N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998- 17 febbraio 1999
N. 120 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 febbraio 1999) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Mereu Francesca contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi qualli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.10 del 10-3-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2231/97 r.g.r. proposto da Mereu Francesca, rappresentata e difesa dagli avvocati M. Guelfi e G.P. Giannini, presso la prima elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrente; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentanti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti, per l'annullamento della delibera del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova con l'approvato Manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-1998 con cui e' stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-1998, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1997) da cui risulta che, per l'anno accademico 1997-98, il primo di odontoiatria preso l'Universita' di Genova e' attivato solo per gli studenti ammessi con riserva dal tribunale amministrativo regionale nell'anno accademico 1996-97, nonche' degli atti connessi, in particolare: il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi all'istruzione universitaria. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Lanero Guelfi per la ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 1 dicembre 1997 Mereu Francesca impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-98, in quanto i provvedimenti impugnati non prevedono alcun posto per nuove immatricolazioni nell'Universita' di Genova. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; 2) violazione sotto altro profilo degli artt. 33 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere per straripamento; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contrasto con il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 680, istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso l'Universita' di Genova. La ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I. - La ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea. Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede - tra l'altro - la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, che in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto. Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione, accogliendo il ricorso per la parte corrispondente. II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dai ricorrenti. Essi infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili. Il Collegio deve dunque indagare la legittimita' anche di tali atti. Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli art. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il Collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento gia' deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 R.D. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso T.A.R. Lazio, III Sez., ordinanza n. 2655/97). Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte riguardante l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati; Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29 gennaio 1998. Il presidente: Balba Il consigliere rel. ed est.: Vigotti 99C0186