N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1998
N. 139 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1998 dal Presidente delegato del Tribunale di Foggia sul ricorso proposto da Paolisso Carleo Giovanna Gratuito patrocinio - Procedimenti civili - Patrocinio gratuito dei poveri - Lamentata configurazione quale ufficio onorifico - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nei procedimenti penali - Contrasto con la normativa comunitaria in materia - Incidenza sui doveri di solidarieta' sociale ed economica dello Stato - Violazione del principio di tutela del lavoro. (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 1). (Cost., artt. 2, 3, 10 e 35).(GU n.11 del 17-3-1999 )
IL TRIBUNALE Letto il ricorso proposto dall'avvocato Giovanna Paolisso Carleo, con cui si chiede, a norma degli articoli 1 e 12 della legge n. 217 del 1990, in via principale, la liquidazione dell'onorario e dei diritti per l'attivita' difensiva prestata in favore di Elena Trotta, ed, in subordine, si eccepisce l'illegittimita' costituzionale delle norme anzidette per la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., posto che le stesse tutelerebbero gli "interessi dei cittadini stranieri non abbienti", ma non quelli dei cittadini italiani; Premesso che la predetta, con provvedimento del 16 febbraio 1995, e' stata nominata procuratrice e difenditrice di Elena Trotta, quest'ultima ammessa al gratuito patrocinio in un giudizio di separazione giudiziale dal coniuge Giuseppe Urbano, ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282; che l'anzidetto giudizio di separazione giudiziale si era trasformato in separazione consensuale omologata con decreto del tribunale del 29 settembre 1998;. Considerato che la normativa richiamata dalla ricorrente (legge n. 217 del 1990) non e' applicabile all'assistenza giudiziaria in esame, perche' si riferisce solo al patrocinio prestato in un procedimento penale ed alle azioni civili risarcitorie derivanti da illeciti penali; che il patrocinio in esame e' regolato dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, il quale, all'articolo 1, considera un ufficio onorifico dell'avvocatura la difesa giudiziaria dei poveri ed attribuisce al difensore della parte ammessa al beneficio solo il diritto di ripetere gli onorari, in caso di condanna della controparte; Considerato altresi' che la legge n. 217 del 1990 non puo' essere applicata neppure analogicamente all'assistenza giudiziaria in esame proprio perche' questa e' disciplinata direttamente dalla normativa specifica dianzi richiamata, che, come accennato, considera onorifico il patrocinio a favore dei poveri; che l'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge n. 217 del 1990 sollevata dalla ricorrente in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione non e' rilevante proprio perche' tale normativa, come gia' detto, non e' applicabile alla fattispecie; Considerato, invece, che deve essere sollevata d'ufficio la questione della legittimita' costituzionale dell'articolo 1 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 nella parte in cui considera onorifico il patrocinio a favore dei poveri; che tale questione e' rilevante, perche' si riferisce proprio alla norma applicabile alla fattispecie: infatti, qualora dovesse essere eliminato l'aggettivo onorifico, potrebbe trovare applicazione analogica la stessa legge n. 217 del 1990, o altra che regola il patrocinio a favore dei poveri in controversie civili; Rilevato che l'articolo 1 del r.d. citato, nella parte in cui pone a carico della classe forense l'onere della difesa dei non abbienti, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 35 della Costituzione per le ragioni che seguono: A) per la violazione dell'art. 2 parte seconda Costituzione in quanto il peso della difesa dei non abbienti non dovrebbe essere sostenuto da una classe professionale, ma assunto dallo Stato che e' tenuto all'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale ed economica; B) per la violazione dell'articolo 3 primo comma per disparita' di trattamento in quanto vengono disciplinate in maniera diversa situazioni sostanzialmente omogenee, senza alcuna ragionevole giustificazione: infatti, mentre gli avvocati che difendono i poveri nei procedimenti penali sono sempre retribuiti dallo Stato, quelli che assumono la difesa dei non abbienti nel settore civile sono retribuiti a carico dello Stato solo in alcune controversie e piu' precisamente nelle controversie relative a domande di risarcimento danno da fatti illeciti penali (art. 1 della legge n. 217 del 1990), nelle controversie di lavoro (art. 11, legge n. 533/1973), nei procedimenti per l'adozione di minori (art. 75 della legge n. 184 del 1983), nei procedimenti civili contro lo Stato per il risarcimento dei danni derivanti dall'operato dei magistrati (articolo 15 comma secondo della legge n. 117 del 1988), ma non anche in tutte le altre controversie civili, comprese le domande di separazione e divorzio, che sono assoggettate alla normativa del r.d. n. 3282 del 1923: siffatta diversita' di trattamento non ha alcuna ragionevole spiegazione, per quanto concerne la posizione dell'avvocato, posto che l'impegno e' identico e, d'altra parte, non puo' considerarsi eliminata dal fatto che il difensore, in base al regio decreto citato, puo' contare sui cosiddetti onorari della vittoria, sia perche' su tali onorari si puo' fare affidamento solo in caso di condanna della controparte, sia perche' la maggior parte delle cause per le quali viene ora richiesto il gratuito patrocinio, ai sensi del regio decreto piu' volte citato, riguarda i procedimenti di separazione e divorzio che spesso si concludono con la compensazione delle spese; C) per la violazione dell'articolo 10 primo comma in quanto l'art. 1 r.d. citato, nella parte contestata, e' in contrasto con la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria adottata a Strasburgo il 2 marzo del 1978, la quale risoluzione all'art. 5 lett. b) ultima parte raccomanda una "remunerazione adeguata al difensore ufficioso": anche in questo caso la possibilita' di ripetere gli onorari dalla parte avversa non attenua l'iniquita' dell'obbligo di fornire una prestazione professionale tendenzialmente gratuita; D) per la violazione dell'art. 35, primo comma della Costituzione il quale, secondo la dottrina prevalente e secondo la stessa Corte costituzionale, tutela non solo il lavoro subordinato ma anche quello autonomo (Corte costituzionale sentenze numeri 42 del 1980, 180 del 1984, 880 del 1988), giacche' l'art. 1 del r.d. citato impone agli avvocati una prestazione lavorativa tendenzialmente gratuita, come sopra precisato e come verificatosi nella fattispecie.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui considera onorifico il patrocinio a favore dei poveri, per i motivi indicati nella premessa. Sospende il presente giudizio ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due Rami del Parlamento. Foggia, addi' 5 dicembre 1998. Il presidente delegato: Petti 99C0221