N. 30 ORDINANZA 8 - 11 febbraio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti al dibattimento o si avvalga in tale sede della facolta' di non rispondere - Utilizzabilita' ai fini della decisione - Subordinazione al consenso degli altri imputati - Riferimento alla dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 del c.p.p. di cui alla sentenza n. 361/1998 - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (C.P.P., art. 513, comma 1).(GU n.7 del 17-2-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1998 dal Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di D. F. ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Tribunale di Nola (r.o. n. 808 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui tale norma subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti al dibattimento o si avvalga in tale sede della facolta' di non rispondere; che a giudizio del rimettente la norma impugnata viola l'art. 3 Cost., per l'irragionevole sacrificio imposto, in nome della tutela del contraddittorio, all'utilizzazione di fonti di prova divenute irripetibili, nonche' per la disparita' di trattamento che tale disciplina comporta nei confronti delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti che si avvalgono della facolta' di non testimoniare e delle dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso, di cui non sia possibile ottenere la presenza per fatti o circostanze imprevedibili (art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.); che ancora, a giudizio del rimettente, sono violati gli artt. 3 e 112 Cost., perche' l'impossibilita' di utilizzare atti, la cui irripetibilita' e' oggettivamente sopravvenuta e non poteva essere prevista, determina un irragionevole ostacolo all'esercizio dell'azione penale; che vi sarebbe infine lesione degli artt. 25, 101, comma secondo, e 111 Cost., perche' la disciplina impugnata attribuisce alle parti il potere di disporre della prova, sottraendola cosi' alla valutazione del giudice e sacrificando la finalita' primaria del processo penale, che e' la ricerca della verita' per una giusta decisione; che la questione e' stata sollevata nel corso di un dibattimento nel quale un imputato, citato per la prima volta a comparire dopo l'entrata in vigore della legge per essere sottoposto ad esame, ha dichiarato di rinunciare a presenziare al dibattimento, e che i difensori degli altri imputati non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per l'omessa indicazione dei parametri costituzionali di riferimento e comunque perche' analoga ad altre sulle quali la Corte si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 361 del 1998. Considerato che il rimettente, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilita' ai fini della decisione, in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facolta' di non rispondere; che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimita' costituzionale in parte qua tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e 210 del codice di procedura penale; che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen; che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinche' verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nola. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0125