N. 38 ORDINANZA 11 - 19 febbraio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale   -   Valutazione  delle  prove  -  Lettura  delle
 dichiarazioni  -  Utilizzabilita'  -   Coimputati   o   imputati   in
 procedimenti  connessi  avvalentisi in dibattimento della facolta' di
 non rispondere - Intervento della sentenza della Corte n. 316/1998  -
 Introduzione  del  sistema  delle  contestazioni,  con  recupero  dei
 singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza  -
 Esigenza di una nuova valutazione da parte del giudice a quo circa la
 persistenza della rilevanza della questione - Restituzione degli atti
 al giudice rimettente.
 
 (Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).
 
(GU n.8 del 24-2-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 7
 agosto 1997, n.  267  (Modifica  delle  disposizioni  del  codice  di
 procedura  penale  in  tema di valutazione delle prove), promossi con
 ordinanze emesse il 25 novembre 1997 dal tribunale di Macerata, il 20
 novenbre 1997  dal  tribunale  di  Savona,  l'11  dicembre  1997  dal
 tribunale di Macerata, il 9 dicembre 1997 dal tribunale di Trieste ed
 il  28  novembre 1997 dal tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente
 iscritte ai nn. 9, 35, 56, 94 e 152 del  registro  ordinanze  1998  e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 6, 7, 9 e
 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  13  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto  che  il tribunale di Macerata (r.o. nn. 9 e 56 del 1998),
 il tribunale di Savona (r.o. n. 35 del 1998), il tribunale di Trieste
 (r.o. n. 94 del 1998) e il tribunale di Reggio Emilia  (r.o.  n.  152
 del  1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101,
 e 112 della Costituzione, questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  6  della  legge  7  agosto  1997,  n.  267 (Modifica delle
 disposizioni del codice di procedura penale in  tema  di  valutazione
 delle prove);
     che,  in  particolare,  il tribunale di Macerata (r.o. nn. 9 e 56
 del 1998) e il tribunale di Trieste (r.o. n. 94 del 1998)  censurano,
 per  contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost., la mancata estensione
 della regola di utilizzabilita' contenuta nel  comma  5  dell'art.  6
 della  legge  n.  267  del  1997 alle dichiarazioni rese dai soggetti
 indicati  nell'art.  513  del  codice  di  procedura  penale  che  si
 avvalgono  in dibattimento della facolta' di non rispondere, anche al
 di fuori  della  situazione  regolata  dal  comma  2  della  medesima
 disposizione  (di cui viene fatta impugnazione specifica), ovvero nel
 caso in cui al momento dell'entrata in vigore della novella  non  sia
 stata   ancora  disposta  la  lettura  delle  dichiarazioni  rese  in
 precedenza;
     che il tribunale di Savona (r.o. n.  35  del  1998)  impugna,  in
 riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 112 Cost., l'art. 6, commi 2 e 5,
 della  legge  n.  267  del 1997 sia nella parte in cui, ai fini della
 valutazione   delle   dichiarazioni   gia'   acquisite   al   momento
 dell'entrata  in  vigore  della  legge,  attribuisce  rilevanza  alla
 volonta' delle  parti,  stabilendo,  quale  condizione  per  la  loro
 utilizzabilita' ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, che
 le stesse richiedano un nuovo esame delle persone di cui all'art. 513
 cod.  proc.  pen.,  sia nella parte in cui non prevede che il giudice
 possa acquisire, anche senza l'accordo delle parti, le  dichiarazioni
 rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati o imputati in
 procedimenti connessi che, citati a comparire per la prima volta dopo
 l'entrata  in  vigore della legge, si avvalgono in dibattimento della
 facolta' di non rispondere;
     che   analoga   questione,   avente   ad   oggetto    l'immediata
 applicabilita'  della  nuova  normativa  ai  procedimenti in corso al
 momento della entrata in vigore della legge, e' stata prospettata, in
 riferimento all'art.  3 Cost., dal tribunale di Reggio  Emilia  (r.o.
