N. 22 ORDINANZA 27 gennaio - 5 febbraio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Convalida dell'arresto - Richiesta di applicazione di misura cautelare - Omessa indicazione degli elementi di fatto oggetto di contestazione specifica all'indagato - Esaurimento da parte del giudice rimettente tanto del procedimento di convalida che di quello relativo alla decisione sulla domanda cautelare - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., artt. 291 e 292). (Cost., artt. 24, 111 e 112).(GU n.6 del 10-2-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Giudo NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 292 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, nel premettere, in fatto, che il pubblico ministero, contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto, ha formulato richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di una persona "in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 337 c.p.", omettendo di "indicare gli elementi di fatto che devono essere oggetto di contestazione specifica all'indagato", solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen. per contrasto: a) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, non venendo fatto obbligo al pubblico ministero di descrivere sommariamente il fatto nella richiesta di misura, non si consentirebbe al giudice di verificarne la sussistenza ed alla difesa di interloquire in modo effettivo; b) con gli artt. 111 e 112 della stessa Carta, stante l'obbligo del pubblico ministero di individuare l'area normativa-fattuale relativa alle ipotesi di reato e motivare la richiesta di misura, "corollario preliminare" dell'obbligo di esercitare l'azione penale, non delegabile ne' alla polizia giudiziaria, ne' al giudice; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato che, come emerge dagli atti, il giudice rimettente ha nella specie convalidato l'arresto, respinto la richiesta di misura cautelare e ordinato la liberazione dell'indagato, "riservandosi" di inoltrare gli atti a questa Corte per la dedotta omessa formulazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, sicche', con quel provvedimento, ha esaurito tanto il procedimento di convalida che quello relativo alla decisione sulla domanda cautelare, rendendo quindi priva di rilevanza la questione sottoposta all'esame della Corte; che, d'altra parte, l'intervenuta chiusura della sequenza de libertate e la correlativa perdita di qualsiasi potere delibativo da parte del giudice, e' asseverata dal fatto che nella stessa ordinanza di rimessione non v'e' traccia di alcun provvedimento sospensivo a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: e cio' proprio perche', a quel momento, non esisteva piu' un "procedimento" da sospendere; che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 292 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0105