N. 98 ORDINANZA 22 - 26 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Regime  di  valutazione  delle prove - Questione
 carente di autonoma motivazione in  ordine  alla  sua  non  manifesta
 infondatezza  - Motivazione unicamente per relationem (cfr. ordinanze
 419 del 1997, 169 del 1995, 411 del 1994 e 513 del 1993) -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P.,  artt. 513, commi 1 e 2, e 514; legge 7 agosto 1997, n. 267,
 art. 6, commi 2 e 5).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 11, primo comma, e 112).
 
(GU n.13 del 31-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 513, commi 1
 e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5,
 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica  delle  disposizioni  del
 codice  di  procedura  penale  in  tema  di valutazione delle prove),
 promosso con ordinanza emessa il  18  marzo  1998  dal  Tribunale  di
 Pinerolo nel procedimento penale a carico di M. G. ed altri, iscritta
 al  n.    564 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 36,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 24  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto  che  con  ordinanza  del  18  marzo  1998 il Tribunale di
 Pinerolo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  degli
 artt.    513,  commi  1  e  2, e 514 del codice di procedura penale e
 dell'art.   6, commi 2 e  5,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  267
 (Modifica  delle  disposizioni del codice di procedura penale in tema
 di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101,
 secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione;
     che il rimettente motiva sulla non manifesta  infondatezza  della
 questione  facendo  riferimento  "alle  argomentazioni  esposte nella
 ordinanza pronunziata dal Tribunale di Milano, terza sezione  penale,
 in  data 24 ottobre 1997, pubblicata sulla prima serie speciale della
 Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1997, n.  52,  da  intendersi  qui
 interamente richiamata";
     che  l'ordinanza  richiamata  per  relationem  non  e' allegata a
 quella del Tribunale di Pinerolo e neppure e' individuabile  in  base
 al riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1997, in
 quanto  su  tale  Gazzetta  non  e'  pubblicata  alcuna  ordinanza di
 rimessione del Tribunale di Milano.
   Considerato che la questione sollevata e' assolutamente carente  di
 autonoma motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza;
     che,  per costante giurisprudenza, non possono avere ingresso nel
 giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale  questioni
 motivate  solo  per  relationem  (in  proposito  vedi, ex plurimis le
 ordinanze nn. 419 del 1997, 169 del  1995,  411  del  1994,  513  del
 1993);
     che  la  questione  sollevata  dal  Tribunale di Pinerolo deve di
 conseguenza essere dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e  514  del
 codice  di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7
 agosto 1997, n.  267  (Modifica  delle  disposizioni  del  codice  di
 procedura  penale  in tema di valutazione delle prove), sollevata, in
 riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111,  primo
 comma,  e  112  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di Pinerolo con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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