N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1998

                                N. 159
 Ordinanza  emessa  il  23  settembre  1998  dal  pretore  di Roma nel
 procedimento penale a carico di De Cesaris Benedetto ed altro
 Ambiente (Tutela dell')  -  Rifiuti  pericolosi  -  Violazione  degli
 obblighi  di comunicazione e di tutela dei registri obbligatori e dei
 formulari  -  Lamentata  depenalizzazione  -  Eccesso  di  delega   -
 Riproposizione, per ritenuta permanenza della rilevanza, di questione
 oggetto  dell'ordinanza  della  Corte  costituzionale n. 108/1998, di
 restituzione atti per il riesame  della  rilevanza  alla  luce  delle
 modifiche normative apportate con d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
 (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).
 (Cost., art. 76).
(GU n.12 del 24-3-1999 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti del procedimento relativo a De Cesaris Benedetto e
 Vaciago Cesare;
   Letta l'ordinanza con cui la Corte costituzionale ha ordinato, alla
 luce  delle  sopravvenute  modifiche normative, la trasmissione degli
 atti a questo organo  giudicante  per  una  nuova  valutazione  della
 questione  di costituzionalita' sollevata con provvedimento di questo
 pretore del 19 maggio 1997;
   Ritenuto che in realta lo jus superveniens non ha inciso  in  alcun
 modo  sull'assetto  normativo de quo, sospetto di incostituzionalita,
 vigente all'epoca della pronunzia della citata ordinanza pretorile;
   Che pertanto le  argomentazioni  svolte  nella  predetta  ordinanza
 debbono ritenersi integralmente recepite nel presente provvedimento.
                               P. Q. M.
   Conferma il proprio provvedimento del 19 maggio 1997;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituizionale;
   Dispone  che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata
 a cura della cancelleria al presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata al presidente delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 23 settembre 1998.  Il pretore: Salvatore
   Letti  gli  atti del procedimento relativo a De Cesaris Benedetto e
 Vaciago Cesare, esaminata l'istanza formulata dal p.m. che ha chiesto
 sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52  del
 d.lgs. n. 22/1997 e udite le conclusioni dei difensori degli imputati
 sul punto, rileva quanto segue.
   I  prevenuti  sono stati tratti a giudizio per rispondere entrambi,
 in concorso tra loro, oltreche' del reato di  stoccaggio  di  rifiuti
 tossico-nocivi  in  assenza  della  prescritta  autorizzazione, delle
 fattispecie contravvenzionali di omessa tenuta e/o  compilazione  dei
 registri  di  carico e scarico relativi ai predetti rifiuti e mancata
 comunicazione nei termini di legge alle  autorita'  competenti  della
 quantita'  e  qualita'  dei  rifiuti  tossici in questione prodotti e
 smaltiti nell'anno, sanzionate all'epoca della emissione del  decreto
 di  citazione  a  giudizio dagli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del
 d.-l. n. 397/1988. Tali norme incriminatrici trovavano a loro  ragion
 d'essere  nella  esigenza  di garantire attraverso la comminazione di
 sanzioni penali un accurato controllo sulla natura  e  quantita'  dei
 rifiuti  tossico-nocivi,  finalizzato  ad assicurare l'adozione delle
 opportune cautele per la legittima gestione delle suddette sostanze o
 oggetti destinati all'abbandono, dalla fase della raccolta alla  fase
 residuale dello smaltimento delle stesse.
   Ebbene  a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 5
 febbraio 1997 e nella specie dell'art. 52 del citato testo  normativo
 i  comportamenti  omissivi  sopra  delineati  configurano attualmente
 soltanto illeciti di natura amministrativa.
   Tale sopravvenuta depenalizzazione ad avviso del p.m.  si  pone  in
 contrasto  con  il  dettato  costituzionale ed in particolare con gli
 artt. 10-11-76 e 77 della Costituzione in quanto non  rispondente  ai
 principi  e  criteri  direttivi determinati dalla legge delega del 22
 febbraio 1994, n. 146 contenente disposizioni per l'adempimento degli
 obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
 europee.
   Invero  ad  avviso di questo pretore le argomentazioni svolte dalla
 pubblica accusa a sostegno  della  eccezione  di  incostituzionalita'
 appaiono  condivisibili.  In  primo luogo l'art. 2, lettera d), primo
 periodo, della sopra richiamata legge delega infatti fa espressamente
 salva la applicazione delle norme penali  vigenti  (deve  intendersi,
 ovviamente  all'epoca  della  sua  emanazione),  stabilendo  poi  che
 soltanto   "ove   sia  necessario"  (e  quindi  esclusivamente  nella
 situazione   di   vuoto   normativo)   saranno   previste    sanzioni
 amministrative  e  penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei
 decreti legislativi delegati.  Risulta conseguentemente configurabile
 uno sconfinamento del Governo dai limiti delle direttive impartitegli
 dal Parlamento  laddove  ha  previsto  come  illecito  amministrativo
 all'art.  52  d.lgs.  n.  22/1997  un  comportamento  gia' penalmente
 sanzionato al momento della emanazione della legge delega del 1994.
