N. 94 ORDINANZA 22 - 26 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per
 i  non  abbienti  -  Reato  di  usura  impropria  -  Non   esclusione
 dell'applicabilita'  dell'istituto - Applicazione della norma oggetto
 di censura nel giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 9).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.13 del 31-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 9,
 della legge 30 luglio 1990, n.  217  (Istituzione  del  patrocinio  a
 spese  dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
 il 27 maggio 1998 dal pretore di  Milano,  iscritta  al  n.  711  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che nel corso di un procedimento  penale  vertente  su  un
 reato  di  usura  impropria  continuata  e  aggravata,  il pretore di
 Milano, dopo aver ammesso l'imputato, con provvedimento  in  data  24
 gennaio  1998,  al  patrocinio  a spese dello Stato concedendogli, in
 applicazione dell'art. 5, commi 5 e 6, della legge 30 luglio 1990, n.
 217 (Istituzione del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  i  non
 abbienti), un termine per integrare la documentazione prescritta, con
 ordinanza  del  27 maggio 1998 ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  comma  9,  della  citata   legge,   in
 riferimento all'art.  3 della Costituzione;
     che  ad  avviso  del  remittente la disposizione censurata, nella
 parte in cui non esclude  l'applicabilita'  del  patrocinio  a  spese
 dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti il
 reato  di  usura impropria di cui all'art. 644-bis del codice penale,
 oggi  abrogato  dall'art.  1  della  legge  7  marzo  1996,  n.   108
 (Disposizioni  in  materia  di  usura),  violerebbe  il  principio di
 ragionevolezza poiche' tale reato presupporrebbe maneggio di denaro e
 ricezione di prestazioni  incompatibili  con  le  condizioni  di  non
 abbienza alle quali e' ancorato il beneficio;
     che, sotto un diverso profilo, contrasterebbe con il principio di
 eguaglianza  escludere  dal  beneficio  chi  debba rispondere di mere
 contravvenzioni o di reati di natura tributaria, ed ammettere  invece
 a  tale  beneficio  chi  abbia  conseguito un arricchimento del tutto
 sproporzionato alla prestazione  svolta  nei  confronti  della  parte
 lesa;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 chiesto  che  la  questione  sia  dichiarata inammissibile o comunque
 infondata.
   Considerato che il giudice remittente, gia' prima di  sollevare  la
 questione   di   legittimita'   costituzionale,   ha   applicato   la
 disposizione   censurata   provvedendo    in    ordine    all'istanza
 dell'imputato di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
 Stato e disponendo la trasmissione all'Intendente di finanza di copia
 dell'istanza, del decreto, delle dichiarazioni e della documentazione
 allegate,  come  prevede  l'art.   6, comma 3, della legge n. 217 del
 1990;
     che la semplice concessione di  un  termine  all'interessato  per
 integrare  la  documentazione  prevista,  con  l'avvertimento  che in
 difetto il provvedimento di ammissione al patrocinio  a  spese  dello
 Stato  sarebbe  stato revocato, non toglie che tale provvedimento sia
 stato effettivamente adottato;
     che  la  gia'  intervenuta  ammissione al beneficio e' confermata
 dall'inequivoco tenore  dell'art.  5,  comma  6,  che  il  remittente
 dichiara  di  aver  applicato,  e  a  mente  del  quale,  in  caso di
 documentazione   incompleta   "il   giudice    provvede    egualmente
 sull'istanza, ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
 dello   Stato   e'  revocato  se  non  vengono  osservati  i  termini
 stabiliti";
     che,   pertanto,   secondo   il   costante   orientamento   della
 giurisprudenza  costituzionale (ordinanze nn. 298 e 104 del 1997, 340
 del 1995 e  474  del  1991),  la  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente  inammissibile  per  difetto  di rilevanza non essendo
 consentito   al   giudice   sollevare   questioni   di   legittimita'
 costituzionale  di  una  disposizione  di legge della quale lo stesso
 giudice abbia gia' fatto applicazione.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  9,  della  legge  30
 luglio  1990,  n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
 per i non abbienti),  sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  dal  pretore  di  Milano  con  l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0302