N. 115 ORDINANZA 24 marzo - 2 aprile 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ordinamento   penitenziario   -  Conversione  della  pena  pecuniaria
 ineseguita per insolvibilita' del  condannato  -  Applicazione  della
 liberta'  controllata  -  Inapplicabilita'  della sanzione del lavoro
 sostitutivo su richiesta del condannato - Riferimento  alla  sentenza
 della  Corte  n.  206/1996 - Spettanza al giudice verificare circa la
 concreta applicabilita' della misura del lavoro sostitutivo nel  caso
 specifico - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, secondo comma).
 
 (Cost., art. 27, primo comma).
 
(GU n.15 del 14-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 102, secondo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
 penale),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  15  dicembre 1997 dal
 Magistrato di sorveglianza di Varese, iscritta al n. 273 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Varese ha  sollevato,
 in   riferimento   all'art.  27,  primo  comma,  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  102,  secondo
 comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, nella parte in cui
 consente al giudice che dispone la conversione della pena  pecuniaria
 ineseguita per insolvibilita' del condannato di applicare la liberta'
 controllata,   disattendendo   la   richiesta   del   condannato   di
 applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo;
     che a tal proposito il  giudice  a  quo  dopo  aver  testualmente
 riprodotto le considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 206
 del  1996, ha rilevato che se, alla stregua di quelle considerazioni,
 la sopravvivenza del ruolo sussidiario della liberta' controllata  si
 giustifica  sul  piano  costituzionale solo in ragione della facolta'
 accordata al condannato di optare senza  limitazioni  per  il  lavoro
 sostitutivo,  tale  scelta,  ove  effettuata,  non  potra' che essere
 vincolante per il giudice della conversione, palesandosi ogni residua
 discrezionalita' del giudicante in  contrasto  con  l'art.  27  della
 Carta fondamentale;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
   Considerato  che,  in  tema  di  conversione  delle pene pecuniarie
 ineseguite per insolvibilita' del condannato,  la  giurisprudenza  di
 questa Corte - come il giudice a quo ha rammentato - si e' piu' volte
 soffermata sulla necessita' di assegnare alla liberta' controllata un
 ruolo  effettivamente  sussidiario  rispetto  alla  misura del lavoro
 sostitutivo, essendo  quest'ultimo  istituto  apparso  in  linea  con
 l'esigenza  di stabilire un nesso di correlazione funzionale tra pena
 originaria e pena convertita che riduca  al  minimo  l'incremento  di
 afflittivita'  che  naturalmente  deriva  dalla  applicazione  di una
 sanzione destinata ad incidere sulla liberta' personale;
     che in proposito, e come d'altra parte emerge dalla  ratio  della
 sentenza  n.  206  del 1996, la richiesta del condannato, in presenza
 dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  stabiliti   dalla   legge,
 legittima  (e  dunque  impone) l'applicazione della misura del lavoro
 sostitutivo;
     che spetta comunque al giudice verificare se la misura del lavoro
 sostitutivo possa ritenersi in concreto applicabile nei casi  in  cui
 la  stessa  non  si  presenti  rispondente  alla ineludibile funzione
 contrassegnata dall'art. 27, terzo  comma,  della  Costituzione,  che
 anche  le  misure  applicate  a  seguito della conversione delle pene
 pecuniarie sono chiamate a soddisfare;
     che, pertanto,  non  risultando  in  alcun  modo  compromesso  il
 parametro  evocato  dal rimettente, la questione proposta deve essere
 dichiarata manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre
 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
 all'art. 27, primo  comma,  della  Costituzione,  dal  Magistrato  di
 sorveglianza di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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