 n. 152 del 1998);
     che  tutte le questioni di legittimita' costituzionale sono state
 sollevate nel corso di dibattimenti  nei  quali  alcuni  imputati  in
 procedimenti  connessi,  citati  per la prima volta dopo l'entrata in
 vigore della legge n. 267 del 1997, si sono avvalsi della facolta' di
 non rispondere, e che le parti non hanno prestato  il  consenso  alla
 utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;
     che, in particolare, con riferimento alla questione sollevata dal
 tribunale  di  Savona  assume  rilevanza  anche  la  posizione  di un
 imputato in procedimento connesso di cui, al momento dell'entrata  in
 vigore  della  legge  n. 267 del 1997, a seguito dell'esercizio della
 facolta' di non rispondere, era gia' stata disposta la lettura  delle
 dichiarazioni rese in precedenza;
     che  secondo i rimettenti la norma impugnata contrasta con l'art.
 3 della Costituzione perche' determina una  irragionevole  disparita'
 di   trattamento  tra  imputati,  limitando  o  escludendo  nei  loro
 confronti, in ragione dello stato del procedimento, l'utilizzabilita'
 delle dichiarazioni rese dai soggetti  indicati  nell'art.  513  cod.
 proc.    pen.  anteriormente  all'entrata  in  vigore della novella e
 assunte nel rispetto della normativa allora vigente (r.o. nn. 9,  35,
 56, 94 e 152 del 1998);
     che  la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge
 n. 267 del 1997 violerebbe altresi' gli artt. 25, 97, 101 e 112 della
 Costituzione in quanto, nei  procedimenti  nei  quali  non  e'  stata
 ancora  disposta  la lettura delle precedenti dichiarazioni, comporta
 la vanificazione di elementi di prova legittimamente raccolti,  cosi'
 sacrificando  l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine
 e' quello della ricerca della verita', con conseguente lesione  anche
 del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale (r.o. n. 35 del
 1998  in  riferimento  agli artt. 25, 101 e 112 Cost.; r.o. n. 94 del
 1998 in riferimento agli artt. 97,  secondo  comma,  e  101,  secondo
 comma,  Cost.;  r.o. nn.  9 e 56 del 1998 in riferimento al solo art.
 112 Cost.);
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 riportandosi integralmente, stante  l'analogia  delle  questioni,  al
 contenuto   dell'atto   di   intervento   relativo   ai   giudizi  di
 costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
 del r.o. del 1997, gia' decisi con sentenza n. 361 del 1998.
   Considerato che, pur nella loro articolazione analitica, le censure
 di  illegittimita'  sono  tutte  riconducibili  alla  denuncia  della
 irragionevolezza  e  delle  ricadute  in  termini  di  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  di  una  disciplina  che  subordina   la
 valutazione   probatoria   delle   dichiarazioni  acquisite  a  norma
 dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo  criterio  di
 giudizio,  ovvero  ne  sottopone  l'utilizzazione  alle  nuove regole
 introdotte dalla legge  n.  267  del  1997,  in  base  al  mero  dato
 occasionale  che  al  momento  dell'entrata  in vigore della legge le
 dichiarazioni fossero gia' state acquisite mediante lettura;
     che i giudizi, attesa la sostanziale identita'  delle  questioni,
 vanno riuniti;
     che,  successivamente  alla  emissione  delle  ordinanze,  questa
 Corte, con sentenza n. 361 del 1998,  nel  disporre  la  restituzione
 degli  atti  relativi  a  questioni che avevano impugnato la medesima
 normativa, ha affermato che doveva  essere  valutato  dai  giudici  a
 quibus  se  le  questioni  potessero  considerarsi superate a seguito
 della modifica della  disciplina  a  regime,  "che  ora  permette  di
 recuperare   mediante   il  sistema  delle  contestazioni  i  singoli
 contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";
     che pertanto occorre restituire gli atti  ai  giudici  rimettenti
 affinche'   verifichino   se,   alla   luce  della  nuova  disciplina
 applicabile a seguito della sentenza n. 361 del  1998,  le  questioni
 sollevate siano tuttora rilevanti.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
 di Macerata, al tribunale di Savona,  al  tribunale  di  Trieste,  al
 tribunale di Reggio Emilia.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Neppi Modona
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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