N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1998- 9 marzo 1999
N. 175 Ordinanza emessa il 10 luglio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1999) dalla Comissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Ufficio imposte dirette di Formia contro Gaudino Fulvio Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione e imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Violazione del principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28). (Cost., artt. 3, 24 e 97).(GU n.13 del 31-3-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 15 maggio 1997 depositato il 23 dicembre 1997, avverso la sentenza 9 giugno 1996, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Latina da imposte dirette di Formia, controparti: Gaudino Fulvio, residente a Formia (Latina), in via G. Paone; atti impugnati cart. pagamento n. 5400072 - IRPEF '98; F a t t o Con ricorso del 2 aprile 1996 il sig. Gaudino Fulvio impugnava davanti alla Commissione tributaria di I grado di Latina la cartella di pagamento per complessive L. 3.475.190 richiestegli per la liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 800/1973 in relazione alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1988, eccependo che tale liquidazione era avvenuta oltre i termini di legge e cioe' oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione ed inoltre oltre il maggior termine quinquennale di presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decisione n. 9 giugno 1996 la commissione tributaria provinciale di Latina, Sezione n. 6 accoglieva il ricorso. Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'Ufficio. Nel suo atto di appello l'Ufficio sostiene che la decisione di I grado, che ha affermato il principio secondo il quale il Centro di Servizio deve entro "il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione procedere alle rettifiche ed alla conseguente iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate, e' errata. A parere dell'Ufficio infatti la liquidazione dell'imposta (da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo) e' cosa diversa dall'iscrizione a ruolo, che invece deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; chiede pertanto la riforma della impugnata decisione D i r i t t o La Commissione osserva che la questione essenziale della fattispecie in esame e' data dalla natura del termine di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tale termine la natura di termine decadenziale e perentorio ed alla sopravvenuta norma di cui all'art. 28 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, titolato "Norma interpretativa", che stabilisce che il primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 "deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza". La Corte di Cassazione, confermando un orientamento gia' emerso in molte decisioni dei giudici di merito, con una prima sentenza, la n. 7088, I Sezione, del 9 maggio 1997/29 luglio 1997, aveva affermato il principio che il termine stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - a norma del quale la liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quelo di presentazione - e' da intendersi stabilito a pena di decadenza e deve essere riferito alla iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, atto conclusivo della fase di accertamento dell'imposta, la cui iscrizione a ruolo non puo' essere effettuata entro il termine piu' lungo di cui all'art. 17 comma i del d.P.R. n. 602/1973. Con la seconda sentenza, la n. 12442, I Sezione, del 24 settembre 1997/9 dicembre 1997, la Suprema Corte ha confermato che il termine stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e' di decadenza, chiarendo altresi' che quello fissato dall'art. 17 comma i del d.P.R. n. 602/1973 riguarda la riscossione delle imposte nell'ammontare risultante dalla dichiarazione del contribuente, senza che la stessa sia in alcun modo modificata, mentre il primo concerne l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate a seguito del controllo formale della dichiarazione. In presenza di tale ineccepibile e, percio', assolutamente condivisibile orientamento giurisprudenziale, suscita notevoli perplessita', sotto il profilo della sua conformita' ai principi costituzionali, la sopravvenienza di una norma interpretativa come l'art. 28, che attribuisce carattere ordinatorio al termine dell'art. 36-bis ed afferma che non e' stabilito a pena di decadenza, perche' appare, in primo luogo, chiaramente in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art 3 della Costituzione, posto che i contribuenti sarebbero discriminati tra coloro che hanno gia' ottenuto una decisione passata in giudicato e conforme alla giurisprudenza consolidata e quindi a questi favorevole e quelli che invece, per motivi indipendenti dalla loro volonta' e magari per imposte relative ad anni ancora piu' remoti, che invece rientrerebbero nella previsione dell'art. 28. Si pone, in altri termini e ed anche sotto altro profilo, il problema della retroattivita' della norma interpretativa che puo' essere giustificata solo in presenza di precedenti, obiettive difficolta' interpretative ed esegetiche di una norma, mentre nella specie una giurisprudenza consolidata ed autorevole aveva univocamente interpretato l'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. In tale contesto la norma interpretativa sopravvenuta appare altresi chiaramente in contrasto con il principio della imparzialita' dell'attivita' della Pubblica Amministrazione nonche' con quello che impone e presuppone un rapporto paritario tra le parti nel rapporto tributario. Sussistono pertanto sufficienti motivi per ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge n. 449 del 1997. La Commissione tributaria regionale di Roma, Sezione n. 47;
P. Q. M. Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge n. 449 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Depuati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 10 luglio 1998 Il presidente: Rapana' Il relatore: Tarantino 99C0263