N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1998- 17 marzo 1999
N. 186 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 marzo 1999) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Zheng Xi Huan contro il prefetto di Firenze Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilita' di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevita' di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Riproposizione della questione oggetto della ordinanza della Corte n. 252/1997 (rest. atti) sul presupposto della permanente rilevanza. (D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5). (Cost., artt. 3, 10, 24 e 113).(GU n.14 del 7-4-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella Camera di consiglio del 13 febbraio 1998, sul ricorso n. 2062/1996 proposto da Zheng Xi Huan, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini, n. 15; Contro la prefettura di Firenze, in persona del prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale e' domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento prefettizio 28 maggio 1996, n. 137/1996 di espulsione dal territorio nazionale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Udito il relatore dott.ssa Gabriella De Michele; Udito, altresi', per la parte resistente l'avv. P. Pinna (avvocato dello Stato); P r e m e s s o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 185/1999). 99C0311