N. 72 ORDINANZA 11 - 18 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Depenalizzazione della fattispecie di esercizio
 non autorizzato di deposito di oli minerali  e  di  distribuzione  di
 carburanti   -   Trattamento  sanzionatorio  penale  differenziato  -
 Riferimento alla  costante  giurisprudenza  della  Corte  in  materia
 (mancata  indicazione  dei  termini  e dei motivi della remissione) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 48; d.-l. 30  agosto  1993,  n.
 331, art. 12, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge
 29 ottobre 1993, n. 427).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.12 del 24-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del  decreto
 legislativo  26  ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
 legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
 relative  sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3,
 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione  delle  disposizioni
 in  materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
 alcoliche, sui tabacchi lavorati e  in  materia  di  IVA  con  quelle
 recate   da   direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
 armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti  la  disciplina  dei
 centri  autorizzati  di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi
 di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR  dei  redditi  di  impresa  fino
 all'ammontare   corrispondente   al  contributo  diretto  lavorativo,
 l'istituzione per il 1993 di  un'imposta  erariale  straordinaria  su
 taluni  beni  ed  altre  disposizioni  tributarie),  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  24 febbraio 1998 dal pretore di Locri, sezione
 distaccata di Siderno, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1998
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  27,  prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 gennaio 1999 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a  carico  di  un
 imputato del reato di cui all'art. 25, comma 2, del testo unico delle
 disposizioni   di  carattere  legislativo  concernenti  l'imposta  di
 fabbricazione degli spiriti (d. m. 8 luglio 1924), per detenzione non
 autorizzata di  alcool  denaturato,  il  pretore  di  Locri,  sezione
 distaccata  di  Siderno,  con  ordinanza  in data 24 febbraio 1998 ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 48 del decreto  legislativo  26
 ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico delle disposizioni legislative
 concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
 sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3, del d.-l.
 30  agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia
 di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande  alcoliche,
 sui  tabacchi  lavorati  e  in  materia  di  IVA con quelle recate da
 direttive CEE e modificazioni  conseguenti  a  detta  armonizzazione,
 nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati
 di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei  rimborsi  di  imposta,
 l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
 corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
 1993  di  un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
 disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla  legge
 29  ottobre  1993,  n.  427, nella parte in cui riconoscono efficacia
 retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio
 non autorizzato di deposito di oli minerali  e  di  distribuzione  di
 carburanti,  prevista dall'art. 13, comma 1, del d.-l. 5 maggio 1957,
 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle  frodi
 nel settore degli oli minerali), convertito, con modificazioni, dalla
 legge  2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della
 fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, oggetto del procedimento
 penale in decisione;
     che, ad  avviso  del  remittente,  la  condotta  retroattivamente
 depenalizzata  (esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali
 e distribuzione di  carburanti)  sarebbe  in  tutto  coincidente  con
 quella  contestata  all'imputato (detenzione non autorizzata di alcol
 denaturato), sicche' il diverso trattamento sanzionatorio  delle  due
 fattispecie sarebbe manifestamente irragionevole e, conseguentemente,
 contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione;
     che  la questione di legittimita' costituzionale sarebbe, secondo
 il  giudice  a  quo  rilevante  per  la  definizione  del   giudizio,
 "dipendendo   dalla   sua   decisione   la  rilevanza  penale  ovvero
 amministrativa della condotta in contestazione".
   Considerato che l'ordinanza di remissione non fa riferimento alcuno
 alla  fattispecie  oggetto  del  giudizio, non specificando nemmeno i
 quantitativi di spiriti in deposito;
     che la indicazione di tali quantitativi appare indispensabile per
 adeguatamente motivare  in  ordine  alla  rilevanza  della  questione
 sollevata, poiche' la normativa che il giudice a quo ritiene di dover
 applicare,  in  conseguenza  della  denunciata irretroattivita' della
 intervenuta depenalizzazione, sottopone  a  sanzione  penale  solo  i
 depositi di spiriti eccedenti determinati quantitativi (artt. 25 e 45
 del  d.m.  8  luglio 1924; ma v. anche l'art. 12 della legge 28 marzo
 1968, n. 415);
     che, pertanto, non risulta osservata  la  prescrizione  dell'art.
 23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
 funzionamento della Corte costituzionale), che impone al  giudice  di
 indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione;
     che,    conseguentemente,    in    conformita'    alla   costante
 giurisprudenza di questa Corte, la questione deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale degli artt. 48 del decreto legislativo 26
 ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico delle disposizioni legislative
 concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
 sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto
 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
 sugli   oli  minerali,  sull'alcole,  sulle  bevande  alcoliche,  sui
 tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da  direttive
 CEE  e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati
 di  assistenza  fiscale,  le  procedure  dei  rimborsi  di   imposta,
 l'esclusione  dall'ILOR  dei  redditi  di  impresa fino all'ammontare
 corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
 1993 di un'imposta erariale straordinaria su  taluni  beni  ed  altre
 disposizioni  tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge
 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art.  3  della
 Costituzione,  dal  pretore  di Locri, sezione distaccata di Siderno,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
 Il Presidente: Granata
 Il redattore: Mezzanotte
 Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0269