N. 30 ORDINANZA 8 - 11 febbraio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Dichiarazioni  rese  dal  coimputato che non si
 presenti al dibattimento o si avvalga in tale sede della facolta'  di
 non   rispondere   -   Utilizzabilita'  ai  fini  della  decisione  -
 Subordinazione al consenso degli altri imputati  -  Riferimento  alla
 dichiarazione  di  incostituzionalita'  degli  articoli 513, comma 2,
 ultimo periodo, e 210 del c.p.p. di cui alla sentenza n.  361/1998  -
 Esigenza  di  un  nuovo  esame  circa la rilevanza della questione da
 parte del  giudice  a  quo  -  Restituzione  degli  atti  al  giudice
 rimettente.
 
 (C.P.P., art. 513, comma 1).
 
(GU n.7 del 17-2-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 513,  comma  1,
 del  codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto
 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni  del  codice  di  procedura
 penale  in  tema  di valutazione delle prove), promosso con ordinanza
 emessa il 6 luglio 1998 dal Tribunale di Nola nel procedimento penale
 a carico di D. F. ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze
 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,
 prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  13  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Nola  (r.o.  n.  808 del 1998) ha
 sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  25,  secondo  comma,  101,
 secondo  comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice  di
 procedura  penale,  come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267
 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale  in  tema
 di  valutazione delle prove), nella parte in cui tale norma subordina
 al consenso degli altri  imputati  l'utilizzabilita'  ai  fini  della
 decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti
 al  dibattimento  o  si  avvalga  in  tale sede della facolta' di non
 rispondere;
     che a giudizio del rimettente la norma impugnata viola l'art.   3
 Cost.,  per  l'irragionevole sacrificio imposto, in nome della tutela
 del contraddittorio, all'utilizzazione di  fonti  di  prova  divenute
 irripetibili,  nonche'  per  la  disparita'  di  trattamento che tale
 disciplina  comporta  nei  confronti  delle  dichiarazioni  rese  dai
 prossimi   congiunti   che   si   avvalgono  della  facolta'  di  non
 testimoniare e delle dichiarazioni  rese  da  un  imputato  di  reato
 connesso,  di  cui non sia possibile ottenere la presenza per fatti o
 circostanze imprevedibili (art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc.
 pen.);
     che ancora, a giudizio del rimettente, sono violati gli artt.   3
 e  112  Cost.,  perche'  l'impossibilita'  di utilizzare atti, la cui
 irripetibilita' e' oggettivamente sopravvenuta e  non  poteva  essere
 prevista,   determina   un   irragionevole   ostacolo   all'esercizio
 dell'azione penale;
     che vi sarebbe infine lesione degli artt. 25, 101, comma secondo,
 e 111 Cost., perche' la disciplina impugnata attribuisce  alle  parti
 il   potere   di   disporre  della  prova,  sottraendola  cosi'  alla
 valutazione del giudice e  sacrificando  la  finalita'  primaria  del
 processo  penale,  che  e'  la  ricerca  della verita' per una giusta
 decisione;
     che la questione e' stata sollevata nel corso di un  dibattimento
 nel  quale  un  imputato,  citato per la prima volta a comparire dopo
 l'entrata in vigore della legge per essere sottoposto  ad  esame,  ha
 dichiarato  di  rinunciare  a  presenziare  al  dibattimento, e che i
 difensori degli altri imputati non hanno prestato  il  consenso  alla
 utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che la questione sia dichiarata inammissibile per l'omessa
 indicazione dei parametri costituzionali di  riferimento  e  comunque
 perche'  analoga ad altre sulle quali la Corte si e' gia' pronunciata
 con la sentenza n. 361 del 1998.
   Considerato  che  il  rimettente,  muovendo  dal  quadro  normativo
 risultante  dalle  modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n.
 267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilita' ai fini della
 decisione, in mancanza  del  consenso  degli  altri  imputati,  delle
 dichiarazioni   rese   sul   fatto   altrui  dal  coimputato  che  in
 dibattimento rifiuti di  sottoporsi  all'esame  o  si  avvalga  della
 facolta' di non rispondere;
     che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione,
 questa  Corte,  con  sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto
 quadro normativo, dichiarando  la  illegittimita'  costituzionale  in
 parte qua tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e 210
 del codice di procedura penale;
     che,  per  effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che
 abbia in  precedenza  reso  dichiarazioni  su  fatti  concernenti  la
 responsabilita'  di  altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta
 in tutto o in parte di  rispondere  su  tali  fatti,  si  applica  la
 disciplina  degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche',
 in  mancanza  dell'accordo   delle   parti,   il   meccanismo   delle
 contestazioni  previsto  dall'art.   500, commi 2-bis e 4, cod. proc.
 pen;
     che  pertanto  occorre  restituire gli atti al giudice rimettente
 affinche' verifichi se, alla luce della nuova disciplina  applicabile
 a  seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia
 tuttora rilevante.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nola.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0125