N. 75 ORDINANZA 11 - 18 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato e procuratore - Possibilita' per i praticanti avvocati dopo
 l'anno  dalla  iscrizione  nell'apposito  registro speciale di essere
 ammessi, per non piu' di sei anni, al patrocinio davanti alle preture
 del distretto - Questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con
 sentenza n. 5/1999 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P. art. 82, terzo comma,  come  sostituito  dall'art.  20  della
 legge  21 novembre 1991, n. 374; legge n. 374/1991, art. 47; r. d.-l.
 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8).
 
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma).
 
(GU n.12 del 24-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,
  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  82, terzo
 comma, del codice di procedura civile, come sostituito  dall'art.  20
 della  legge  21  novembre  1991,  n. 374 (Istituzione del giudice di
 pace); dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre  1991,  n.  374;
 dell'art.    8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento
 delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con  ordinanza
 emessa il 2 luglio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile
 vertente  tra  le  associazioni  culturali  "Teatro Aperto" e "Teatri
 Possibili",  iscritta  al  n.  731  del  registro  ordinanze  1998  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito nella camera di consiglio del 24  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio nel quale l'avvocato che
 rappresentava e difendeva la parte attrice aveva conferito la  delega
 per  essere  sostituito  in udienza ad un laureato in giurisprudenza,
 iscritto  nel  registro  dei  praticanti  avvocati  ed   ammesso   ad
 esercitare  il  patrocinio  davanti  alle  preture  del distretto, il
 pretore di  Milano,  con  ordinanza  emessa  il  2  luglio  1998,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale: dell'art. 82,
 terzo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,  come   sostituito
 dall'art.  20  della  legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
 giudice di pace); dell'art.   47 della  medesima  legge  21  novembre
 1991,  n.  374; dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578
 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore);
     che    queste     disposizioni,     secondo     l'interpretazione
 giurisprudenziale  prevalente  e che il giudice rimettente condivide,
 consentirebbero al praticante avvocato, dopo un anno dalla iscrizione
 nell'apposito  registro  tenuto  dal  Consiglio   dell'ordine   degli
 avvocati,   di   essere  ammesso  ad  esercitare  temporaneamente  il
 patrocinio e la difesa per tutte le cause di competenza  del  pretore
 davanti alle preture del distretto;
     che  il  pretore  di Milano, nel motivare il denunciato contrasto
 con l'art. 33, quinto  comma,  della  Costituzione,  ricorda  che  la
 giurisprudenza   costituzionale   ha  affermato  che  la  legge  puo'
 riservare  l'esercizio  di  determinate  attivita'  professionali   a
 soggetti  iscritti,  sulla  base  di requisiti culturali, in appositi
 albi, ma in  tal  caso  e'  necessaria  una  verifica  dell'idoneita'
 tecnica  mediante  l'esame  di  Stato  richiesto  per  l'abilitazione
 all'esercizio professionale; lo stesso giudice ritiene che  ammettere
 al  patrocinio,  anche  per  cause  che  possono  presentare notevoli
 difficolta', i praticanti avvocati, i quali non hanno ancora superato
 l'esame di Stato prescritto per l'esercizio della professione,  possa
 essere  in  contrasto  con il diritto di difesa in giudizio (art. 24,
 secondo comma, della Costituzione), giacche' non  sarebbe  assicurata
 alle  parti  una  difesa tecnica adeguata alle conseguenze permanenti
 che possono loro derivare, tanto piu' che il valore  delle  cause  di
 competenza  del pretore e' stato decuplicato (art. 8 cod. proc. civ.,
 nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353
 e  successive  modificazioni).  Inoltre,  consentire  ai   praticanti
 avvocati  la  rappresentanza  e difesa in giudizio determinerebbe, in
 contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,   una   irragionevole
 disparita'  nel trattamento di situazioni analoghe, sia perche' nelle
 altre professioni per il cui esercizio e'  egualmente  prescritto  il
 superamento di un esame di Stato i praticanti non potrebbero svolgere
 neppure  temporaneamente  e  per  questioni  di  minore importanza la
 relativa professione, sia perche',  nell'ambito  del  patrocinio  cui
 sono   ammessi   i  praticanti  avvocati  a  seguito  della  prevista
 soppressione delle preture, alcune cause pendenti davanti al  pretore
 verranno decise da questo giudice con la difesa affidata a praticanti
 avvocati,  mentre  altre  proseguiranno  dinanzi  al  giudice  unico,
 davanti al quale, secondo il giudice rimettente, tale patrocinio  non
 sara' ammesso.