   In secondo luogo, ad avviso di questo pretore,  il  citato  art.  2
 della  legge da ultimo richiamata sempre alla lettera d) evidenzia un
 ulteriore   motivo   di   contrasto   della   norma   sospettata   di
 incostituzionalita'   con  gli  artt.  77  e  76  della  Costituzione
 statuendo  quanto  segue:     "Le  sanzioni   penali,   nei   limiti,
 rispettivamente dell'ammenda fino a L. 20.000.000 e dell'arresto fino
 a tre anni, saranno previste in via alternativa o congiunta, solo nei
 casi  in  cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
 generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati
 dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689...".  Orbene
 non  puo'  dubitarsi che la predetta normativa in materia di tenuta e
 compilazione del registro di carico e  scarico  nel  caso  cui  venga
 disattesa  contribuisca  a  determinare  la  lesione o quanto meno la
 esposizione a pericolo  di  un  interesse  generale  dell'ordinamento
 interno che e' quello della tutela dell'ambiente inteso "come un bene
 unitario distinto ed autonomo dai beni che lo compongono". In realta'
 la  ottemperanza  agli obblighi, apparentemente solo formali inerenti
 ai predetti registri, si pone  come  fondamentale  presupposto  nella
 prospettiva  del  controllo  e  della  corretta  gestione  di  quelle
 sostanze che per caratteristiche di tossicita'  e  nocivita'  possono
 cagionare  se  non  adeguatamente classificate e trattate, seri danni
 ambientali. Tali norme costituiscono quindi  il  necessario  prodromo
 della repressione degli abusi in materia ambientale.
   Occorre  sottolineare  inoltre  che  il  richiamo fatto dall'art. 2
 della legge del 1994 agli artt. 34 e 35 della legge  n.  689/1981,  a
 soli   fini   esemplificativi   (la   legge   delega  recita  infatti
 testualmente "interessi generali... del tipo di quelli tutelati dagli
 artt. 34 e 35 della legge  24  novembre  1981,  n.  689"),  non  puo'
 ovviamente  ritenersi  preclusivo della individuazione in quell'ampio
 concetto ("interessi generali") delineato dal legislatore  delegante,
 delle   disposizioni   normative   in  materia  di  "registrazioni  e
 comunicazioni concernenti i rifiuti" dettate sicuramente  a  garanzia
 del   preminente   interesse  dell'ordinamento  interno  alla  tutela
 dell'ambiente.
   Appare infine utile sottolineare, seppur ad avviso di questo organo
 giudicante il rilievo  che  segue  travalica  da  quello  che  e'  il
 sommario  giudizio  di  rilevanza  e non manifesta infondatezza della
 questione  prospettata  dal  p.m.,  che  la  eventuale  pronunzia  di
 incostituzionalita'   da   parte   del   "giudice  delle  leggi"  non
 configurerebbe  quel  provvedimento  a  carattere  additivo  che   la
 Consulta,   in  forza  di  una  giurisprudenza  consolidata,  ritiene
 eccedente dall'ambito dei propri poteri.
   In realta' l'intervento richiesto  alla  Corte  costituzionale  non
 implicherebbe  nell'ipotesi  di dichiarazione di incostituzionalita',
 la creazione di un precetto penale o l'ampliamento di una fattispecie
 penale gia' definita, ma determinerebbe soltanto la caducazione della
 norma  in  contrasto  con  la carta costituzionale con la conseguente
 reviviscenza del precetto previgente o comunque  con  il  conseguente
 spianamento  della  strada al legislatore per riformulare il predetto
 precetto sulla base dei confini gia' delineati dal  Parlamento  nella
 legge delega.
   Alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato appare pertanto a questo
 pretore non manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  52  d.lgs.  n.  222/1997 per contrasto con
 l'art. 76 Cost..
   La questione si appalesa poi rilevante in quanto  il  giudizio  non
 puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della stessa.
   Non puo' essere infine disposta la separazione delle imputazioni in
 quanto  la  riunione delle stesse appare assolutamente necessaria per
 l'accertamento dei fatti.
                               P. Q. M.
   Sospende il processo relativo a  De  Cesaris  Benedetto  e  Vaciago
 Cesare  e  ordina  la  immediata  trasmissone  degli  atti alla Corte
 costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza letta all'udienza sia  notificata
 a  cura  della cancelleria al presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata al Presidente delle due Camere del parlamento.
     Roma, addi' 19 maggio 1997.  Il pretore: Salvatore
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