N. 88 SENTENZA 12 - 23 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Lavoro   -   Regione  Sicilia     -    Svolgimento    di    funzioni
 istituzionali degli   uffici centrali e  periferici  dell'assessorato
 regionale del lavoro nonche' dell'agenzia regionale per l'impiego  da
 parte   di strutture  private  e del relativo  personale, mediante un
 sistema  di   convenzioni   -   Promulgazione   della   deliberazione
 legislativa  con  omissione  delle  disposizioni  impugnate - Carenza
 dell'oggetto  del giudizio - Cessazione della materia del contendere.
 
 (Legge regione Sicilia 28 luglio 1997, artt. 19, secondo  comma,  22,
 23 e 27, primo e terzo comma).
 
(GU n.13 del 31-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente:  dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 19, comma  2,
 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge Regione Sicilia approvata il 28
 luglio  1997,  recante  "Misure  di  politiche  attive  del lavoro in
 Sicilia. Modifiche alla legge regionale  21  dicembre  1995,  n.  85.
 Norme  in  materia di Attivita' produttive e di Sanita'. Disposizioni
 varie", promosso con ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per  la
 Regione  Siciliana,  notificato  il  5  agosto  1997,  depositato  in
 Cancelleria il 13 successivo  ed  iscritto  al  n.  52  del  registro
 ricorsi 1997;
   Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Con  ricorso  notificato il 5 agosto 1997, e depositato il
 successivo 13 agosto, il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
 Siciliana  ha impugnato gli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e
 3, della legge approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  28
 luglio  1997,  recante  "Misure  di  politiche  attive  del lavoro in
 Sicilia. Modifiche alla legge regionale  21  dicembre  1995,  n.  85.
 Norme  in  materia di Attivita' produttive e di Sanita'. Disposizioni
 varie".
   La prima delle disposizioni impugnate, ad  avviso  del  ricorrente,
 viola  l'art.  12  dello  statuto  per  la Regione Siciliana, poiche'
 attribuisce all'Assessore regionale  per  il  lavoro  il  compito  di
 stabilire  la  disciplina  di  attuazione della legge, che invece, ai
 sensi  dell'art.    12,  dovrebbe  essere  deliberata   con   proprio
 regolamento dal Governo regionale.
   Il  successivo  art. 22 contrasterebbe poi con gli articoli 14 e 17
 dello statuto speciale, nonche' con l'art. 97 della Costituzione,  in
 quanto, stabilendo, al primo comma, che gli uffici giudiziari e delle
 prefetture   dell'isola  possono  "presentare  progetti  di  utilita'
 collettiva di cui agli articoli  1  e  2  della  legge  regionale  21
 dicembre  1995,  n.  85",  dispone in materia di organizzazione degli
 uffici statali.  Il vizio di costituzionalita' riguarderebbe anche il
 secondo comma, che specifica il contenuto  dei  progetti  di  cui  le
 amministrazioni  statali  indicate  potrebbero  avvalersi, nonche' il
 terzo comma, il quale, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione,
 destina risorse regionali all'espletamento di funzioni statali.
   L'art. 23  della  legge  regionale  in  esame,  prevedendo  che  "i
 progetti  di  lavori  socialmente  utili  possono  essere  rivolti  a
 supporto  delle  attivita'  istituzionali  degli   Enti   attuatori",
 contrasta  in  primo  luogo,  secondo il Commissario dello Stato, con
 l'art.  17,  lett.  f),  dello  statuto  speciale.  La  disposizione,
 infatti,  violerebbe  il  principio  fondamentale  della legislazione
 statale stabilito, in materia, tanto dall'art. 14  del  decreto-legge
 16   maggio   1994,  n.  299  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
 occupazione  e  di  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali),   quanto
 dall'art.  22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
 promozione  dell'occupazione),  secondo  cui  il  ricorso  ai  lavori
 socialmente utili deve essere finalizzato soltanto al "raggiungimento
 di  obiettivi di carattere straordinario degli enti attuatori per ben
 individuati  ambiti  di  intervento",  con   esclusione   invece   di
 obbiettivi  connessi  ai fini istituzionali degli enti predetti.  Per
 gli stessi motivi, inoltre, l'istituto previsto dalla disposizione in
 oggetto, in quanto del tutto "antinomico nei confronti del processo
  .. di riforma della burocrazia", si porrebbe in contrasto  non  solo
 con  l'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
 per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
 di   sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di  finanza
 territoriale),  ma anche con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,
 in    quanto    consentirebbe    l'utilizzazione    nella    pubblica
 amministrazione  di  personale  di  cui  non si siano preventivamente
 valutati i prescritti requisiti attitudinali.