   Considerato che la questione di legittimita' costituzionale investe
 esclusivamente  l'art.  8  del  regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578
 (Ordinamento delle professioni  di  avvocato  e  procuratore),  quale
 risulta  dal testo prima sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio
 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio  davanti  alle
 preture e degli esami per la professione di procuratore legale) e poi
 modificato,   solo   per  la  durata  del  patrocinio  consentito  ai
 praticanti,  dall'art.  10  della  legge  27  giugno  1988,  n.   242
 (Modifiche  alla  disciplina  degli  esami  di  procuratore  legale):
 difatti e' questa la norma che consente ai praticanti avvocati,  dopo
 un  anno  dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal
 Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare
 il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti  alle
 preture del distretto, mentre invece le altre disposizioni denunciate
 non disciplinano tale situazione;
     che  la  legge  puo'  riservare  agli  iscritti  in appositi albi
 l'esercizio  di  determinate  professioni,  che   presuppongono   una
 particolare   capacita'  tecnica  e  richiedono,  per  assicurare  il
 corretto svolgimento dell'attivita'  professionale,  sia  a  garanzia
 della   collettivita'   che   a   protezione  dei  destinatari  delle
 prestazioni, una specifica idoneita' (sentenze n. 456 del 1993, n. 29
 del  1990  e  n.  77  del  1964).  Per  l'abilitazione  all'esercizio
 professionale  e'  prescritto  un  esame  di Stato (art.   33, quinto
 comma, Cost.), che consente di verificare l'idoneita' tecnica di chi,
 avendo i  requisiti  richiesti,  intenda  accedere  alla  professione
 ottenendo   l'iscrizione  nell'apposito  albo.  Il  legislatore  puo'
 stabilire che  in  taluni  casi  si  prescinda  dall'esame  di  Stato
 (sentenza  n.  127 del 1985), quando l'idoneita' tecnica sia stata in
 altro  modo  verificata  e  sussistano   apprezzabili   ragioni   che
 giustifichino l'eccezione;
     che  la  disposizione  denunciata,  consentendo  di  ammettere  i
 laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica professionale  ed
 hanno frequentato per un anno lo studio di un avvocato, ad esercitare
 il  patrocinio  per  un tempo determinato e per questioni di limitata
 competenza, si inserisce nel sistema della pratica forense, che  deve
 essere  lodevolmente  e  proficuamente esercitata per almeno due anni
 compiendo attivita' proprie della professione, le quali costituiscono
 elemento della formazione professionale (artt. 2 e 6  del  d.P.R.  10
 aprile 1990, n. 101), prima che il praticante sia ammesso a sostenere
 gli   esami   di  abilitazione,  superati  i  quali  puo'  conseguire
 l'iscrizione nell'albo professionale;
     che  la  temporanea  e  limitata  ammissione  al  patrocinio  nel
 contesto della pratica professionale presuppone una previa verifica e
 valutazione,   da   parte  dello  stesso  ordine  professionale,  del
 tirocinio gia' svolto presso lo studio e sotto  il  controllo  di  un
 avvocato (artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 101 del 1990) e non configura una
 deroga   alla   regola   dell'esame   di   Stato  per  l'abilitazione
 all'esercizio professionale, giacche' consente un'attivita', soggetta
 al controllo dell'ordine professionale,  compresa  nell'ambito  della
 pratica  forense  e  che  si  giustifica  nei  limiti in cui essa sia
 preordinata agli esami di abilitazione;
     che la possibilita' di affidare ad un praticante  procuratore  la
 rappresentanza  nell'udienza  dinanzi  al  pretore,  come  del  resto
 espressamente prevede l'art. 9, quarto  comma,  del  regio  d.-l.  n.
 1578  del  1933,  non lede il diritto di difendersi in giudizio (art.
 24, secondo comma, Cost.), giacche' si  tratta  di  attivita'  svolta
 sotto  la responsabilita' dell'avvocato che ha nominato il sostituto,
 con un  incarico  attribuito  ad  un  soggetto  che,  sulla  base  di
 determinati requisiti, e' stato ammesso, sia pure temporaneamente, al
 patrocinio;
     che,  inoltre,  la  configurazione  del  patrocinio, per un tempo
 determinato e per questioni di  limitata  competenza,  come  elemento
 della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione
 del  principio  costituzionale  di  eguaglianza, sia perche' non puo'
 essere effettuato utilmente il raffronto con la disciplina  di  altre
 professioni,   peraltro   neppure   specificate   nell'ordinanza   di
 rimessione,  prendendo  in  esame  uno  solo   degli   elementi   che
 caratterizzano le attivita' preordinate all'accesso alla professione,
 sia  perche'  e'  inesatto il presupposto enunciato nell'ordinanza di
 rimessione quanto al patrocinio dei praticanti  avvocati  dinanzi  al
 giudice  unico,  patrocinio  al  quale  essi  continueranno ad essere
 ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza  attribuiti  alla
 competenza del pretore;
     che  analoghi  dubbi di costituzionalita', sollevati dallo stesso
 giudice rimettente, sono stati  gia'  dichiarati,  dopo  l'emanazione
 dell'ordinanza  di  rinvio,  non  fondati  (sentenza  n. 5 del 1999),
 sicche'  la  questione  deve  essere  ora  dichiarata  manifestamente
 infondata,  non essendo stati proposti profili o argomenti diversi ed
 ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  82,  terzo  comma, del codice di procedura
 civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n.
 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art.  47  della  medesima
 legge  21  novembre  1991,  n.  374  e dell'art. 8 del regio d.-l. 27
 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di  avvocato  e
 procuratore),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, secondo
 comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di  Milano
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
 Il Presidente: Granata
 Il redattore: Mirabelli
 Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
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