N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1997- 22 marzo 1999
N. 204 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 marzo 1999) dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Castagnetta Girolamo e B.N.L. S.p.a. ed altro Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Impignorabilita' salvo che per crediti alimentari - Mancata previsione della pignorabilita', nei limiti dell'art. 545 c.p.c., per qualsiasi tipo di credito - Disparita' di trattamento rispetto alle retribuzioni - Incidenza sul principio di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.15 del 14-4-1999 )
IL VICE PRETORE ONORARIO Ha pronunciato la seguente ordinanza; Ritenuto che appare rilevante nel giudizio di merito la questione di legittimita' costituzionale proposta dal creditore opposto B.N.L. S.p.a. relativamente all'art. 69, legge n. 153/1969; Ritenuto altresi' che detta questione non appare manifestamente infondata sia in relazione all'art. 3 della Costituzione che agli artt. 36 e 38 della medesima Corte costituzionale; Ritiene infatti questo giudice che non trovi giustificazione il diverso trattamento assicurato dal sistema vigente alle retribuzioni da un lato e ai trattamenti pensionistici dall'altro, laddove realizza un regime di generale pignorabilita' delle prime, pur nei limiti dell'art. 545 c.p.c., e, invece, una generale impignorabilita' delle seconde, salve le eccezioni specificamente riconosciute; in particolare, tale disparita' di trattamento non si giustifica proprio per quei trattamenti pensionistici non aventi carattere sociale, ma che rappresentano la "proiezione" della remunerazione percepita dal dipendente in attivita', una volta in quiescenza. Proprio l'art. 38 della Costituzione fornisce gli argomenti per negare legittimita' al diverso trattamento retribuzioni/pensioni, laddove al primo comma delinea la figura della c.d. "pensione sociale", come sussidio di sostentamento a carattere assistenziale spettante ad ogni cittadino, mentre al comma 2 riconosce al lavoratore il diritto a che gli siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di vecchiaia. I mezzi adeguati alle esigenze di vita, che devono assicurarsi al lavoratore in caso di vecchiaia, altro non sono che la proiezione, per tale fase della vita, di quella retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro, in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, cui fa riferimento l'art. 36 Cost. Non puo' esservi contrapposizione giuridica tra retribuzione e pensione, quando questa sia la remunerazione spettante al lavoratore non piu' in attivita', sicche' non si giustifica il diverso trattamento quanto alla loro pignorabilita' e sequestrabilita'; per contro legittimamente opera il principio di impignorabilita' per quegli emolumenti che assolvono al superiore interesse pubblico di sostentamento di ogni cittadino, e non solo del lavoratore, rispetto al quale devono graduarsi gli altri interessi confliggenti, come quello dei creditori alla realizzazione del proprio diritto.
P. Q. M. Sospende il giudizio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, legge n. 153/1969, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui non consente la pignorabilita' delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. nei limiti dell'art. 545 c.p.c. qualunque sia il credito azionato; Dispone che gli atti siano inviati alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 9 dicembre 1997 Il vice pretore onorario: Panizzon 99C0329