N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1998- 9 marzo 1999

                                N. 175
  Ordinanza   emessa   il   10   luglio  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 9 marzo 1999) dalla Comissione tributaria regionale
 di Roma sul ricorso proposto da Ufficio  imposte  dirette  di  Formia
 contro Gaudino Fulvio
 Imposta  sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione
    e imposte dovute, in base alle dichiarazioni  dei  contribuenti  -
    Termine  posto  all'Amministrazione  finanziaria per l'attivazione
    della  relativa  procedura  -  Qualificazione  di  tale   termine,
    mediante  norma  interpretativa, come ordinatorio, non comportante
    decadenza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione  del
    diritto  di  azione  - Violazione del principio di imparzialita' e
    buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 24 e 97).
(GU n.13 del 31-3-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 15 maggio
 1997 depositato il 23 dicembre 1997, avverso  la  sentenza  9  giugno
 1996,  emessa  dalla  commissione tributaria provinciale di Latina da
 imposte dirette di Formia, controparti: Gaudino Fulvio,  residente  a
 Formia  (Latina),  in via G. Paone; atti impugnati cart. pagamento n.
 5400072 - IRPEF '98;
                               F a t t o
   Con ricorso del 2 aprile 1996  il  sig.  Gaudino  Fulvio  impugnava
 davanti alla Commissione tributaria di  I grado di Latina la cartella
 di  pagamento  per  complessive  L.  3.475.190  richiestegli  per  la
 liquidazione  ai  sensi  dell'art.  36-bis  d.P.R.  n.  800/1973   in
 relazione  alla  dichiarazione dei redditi per l'anno 1988, eccependo
 che tale liquidazione era avvenuta oltre i termini di legge  e  cioe'
 oltre   il   31   dicembre   dell'anno   successivo  a  quello  della
 presentazione della dichiarazione ed inoltre oltre il maggior termine
 quinquennale di presentazione della dichiarazione dei redditi.
   Con  decisione  n.  9  giugno  1996   la   commissione   tributaria
 provinciale di Latina, Sezione n. 6 accoglieva il ricorso.
   Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'Ufficio.
   Nel  suo  atto  di appello l'Ufficio sostiene che la decisione di I
 grado, che ha affermato il principio secondo il quale  il  Centro  di
 Servizio  deve  entro  "il  31  dicembre  dell'anno  successivo  alla
 presentazione della dichiarazione procedere alle rettifiche  ed  alla
 conseguente  iscrizione  a ruolo delle maggiori imposte liquidate, e'
 errata. A parere dell'Ufficio infatti  la  liquidazione  dell'imposta
 (da  effettuarsi  entro  il 31 dicembre dell'anno successivo) e' cosa
 diversa dall'iscrizione a ruolo, che invece  deve  essere  effettuata
 entro  il  31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  a  quello  di
 presentazione; chiede pertanto la riforma della impugnata decisione
                             D i r i t t o
   La  Commissione  osserva  che   la   questione   essenziale   della
 fattispecie in esame e' data dalla natura del termine di cui all'art.
 36-bis   del   d.P.R.   n.   600/1973  in  relazione  al  consolidato
 orientamento giurisprudenziale che  attribuisce  a  tale  termine  la
 natura  di  termine  decadenziale  e  perentorio ed alla sopravvenuta
 norma di cui all'art.  28  della  Legge  27  dicembre  1997  n.  449,
 titolato  "Norma  interpretativa",  che stabilisce che il primo comma
 dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 "deve essere interpretato nel
 senso che il termine in esso indicato, avendo carattere  ordinatorio,
 non e' stabilito a pena di decadenza".
   La  Corte di Cassazione, confermando un orientamento gia' emerso in
 molte decisioni dei giudici di merito, con una prima sentenza, la  n.
 7088, I Sezione, del 9 maggio 1997/29 luglio 1997, aveva affermato il
 principio  che  il termine stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis
 del d.P.R.  29  settembre  1973  n.  600  -  a  norma  del  quale  la
 liquidazione  dell'imposta risultante dalla dichiarazione deve essere
 effettuata entro il 31 dicembre dell'anno    successivo  a  quelo  di
 presentazione - e' da intendersi stabilito a pena di decadenza e deve
 essere  riferito alla iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, atto
 conclusivo della fase di accertamento dell'imposta, la cui iscrizione
 a ruolo non puo' essere effettuata entro il termine piu' lungo di cui
 all'art.  17 comma i del d.P.R. n. 602/1973.
   Con la seconda sentenza, la n. 12442, I Sezione, del  24  settembre
 1997/9  dicembre  1997, la Suprema Corte ha confermato che il termine
 stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis del  d.P.R.  29  settembre
 1973  n.  600  e' di decadenza, chiarendo altresi' che quello fissato
 dall'art. 17 comma i del d.P.R. n. 602/1973 riguarda  la  riscossione
 delle  imposte  nell'ammontare  risultante  dalla  dichiarazione  del
 contribuente, senza che la  stessa  sia  in  alcun  modo  modificata,
 mentre  il primo concerne l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte
 liquidate a seguito del controllo formale della dichiarazione.
   In  presenza  di  tale  ineccepibile  e,   percio',   assolutamente
 condivisibile   orientamento   giurisprudenziale,   suscita  notevoli
 perplessita', sotto il profilo  della  sua  conformita'  ai  principi
 costituzionali,  la  sopravvenienza  di una norma interpretativa come
 l'art. 28, che attribuisce carattere ordinatorio al termine dell'art.
 36-bis ed afferma che non e' stabilito a pena di  decadenza,  perche'
 appare,  in primo luogo, chiaramente in contrasto con il principio di
 uguaglianza  di  cui  all'art  3  della  Costituzione,  posto  che  i
 contribuenti   sarebbero  discriminati  tra  coloro  che  hanno  gia'
 ottenuto  una  decisione  passata  in  giudicato  e   conforme   alla
 giurisprudenza  consolidata e quindi a questi favorevole e quelli che
 invece, per motivi indipendenti dalla  loro  volonta'  e  magari  per
 imposte   relative   ad   anni   ancora   piu'   remoti,  che  invece
 rientrerebbero nella previsione dell'art. 28.
   Si pone, in altri termini  e  ed  anche  sotto  altro  profilo,  il
 problema  della  retroattivita'  della  norma interpretativa che puo'
 essere  giustificata  solo  in  presenza  di  precedenti,   obiettive
 difficolta'  interpretative  ed esegetiche di una norma, mentre nella
 specie   una   giurisprudenza   consolidata   ed   autorevole   aveva
 univocamente interpretato l'art.  36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973
 n. 600.
   In  tale  contesto  la  norma  interpretativa  sopravvenuta  appare
 altresi chiaramente in contrasto con il principio della imparzialita'
 dell'attivita' della Pubblica Amministrazione nonche' con quello  che
 impone  e  presuppone un rapporto paritario tra le parti nel rapporto
 tributario.
   Sussistono   pertanto   sufficienti   motivi   per   ritenere   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 28 della legge n. 449 del 1997.
   La Commissione tributaria regionale di Roma, Sezione n. 47;
                               P. Q. M.
   Dichiara d'ufficio rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge n.
 449  del  1997,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e   97   della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata ai Presidenti della Camera dei Depuati e
 del Senato della Repubblica.
     Roma, addi' 10 luglio 1998
                         Il presidente: Rapana'
                                                Il relatore: Tarantino
 99C0263