N. 68 ORDINANZA 8 - 12 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Stato  civile  -  Attribuzione,  al  tribunale,  della  competenza a
 giudicare le infrazioni  alle  disposizioni  in  materia  -  Sanzioni
 pecuniarie   -   Discrezionalita'   legislativa  -  Ragionevolezza  -
 Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenza n. 53/1998
 e ordinanze nn. 11/1999, 429 e 160/1998) - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, artt. 196, secondo e terzo comma,  198,
 199, 200, 201, 202 e 203).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.11 del 17-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 196, secondo e
 terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto 9 luglio
 1939,   n.  1238  (Ordinamento  dello  stato  civile),  promossi  con
 ordinanze emesse, entrambe, il 7 maggio 1998 dal Tribunale di  Udine,
 l'una  nel procedimento civile relativo a Nebojsa Starcevic ed altra,
 iscritta   al  n.  551  del  registro  ordinanze  1998,  l'altra  nel
 procedimento civile relativo a Marco Zerbin ed altre, iscritta al  n.
 552  del registro ordinanze 1998; ordinanze pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 34,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998.
   Udito    nella  camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che nel corso di altrettanti giudizi promossi dal pubblico
 ministero per l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento
 dello stato civile in casi nei quali chi era obbligato  a  farlo  non
 aveva  dichiarato, entro dieci giorni, la nascita all'ufficiale dello
 stato civile (artt. 67 e 196 del regio  decreto  9  luglio  1939,  n.
 1238),  il Tribunale di Udine, con due ordinanze di analogo contenuto
 (emesse entrambe il 7  maggio  1998  e  rispettivamente  iscritte  ai
 numeri  551  e 552 del registro ordinanze del 1998), ha sollevato, in
 riferimento agli artt.  3  e  97  della  Costituzione,  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 196, secondo e terzo comma,
 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio  decreto  n.  1238  del  1939
 (Ordinamento  dello  stato  civile),  che  attribuiscono al tribunale
 civile la competenza per l'applicazione delle  sanzioni  relative  ad
 infrazioni alle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile;
     che, ad avviso del Tribunale di Udine, le disposizioni denunciate
 violerebbero  l'art.  3  della  Costituzione,  sia  per disparita' di
 trattamento che per contrasto con  il  principio  di  ragionevolezza,
 giacche'  non  sarebbe giustificata l'attribuzione al tribunale della
 competenza   a   giudicare   le    infrazioni    alle    disposizioni
 dell'ordinamento  dello  stato  civile,  che  costituiscono  illeciti
 amministrativi sanzionati con il pagamento di una somma di danaro  di
 modesta  entita', mentre la disciplina comune prevede che le sanzioni
 amministrative   siano   applicate   da   organi    della    pubblica
 amministrazione   (legge   24  novembre  1981,  n.  689),  salvo  che
 l'illecito sia connesso con un reato; inoltre non sarebbe ragionevole
 attivare un organo giurisdizionale, con un procedimento piu'  oneroso
 anche  per  l'incolpato,  per  la punizione di infrazioni di limitata
 rilevanza e scarso allarme sociale, mentre la competenza a sanzionare
 comportamenti ben piu' gravi, ad esempio  in  materia  di  protezione
 ambientale  e  di  sicurezza  pubblica,  e'  attribuita alla pubblica
 amministrazione;
     che sarebbe inoltre violato il principio di buon andamento  della
 pubblica  amministrazione  (art.  97 della Costituzione), perche' per
 un'attivita'  sostanzialmente  amministrativa  verrebbe  attivato  un
 procedimento inutilmente complesso, nelle forme giurisdizionali.
   Considerato   che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale,
 sollevate dal Tribunale di Udine con ordinanze di identico contenuto,
 investono le medesime disposizioni e fanno  riferimento  agli  stessi
 parametri   costituzionali,   sicche'  i  relativi  giudizi,  essendo
 evidentemente connessi, possono essere riuniti per essere decisi  con
 unica pronuncia;
     che il dubbio di legittimita' costituzionale investe le norme che
 attribuiscono   al  tribunale  civile  la  competenza  ad  applicare,
 provvedendo in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero,
 la sanzione pecuniaria prevista per le infrazioni  alle  disposizioni
 dell'ordinamento dello stato civile che non costituiscono reato;
     che rientra nella discrezionalita' del legislatore, da esercitare
 nei   limiti  della  ragionevolezza,  stabilire  quali  organi  siano
 competenti ad applicare sanzioni, anche per illeciti qualificati come
 amministrativi, e disciplinare le relative procedure;
     che non appare irragionevole attribuire al tribunale, mediante un
 procedimento diretto ad assicurare  con  le  garanzie  proprie  della
 giurisdizione la difesa dell'incolpato, la competenza ad applicare la
 sanzione  pecuniaria  prevista nei confronti di chi, essendo tenuto a
 denunciare la nascita all'ufficiale dello stato  civile,  non  vi  ha
 provveduto  entro  dieci  giorni  dalla  nascita  stessa;  si tratta,
 difatti, di una competenza connessa a quella,  propria  dello  stesso
 tribunale,   di   dichiarare   valido,   con   il   procedimento   di
 rettificazione, l'atto di nascita formato in ritardo;
     che la disciplina degli atti concernenti lo stato civile, i quali
 ineriscono alla condizione della  persona,  e  le  sanzioni  previste
 hanno   un   carattere   di  specialita'  che  puo'  giustificare  la
 correlativa specialita'  della  competenza  attribuita  al  tribunale
 civile  per  la  cognizione,  in  forma  giurisdizionale, di illeciti
 amministrativi, tanto piu' che questi sono connessi con accertamenti,
 quelli relativi alla rettificazione degli atti  dello  stato  civile,
 che  hanno carattere giurisdizionale, determinando situazioni che non
 sono comparabili con quelle indicate dalle  ordinanze  di  rimessione
 quale  termine  di  raffronto, nelle quali l'autorita' amministrativa
 competente a ricevere il rapporto emana il provvedimento che ingiunge
 il pagamento della somma dovuta per la violazione;
     che,   come   piu'   volte   affermato    dalla    giurisprudenza
 costituzionale,   il  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione  (art.    97  della  Costituzione)   puo'   riferirsi
 all'amministrazione   della   giustizia   solo   per  quanto  attiene
 all'ordinamento degli uffici  giudiziari  ed  al  loro  funzionamento
 sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende all'esercizio della
 funzione   giurisdizionale   ed   all'attribuzione   delle   relative
 competenze (cfr. sentenza n. 53 del 1998; ordinanza n. 11  del  1999;
 ordinanze nn. 429 e 160 del 1998);
     che,    pertanto,   le   questioni   devono   essere   dichiarate
 manifestamente infondate.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di  legittimita' costituzionale degli artt. 196, secondo e
 terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto 9 luglio
 1939, n.   1238  (Ordinamento  dello  stato  civile),  sollevate,  in
 riferimento  agli  artt.  3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di
 Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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