N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1998

                                 N. 46
  Ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal giudice di pace di Roma  nel
 procedimento civile vertente tra Cianci Antonio e A.C.E.A.
 Riscossione  delle  imposte  - Riscossione delle entrate patrimoniali
    dello Stato - Ingiunzione per crediti derivanti da  contratto  con
    Azienda  municipalizzata (nella specie: A.C.E.A.) - Applicabilita'
    del regime privilegiato, di cui al  r.d.  n.  639/1910  -  Mancata
    previsione,  in  tale procedura, del deposito della documentazione
    posta a fondamento  della  domanda  -  Lesione  del  principio  di
    eguaglianza,  in relazione a pretese creditorie di enti pubblici e
    dello Stato, fondate  sul  debito  di  imposta  -  Violazione  del
    diritto di difesa.
 (Legge  24  dicembre  1908,  n.  797, art. 1; r.d. 14 aprile 1910, n.
    639, art. 1).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.13 del 31-3-1999 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Letti gli atti della causa r.g. n.  19266/98  tra  il  sig.  Cianci
 Antonio,  rappresentato e difeso dall'avv. Mario Albanese, per delega
 in atti ingiunto-opponente e l'A.C.E.A., Azienda comunale  energia  e
 ambiente,   in   persona   del   legale   rappresentante  pro-tempore
 rappresentato e difeso dall'avv. Cesarea Cramarossa,  per  delega  in
 atti, ingiungente-opposta;
   Sciogliendo la riserva in data 23 settembre 1998;
   Rilevato   che   l'opponente   eccepisce   in   via   pregiudiziale
 l'illegittimita' costituzionale del r.d. 14 aprile 1910, n.  639  per
 la  parte  in cui concede un regime privilegiato in favore degli enti
 con riguardo ai procedimenti di ingiunzione, e cio' in contrasto  con
 gli artt.  3 e 24 Cost.;
   Che  in  tale  procedimento  non  e'  previsto  il  deposito  della
 documentazione posta a fondamento  della  domanda,  e  che  cio'  non
 consente la verifica della sua fondatezza;
   Resiste  l'opposta  assumendo l'inanita' di tali motivi dal momento
 che, a seguito dell'opposizione, l'opposto assume la veste di  attore
 in  senso  sostanziale,  a  cui incombe l'onere della prova, e chiede
 pertanto il rigetto dell'eccezione  di  illegittimita  costituzionale
 sollevata dall'opponente.
   Va   esaminato   per   primo  il  rilievo  formulato  dalla  difesa
 dell'opposta Azienda municipalizzata A.C.E.A., in quanto  investe  la
 natura  dell'ingiunzione  di cui e' causa, e del relativo processo di
 opposizione; e' di tutta evidenza che dalla sua soluzione dipende  la
 posizione che l'opponente e l'opposto devono assumere nel processo di
 opposizione.  Sul  punto  e'  intervenuta  la  Suprema Corte che, con
 sentenza a ss.uu. n. 10189 del  29  novembre  1994,  ha  ribadito  il
 principio  che  l'ingiunzione  fiscale  prevista dal regio decreto 14
 aprile 1910, n. 639 non puo' essere equiparata all'ordinario  decreto
 ingiuntivo  e  cumula  in se' le caratteristiche del titolo esecutivo
 stragiudiziale e del precetto; l'opposizione  del  debitore  apre  un
 ordinario  processo  di  cognizione,  nel  quale l'ingiunto esperisce
 un'azione di accertamento negativo diretta a  contestare  il  diritto
 all'esecuzione, con le necessarie conseguenze connesse alla sua veste
 di  attore,  anche  in  ordine  all'onere della prova (conf. sent. 28
 novembre 1969, n. 3836, 22 luglio 1976, n. 2902, 19 gennaio 1979,  n.
 390, e altre). Alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, a cui
 questo  giudice intende uniformarsi, i rilievi formulati dall'opposta
 Azienda  municipalizzata  A.C.E.A.  vanno  disattesi  in  quanto,  in
 materia di ingiunzione, il r.d. 14 aprile 1910, n. 639 detta a favore
 dello  Stato  e  degli enti pubblici un regime speciale, privilegiato
 rispetto a quello previsto dal codice di rito.
   Si tratta ora di stabilire in concreto  se  la  pretesa  creditoria
 dell'Azienda  municipalizzata A.C.E.A. che deriva da un contratto (di
 natura privatistica) stipulato con  l'utente-opponente,  puo'  essere
 fatta  valere  mediante  il  ricorso  allo  speciale  procedimento di
 ingiunzione previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, senza incorrere
 nella violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
   Sotto tale profilo, ferma restando la  natura  pubblicistica  delle
 Aziende  municipalizzate,  occorre  distinguere la pretesa creditoria
 dell'A.C.E.A.  (all'epoca,  Azienda  municipalizzata)   nascente   da
 contratto,  da  qualsiasi altra degli enti pubblici e dello Stato che
 sia fondata sul debito di imposta. Se in ipotesi di riscossione delle
 imposte si  puo',  in  ultima  analisi,  giustificare  la  sofferenza
 imposta  ai  soggetti  dalla  limitazione  dei  diritti  fondamentali
 sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., in vista di un  interesse  primario
 dello  Stato  e  degli  enti  pubblici,  non  si puo' equiparare tale
 situazione a quella delle Aziende municipalizzate o di enti  pubblici
 che  svolgano  un'attivita' economica, dove le eventuali imposte sono
 in percentuale minima rispetto al quantum della prestazione, come nel
 caso delle bollette per consumo di energia elettrica. La posizione di
 privilegio,   in   materia   di   ingiunzione,    goduta    all'epoca
 dall'A.C.E.A., n.q. di Azienda municipalizzata non risulta supportata
 da  un  interesse  superiore  che imponga la compressione dei diritti
 consacrati dalle norme  costituzionali  citate.  Appare  evidente  la
 disparita'   di   trattamento   che   si   verifica  fra  gli  utenti
 dell'E.N.E.L., sottoposti all'ordinario procedimento per  ingiunzione
 previsto  dagli  artt.  633  e  segg.  c.p.c., rispetto all'opponente
 utente A.C.E.A. e a quegli utenti che, non per  libera  scelta,  sono
 serviti   dall'Azienda   municipalizzata,   e   di  conseguenza  sono
 assoggettati a procedura che, come si  e'  visto,  non  consente  gli
 stessi  diritti.    In considerazione di quanto sovra esposto, questo
 giudice  ritiene  non   manifestamente   infondata   l'eccezione   di
 illegittimita'  costituzionale  della  norma  contenuta  nell'art.  1
 t.u.r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e  precisamente:  art.  1  legge  24
 dicembre  1908,  n.  797,  per  violazione  degli  artt. 3 e 24 della
 Costituzione nella parte in cui  estende  la  procedura  speciale  di
 riscossione ai proventi dei servizi pubblici esercitati dallo Stato e
 dagli enti pubblici, anche in ipotesi di pretesa creditoria derivante
 da contratto, come nel caso di specie.
                               P. Q. M.
   Sospende il giudizio;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
     Roma, addi' 20 ottobre 1998.
                     Il giudice di pace: Belluccio
 Avvertenza:
   L'ordinanza  n. 46, reg. ord. 1999, qui sopra pubblicata, e gia' in
 Gazzetta Ufficiale - 1 Serie speciale - n. 6 del 10 febbraio 1999, e'
 stata nuovamente riprodotta a  seguito  di  esigenze  di  rinnovo  di
 adempimenti processuali da parte del giudice a quo.
 99C0289