N. 73 ORDINANZA 11 - 18 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  in  genere  -  Illegale  detenzione di armi comuni da sparo -
 Mancata distinzione della posizione di chi non abbia  mai  denunciato
 la  detenzione  di  un'arma  da  quella  di chi non abbia ripetuto la
 denuncia di un'arma gia' regolarmente denunciata  e  pervenutagli  in
 eredita'  -  Questione gia' dichiarata manifestamente infondata dalla
 Corte con ordinanza n. 145/1998 - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 14 ottobre 1974, n. 497,
 artt. 10 e 14).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.12 del 24-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 38 del regio
 decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi  di  pubblica
 sicurezza),  2  e  7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni
 per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre  1974,
 n.  497  (Nuove norme contro la criminalita'), promosso con ordinanza
 emessa il 29 gennaio 1998 dal giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso  il  Tribunale  di  Messina,  iscritta  al n. 347 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di una  persona
 imputata del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre
 1974,  n.  497  (Nuove  norme  contro  la  criminalita'),  per  avere
 illegalmente detenuto un fucile da caccia ad una  canna  calibro  32,
 gia'  denunciato  dal suo dante causa e pervenutole iure successionis
 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina
 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 38 del  regio  decreto  18
 giugno 1931, n.  773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
 2  e  7  della  legge  2  ottobre  1967,  n. 895 (Disposizioni per il
 controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n.  497
 (Nuove  norme contro la criminalita'), nella parte in cui, prevedendo
 come reato la illegale  detenzione  di  armi  comuni  da  sparo,  non
 distinguono   la  posizione  di  chi  non  abbia  mai  denunciato  la
 detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia
 di un'arma gia' regolarmente denunciata e pervenutagli in eredita';
     che, ad avviso del  remittente,  la  previsione  di  un  medesimo
 trattamento  sanzionatorio  per  casi  completamente diversi tra loro
 comporterebbe una  disparita'  di  trattamento  censurabile  in  base
 all'art. 3 della Costituzione;
     che  -  argomenta  ancora  il giudice a quo - chi detiene un'arma
 gia' denunciata a lui pervenuta  iure  successionis  dovrebbe  essere
 esente da responsabilita' o tutt'al piu' punito a titolo di colpa per
 non  essersi  informato  presso  le  competenti autorita' di pubblica
 sicurezza  in  merito  agli  obblighi  conseguenti  alla  morte di un
 congiunto detentore  di  armi  regolarmente  denunciate,  ovvero  con
 sanzione  amministrativa  per non aver tempestivamente segnalato agli
 organi di polizia il possesso dell'arma ereditata.
   Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di   remissione,
 analoga  questione e' stata dichiarata da questa Corte manifestamente
 infondata  con  ordinanza  n.  145  del  1998,  e  che  non   vengono
 prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;
     che,  pertanto,  anche  la questione sollevata dal giudice per le
 indagini preliminari presso  il  Tribunale  di  Messina  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  38 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773 (Testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza),  2  e  7  della
 legge  2  ottobre  1967,  n. 895 (Disposizioni per il controllo delle
 armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974,  n.  497  (Nuove  norme
 contro  la  criminalita'), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
 Il Presidente: Granata
 Il redattore: Mezzanotte
 Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0270