   Secondo il ricorrente, infine, il primo ed il terzo comma dell'art.
 27 della legge regionale in oggetto contrastano con gli  articoli  3,
 51  e  97  della Costituzione, nonche' con l'art. 14, lett. f), dello
 statuto speciale,  poiche'  prevedono  lo  svolgimento  di  "funzioni
 istituzionali  degli  uffici  centrali  e periferici dell'Assessorato
 regionale del lavoro nonche' dell'Agenzia regionale per l'impiego  da
 parte  di  strutture  private  e  del  relativo personale mediante un
 sistema  di  convenzioni",  e   quindi   consentono   alla   pubblica
 amministrazione   regionale   di   avvalersi  "di  personale  di  cui
 preventivamente non sia stata valutata con criteri di  imparzialita',
 l'idoneita'  e  la professionalita'". Ad avviso del Commissario dello
 Stato le due disposizioni violerebbero inoltre sia  l'art.  81  della
 Costituzione, per  l'omessa indicazione delle risorse finanziarie con
 cui  far  fronte  all'impegno derivante dalle convenzioni, sia l'art.
 136,  per  la  sostanziale  elusione  della  sentenza   della   Corte
 costituzionale  20  luglio  1995,  n.  407,  avente  ad  oggetto  una
 disciplina regionale di segno analogo.
   2. - La Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio.
   3. - Successivamente all'instaurazione del  giudizio  innanzi  alla
 Corte  costituzionale,  il  Presidente  della  Regione  Siciliana  ha
 promulgato la legge impugnata come legge regionale 7 agosto 1997,  n.
 30  -  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
 43 dell'11 agosto 1997 - omettendone gli articoli 19, comma 2, 22, 23
 e 27, commi 1 e 3, avverso i quali il Commissario dello  Stato  aveva
 proposto ricorso.
   In  una memoria presentata in prossimita' dell'udienza l'Avvocatura
 generale dello Stato, in considerazione della predetta  promulgazione
 parziale,  ha  chiesto  che  sia  dichiarata  cessata  la materia del
 contendere.
                         Considerato in diritto
   Il Commissario dello Stato per la Regione  Siciliana  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22,
 23  e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall'Assemblea regionale
 siciliana il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive  del
 lavoro  in  Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995,
 n. 85. Norme  in  materia  di  Attivita'  produttive  e  di  Sanita'.
 Disposizioni  varie", per violazione degli artt. 12, 14 e 17, lettera
 f), dello statuto speciale, e degli articoli 3, 51, 81, quarto comma,
 97 e 136 della Costituzione.
   Va preliminarmente rilevato che dopo l'instaurazione del  giudizio,
 come  si  e'  accennato  nella  premessa  in  fatto, la deliberazione
 legislativa approvata dall'Assemblea Regionale il 28 luglio  1997  e'
 stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle
 disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
   Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la
 consolidata    giurisprudenza    di   questa   Corte,   si   esercita
 necessariamente in modo unitario  ed  istantaneo  rispetto  al  testo
 legislativo  e,  quindi, essendosi ormai esaurito rispetto alla legge
 in esame, e' preclusa la possibilita'  di  una  successiva,  autonoma
 promulgazione  delle  disposizioni  impugnate  o di parti di esse (da
 ultimo, sentenze n.  339  e  216  del  1998).  Pertanto,  poiche'  le
 disposizioni   denunziate   non   hanno   prodotto,   in  difetto  di
 promulgazione, alcun effetto nell'ordinamento, e non sono in grado di
 produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i
 presupposti per dichiarare cessata la materia  del  contendere,  come
 richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato.
                            Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
                         Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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