N. 29 ORDINANZA 8 - 11 febbraio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' al giudizio del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato la misura cautelare reale del sequestro preventivo - Riferimento alla sentenza della Corte n. 48/1994 - Insussistenza dell'accertamento della responsabilita' penale con effetto pregiudicante - Manifesta infondatezza. (C.P.P., artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).(GU n.7 del 17-2-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1998 dalla Corte d'appello di Ancona, nel procedimento penale a carico di Marco Lucchi, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che, chiamata a decidere della ricusazione di un giudice del Tribunale chiesta dall'imputato, la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel quale e' stata valutata la responsabilita' penale dell'imputato; che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa situazione tra le cause di incompatibilita' del giudice contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e con quello di imparzialita' del giudice e del giusto processo (art. 24, primo comma, Cost.), in relazione al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), per la propensione dello stesso giudice a confermare una propria precedente valutazione sulla responsabilita' penale dell'imputato; che il giudice rimettente ha presente che, con la sentenza n. 66 del 1997, e' stato dichiarato non fondato il dubbio di legittimita' costituzionale della mancata previsione dell'incompatibilita' del giudice che si sia pronunciato sul sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, giacche' per l'adozione di misure cautelari reali non e' richiesta quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, tale da rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito; ma lo stesso rimettente ritiene che la questione sia diversa nel caso in cui la misura cautelare reale sia stata adottata compiendo una valutazione particolarmente penetrante sulla responsabilita' penale dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, prognostica della affermazione di responsabilita' penale. Considerato che la giurisprudenza costituzionale ha gia' rilevato, in conformita' alla prevalente interpretazione della Corte di cassazione, che le misure cautelari reali, per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' costituire situazione di pericolo, non richiedono la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" (sentenza n. 48 del 1994), sicche' la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997 e, successivamente alla ordinanza di rimessione, ordinanza n. 203 del 1998); che, d'altra parte, se la valutazione di merito non e' imposta dal tipo di atto, il quale anzi, come per l'adozione delle misure cautelari reali, di per se' non presuppone accertamenti sulla responsabilita' penale, l'eventuale effetto pregiudicante dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo appunto, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione (sentenza n. 308 del 1997; ordinanza n. 203 del 1998); che il giudice rimettente non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte e pertanto la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0124