddove  invece la
 custodia  cautelare  in  luogo   di   cura   (ospedale   psichiatrico
 "ordinano")  e'  ovviamenie  soggetta  ai  limiti  temporali  di  cui
 all'articolo  303  del  c.p.p.,   anche   qualora   in   ipotesi   la
 pericolosita'  perduri  ed  addirittura perde l'efficacia nel caso di
 cui allarticolo 73  c.p.p.,  qualora  venga  adottato  dall'autorita'
 amministrativa  un provvedimento previsto dalla legge sui trattamento
 sanitario delle malattie mentali;
   Considerato che pertanto la normativa surrichiamata, in particolare
 gli articoli 206, 222 del c.p. e gli articoli 312 e 313  del  c.p.p.,
 per  la conclamata irragionevolezza che contraddistingue l'ipotesi di
 applicazione della misura di sicurezza provvisoria  del  ricovero  in
 ospedale    psichiatrico    giudiziario,    appaiono   manifestamente
 contrastare - se posti in relazione con gli articoli 274  e  303  del
 c.p.p. - col dettato degli articoli 3 e 13 della Costituzione, per le
 ragioni sopra ampiamente esposte;
   Ritento  che  la  questione  e'  rilevante,  dovendo appunto questo
 giudice   pronunciarsi   sulla   richiesta    del    p.m.    relativa
 all'applicazione   dell'articolo   206  del  c.p.  e  relative  norme
 consequenziali sopra richiamate;
                                P. Q. M.
   Visti gli articoli della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti
 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  ritenuta  rilevante   e   non
 manifestamente  infondata  la questione di legittimita' costituzionae
 degli articoli 206, 222, primo comna del codice penale, 312 e 313 del
 c.p.p in relazione agli articoli 3 e 13 della  Costituzione,  solleva
 d'ufficio la questione stessa;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  l'ordinanza  presente sia
 notificata a Frison Giosue' ed al difensore  avv.  Sandra  Bortoluzzi
 del  foro  di  Venezia  gia'  nominata d'ufficio per l'indagato ed al
 pubblico ministero, alla parte offesa  Frison  Francesca  nonche'  al
 presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, e comunicata ai presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra.
     Venezia, addi' 26 novembre 1998
            Il giudice per le indagini preliminari: Maturi
 99C0086