N. 28 ORDINANZA 8 - 11 febbraio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione   pubblica   -  Universita'  -  Ricercatori  confermati  -
 Ricomprensione nella categoria  anche  dei  tecnici  laureati  -  Ius
 superveniens:  legge  14  gennaio  1999,  n.  4  -  Esigenza di nuova
 valutazione  circa  la  rilevanza   delle   questioni   sollevate   -
 Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 12 e 16).
 
(GU n.7 del 17-2-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof.  Annibale
 MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 16 della
 legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli  ordinamenti  didattici
 universitari)  promossi  con  due ordinanze emesse l'11 febbraio 1997
 dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Emilia-Romagna,  sui
 ricorsi  proposti  da Maria Rosa Lucia Montinari contro l'Universita'
 degli studi di Lecce e da Sergio Rinaldi contro  l'Universita'  degli
 studi  di  Bologna  ed  altro, iscritti ai nn. 686 e 687 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione di Maria Rosa Lucia Montinari  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  novembre  1998  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Uditi l'avvocato Giovanni Pellegrino per Maria Rosa Lucia Montinari
 e l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
   Ritenuto    che   il   Tribunale   amministrativo   regionale   per
 l'Emilia-Romagna, in un giudizio promosso da un tecnico  laureato  in
 servizio    dal    1988    per   l'annullamento   del   provvedimento
 dell'Universita' degli studi di Lecce con il quale e' stata respinta,
 per mancanza del requisito  temporale  previsto  dall'art.  16  della
 legge  n.  341  del  1990,  la  sua  domanda per l'ottenimento di una
 supplenza, ha  sollevato  (r.o.  n.    686  del  1997)  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  per  violazione degli artt. 3, 36 e 97
 della Costituzione, degli artt. 12 e 16,  comma  1,  della  legge  19
 novembre   1990,   n.   341   (Riforma  degli  ordinamenti  didattici
 universitari),  i  quali  disciplinano  l'attivita'  di  docenza  dei
 professori universitari e dei ricercatori confermati, ivi comprese le
 supplenze   (art.   12),  disponendo  (art.  16)  che  nella  dizione
 "ricercatori confermati"  si  intende  compresa  quella  di  "tecnici
 laureati  in  possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R.
 11 luglio 1980, n.  382, alla data di entrata in vigore del  predetto
 decreto" (e in particolare aver compiuto entro il 1980 un triennio di
 attivita' didattica e scientifica);
     che  il  rimettente  lamenta  la  mancata  equiparazione, ai fini
 dell'affidamento di un corso di insegnamento,  dei  tecnici  laureati
 che hanno svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica tra il
 1980  e  il 1990 a quelli che avevano svolto tale attivita' prima del
 1980;
     che, nell'ambito di un giudizio promosso da un  tecnico  laureato
 in   servizio   dal   1966   per   l'annullamento  del  provvedimento
 dell'Universita' degli  studi  di  Bologna  di  rigetto  dell'istanza
 diretta a conseguire lo status giuridico ed economico dei ricercatori
 confermati  di  pari anzianita', il medesimo Tribunale amministrativo
 regionale  ha  sollevato  (r.o.  n.  687  del  1997)   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  per  violazione degli artt. 3, 36 e 97
 della Costituzione, degli stessi artt. 12 e 16 della legge n. 341 del
 1990, nella parte in cui non attribuiscono  ai  tecnici  laureati  in
 possesso  dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980
 lo status giuridico ed economico dei ricercatori, ma si  limitano  ad
 equiparare  le  due  categorie  ai  soli  fini  della possibilita' di
 svolgimento dell'attivita' di docenza di cui all'art. 12.
   Considerato che le ordinanze prospettano questioni  concernenti  le
 medesime  disposizioni,  e  che  pertanto  i  relativi  giudizi vanno
 riuniti;
     che,   successivamente   alle   ordinanze   di   rimessione,   e'
 sopravvenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti
 il  settore  universitario  e  della  ricerca scientifica, nonche' il
 servizio di mensa nelle scuole), il cui art. 1,  comma  10,  prevede,
 tra  l'altro:    a)  una  autorizzazione  alle  universita' a bandire
 concorsi per posti di ricercatore universitario riservati ai  tecnici
 laureati  che  abbiano svolto almeno tre anni di attivita' di ricerca
 entro il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono
 inquadrati nel ruolo  dei  ricercatori  confermati;  b)  la  salvezza
 dell'applicazione  delle  disposizioni di cui all'art. 16 della legge
 n. 341 del 1990 per i tecnici  laureati  in  possesso  dei  requisiti
 previsti  dall'art.  50  del  d.P.R.  n. 382 del 1980 (svolgimento di
 attivita' didattica per  un  triennio  prima  del  1980),  "anche  se
 maturati successivamente al 1 agosto 1980";
     che   delle   disposizioni   richiamate   deve   essere  valutata
 l'incidenza  nei  giudizi  che  hanno  dato  origine  alle   presenti
 questioni di costituzionalita';
     che,  pertanto,  gli  atti  devono  essere  restituiti al giudice
 rimettente per una nuova valutazione delle questioni medesime.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
 amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0123