N. 29 ORDINANZA 8 - 11 febbraio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Incompatibilita' al giudizio del giudice che abbia
 pronunciato o concorso  a  pronunciare  nei  confronti  dello  stesso
 imputato  la  misura  cautelare  reale  del  sequestro  preventivo  -
 Riferimento alla sentenza della  Corte  n.  48/1994  -  Insussistenza
 dell'accertamento    della   responsabilita'   penale   con   effetto
 pregiudicante - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere  a)  e  b),  e  321,
 commi 1 e 2).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).
 
(GU n.7 del 17-2-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2,
 37, comma 1, lettere a) e b)   e 321, commi 1  e  2,  del  codice  di
 procedura  penale,  promosso  con  ordinanza emessa il 27 aprile 1998
 dalla Corte d'appello di Ancona, nel procedimento penale a carico  di
 Marco  Lucchi,  iscritta  al  n.  492  del  registro ordinanze 1998 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,  prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 gennaio 1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che, chiamata a decidere della ricusazione di  un  giudice
 del  Tribunale  chiesta  dall'imputato, la Corte d'appello di Ancona,
 con ordinanza emessa il 27 aprile 1998,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  34, comma 2, 37, comma 1,
 lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di  procedura  penale,
 nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio
 il  giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti
 dello stesso imputato, nella medesima fase del  giudizio,  la  misura
 cautelare  reale  del  sequestro preventivo, con un provvedimento nel
 quale e' stata valutata la responsabilita' penale dell'imputato;
     che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa
 situazione   tra   le   cause   di   incompatibilita'   del   giudice
 contrasterebbe con il principio  di  ragionevolezza  (art.  3,  primo
 comma,  Cost.) e con quello di imparzialita' del giudice e del giusto
 processo (art.  24, primo comma, Cost.), in relazione al  diritto  di
 difesa  (art.    24,  secondo comma, Cost.), per la propensione dello
 stesso giudice a confermare una propria precedente valutazione  sulla
 responsabilita' penale dell'imputato;
     che il giudice rimettente ha presente che, con la sentenza n.  66
 del  1997,  e' stato dichiarato non fondato il dubbio di legittimita'
 costituzionale della  mancata  previsione  dell'incompatibilita'  del
 giudice  che  si  sia  pronunciato  sul  sequestro preventivo di cose
 pertinenti al reato, giacche'  per  l'adozione  di  misure  cautelari
 reali  non e' richiesta quella incisiva valutazione prognostica sulla
 responsabilita'   dell'imputato,   basata   su   gravi   indizi    di
 colpevolezza,   tale  da  rendere  o  far  apparire  condizionato  il
 successivo giudizio di merito; ma lo stesso rimettente ritiene che la
 questione sia diversa nel caso in cui la misura cautelare  reale  sia
 stata  adottata  compiendo una valutazione particolarmente penetrante
 sulla responsabilita' penale dell'imputato, basata su gravi indizi di
 colpevolezza,  prognostica  della  affermazione  di   responsabilita'
 penale.
   Considerato  che la giurisprudenza costituzionale ha gia' rilevato,
 in  conformita'  alla  prevalente  interpretazione  della  Corte   di
 cassazione,  che le misure cautelari reali, per loro natura attinenti
 a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita'  puo'
 costituire  situazione  di pericolo, non richiedono la sussistenza di
 "gravi indizi di colpevolezza" (sentenza n. 48 del 1994), sicche'  la
 loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla
 responsabilita'  dell'imputato,  che  potrebbe rendere o far apparire
 condizionato il successivo giudizio di merito da parte  dello  stesso
 giudice,  cosi'  da violare le garanzie che si collegano al principio
 del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997 e, successivamente  alla
 ordinanza di rimessione, ordinanza n. 203 del 1998);
     che,  d'altra  parte,  se la valutazione di merito non e' imposta
 dal tipo di atto, il quale anzi, come  per  l'adozione  delle  misure
 cautelari  reali,  di  per  se'  non  presuppone  accertamenti  sulla
 responsabilita'  penale,  l'eventuale  effetto  pregiudicante  dovra'
 essere accertato in concreto, ricorrendo appunto, ove ne sussistano i
 presupposti,   agli  istituti  dell'astensione  o  della  ricusazione
 (sentenza n. 308 del 1997; ordinanza n. 203 del 1998);
     che il giudice rimettente non prospetta profili o argomenti nuovi
 rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte e pertanto la  questione
 di  legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b)
 e 321, commi 1 e 2, del codice di  procedura  penale,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0124